Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15649 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 22/07/2020), n.15649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17131-2018 proposto da:

CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA’ COOPERATIVA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio

dell’avvocato ANTONELLO ZUCCONI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CLAUDIO PARENTI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE

MACCARI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3040/2018 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 27/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso, fondato sopra un motivo, avverso il decreto del Tribunale di Messina del 27 aprile 2018, il quale ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, proposto dal Consorzio cooperative costruzioni-CCC soc. coop., relativo a credito di Euro 202.951,00, oltre i.v.a., pari al 40% di competenza della fallita, mandante di a.t.i.;

– che si difende con controricorso la procedura intimata;

– che la controricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

RITENUTO

– che l’unico motivo censura la violazione dell’art. 1713 c.c., per avere ritenuto il tribunale non dovuta la somma richiesta – oggetto del credito della mandataria di a.t.i. e provato dai documenti prodotti -solo per non avere l’istante presentato, accanto ai conteggi ed ai documenti scritti a supporto, anche l’indicazione del c.d. saldo finale del conto;

– che il tribunale ha ritenuto come il mandatario abbia l’obbligo del rendiconto, il quale deve consistere non nel mero prospetto contabile, ma anche nella giustificazione delle singole poste, pur non essendo richiesta la formale procedura ex artt. 263 c.p.c. e ss.; onde ha reputato assorbita ogni altra questione sull’efficacia probatoria dei documenti prodotti;

– che il motivo è manifestamente fondato;

– che, disattesa l’eccezione (in senso lato) di inammissibilità del ricorso per novità della questione posta – atteso che proprio quella è stata la ratio decidendi del tribunale e che l’opposizione devolveva la medesima in impugnazione, laddove lamentava la mancata ammissione avverso l’esclusione operata dal g.d. per il motivo della “mancanza di conto reso” – occorre qui richiamare il noto principio, più volte condivisibilmente affermato da questa Corte (Cass. 27 maggio 2019, n. 14378; Cass. 10 dicembre 2009, n. 25904), secondo cui, in tema di mandato oneroso, l’obbligo di rendiconto gravante sul mandatario consiste nell’informare il mandante di “ciò che è accaduto” e cioè nell’affermazione di fatti storici che hanno prodotto entrate ed uscite di denaro per effetto dell’attività svolta, al fine di ricostruire i rapporti di dare ed avere, con la relativa documentazione di spesa, e non comprende anche l’obbligo di spiegare “ciò che sarebbe dovuto accadere”, essendo onere del mandante, una volta che l’informazione doverosa sia stata resa, non solo di specificare le partite che intende mettere in discussione, ma anche di dimostrare la fondatezza degli specifici motivi di critica alla qualità dell’adempimento, con esclusione di generiche doglianze concernenti le modalità di presentazione del conto ovvero il disordine del documenti giustificativi;

– che vanno richiamati gli argomenti ivi esposti, secondo cui, da un lato, compete al mandatario di fornire la ricostruzione dei rapporti di dare ed avere corredata della relativa documentazione di spesa, e, dall’altro lato, sarà il mandante ad essere onerato delle contestazioni circa l’inadempimento o l’inesatto adempimento di prestazioni;

– che, invero, l’assolvimento dell’obbligo di rendiconto consiste in un atto avente natura giuridica di dichiarazione di scienza, il quale si sostanzia nell’affermazione dei fatti storici che hanno prodotto le entrate e le uscite di denaro, per effetto dell’attività dal mandatario svolta; nonchè negli elementi documentali, da cui sia possibile desumere le modalità con cui l’incarico è stato eseguito e gli esiti dello stesso; a quel punto, una volta che l’informazione doverosa sia resa, sarà eventualmente a carico del mandante l’onere di specificare le partite che intende mettere in discussione ed, altresì, dimostrare la fondatezza degli specifici motivi di critica;

– che, dunque, non è richiesta nè la indicazione formale di un c.d. saldo finale, nè tantomeno un resoconto discorsivo e cadenzato della attività svolta e delle modalità di esercizio del mandato; mentre dal decreto impugnato neppure emerge quale elemento sarebbe mancato; che il tribunale non si è attenuto a tali principi, onde il provvedimento va cassato con rinvio, per l’esame dell’opposizione nelle parti reputate assorbite, potendosi demandare al giudice del rinvio altresì la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Messina, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA