Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15649 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 04/06/2021), n.15649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 169p.8/2020 proposto da:

C.Y., rappresentato e difeso dall’Avv. Loredana Rago, ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla via V. Artale, n. 12 (Avv.

Evelina Rosania), per procura spillata al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Questura di Trapani, Ufficio Immigrazioni, nella persona del Questore

pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12,

presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la

rappresenta e difende ope legis;

– intimata –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Trapani n. 29/2020,

depositata il 17 febbraio 2020, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ordinanza del 17 febbraio 2020, il Giudice di pace di Trapani ha rigettato il ricorso presentato da C.Y., nato in (OMISSIS), senza fissa dimora, disponendo la convalida del decreto di respingimento, con accompagnamento alla frontiera emesso il 5 novembre 2020 dal Questore di Trapani.

2. Il Giudice di pace, ritenuta priva di pregio l’eccezione sulla mancata traduzione del decreto di respingimento, che risultava debitamente tradotto anche se in forma sintetica e che ciò non aveva comportato alcuna lesione del diritto di difesa, ha rilevato che il richiedente ea sbarcato illegalmente lungo le coste di (OMISSIS), privo di documenti di identificazione, di permesso di soggiorno e senza fissa dimora ed era stato condotto presso il c.p.R. di (OMISSIS) in attesa di identificazione; che il provvedimento di respingimento era obbligatorio e a carattere vincolato in mancanza di qualsivoglia documento di riconoscimento, sussistendo il pericolo di fuga e di sottrazione ai necessari controlli.

3. C.Y. ricorre per la cassazione del provvedimento con atto affidato a quattro motivi.

4. L’Amministrazione intimata non ha svolto difesa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 non avendo il Giudice di pace valutato l’esistenza di fattori ostativi e impeditivi del respingimento o dell’espulsione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e del diritto di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., perchè la mancata traduzione del decreto di respingimento in lingua araba aveva impedito di richiedere in sede di primo accesso la protezione internazionale.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, e la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies ovvero l’inesistenza del decreto di respingimento per la mancanza della sottoscrizione del Questore.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18 e l’inesistenza, nullità e/o illegittimità del decreto di respingimento per mancanza del certificato di conformità all’originale.

5. In via preliminare deve essere esaminata la questione dell’idoneità della procura rilasciata al difensore come procura speciale per il giudizio di legittimità.

5.1 In merito alle modalità di rilascio della procura speciale, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva al provvedimento oggetto dell’impugnazione (Cass., 28 luglio 2020, n. 16040; Cass., 26 febbraio 2019, n. 5577).

Inoltre, è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass., 28 luglio 2020, n. 16040).

5.2 Ciò posto, nel caso in esame, il mandato defensionale – che risulta conferito non in calce o a margine del ricorso, ma su un foglio separato spillato al ricorso – reca la data del 16 gennaio 2020, mentre il provvedimento impugnato è stato depositato in data successiva e precisamente il 17 febbraio 2020.

L’anteriorità della procura rispetto alla pronuncia del provvedimento impugnato, in assenza di ulteriori riferimenti specifici, riscontra la mancanza di una valida procura per il presente giudizio.

5.3 La procura non contiene nemmeno alcun riferimento al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità e, pertanto, non solo è priva di specialità ma presenta indicazioni incompatibili con il giudizio di cassazione che, lungi dal costituire un gravame o “un grado” rispetto alla pronuncia di merito, configura uno speciale mezzo di impugnazione svolto attraverso un ricorso a critica vincolata, secondo l’impostazione del sistema processuale vigente.

6. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese, poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto difese; non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato trattandosi di processo esente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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