Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15648 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16453-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II n. 269, presso lo studio dell’Avvocato ROMANO

VACCARELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CAMERA COMMERCIO FROSINONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SCIPIO SLATAPER n. 9, presso lo studio dell’Avvocato SIMONA CORVI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato RENATO CICERCHIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 494/2014 del TRIBUNALE di CASSINO, depositata

in data 08/05/2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato RENATO CICERCHIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Giudice di pace di Cassino, decidendo sull’opposizione proposta dalla Camera di commercio di Frosinone avverso i decreti ingiuntivi emessi nei suoi confronti, su istanza dell’Avv. S.G., per il pagamento di compensi dallo stesso pretesi, in dipendenza di prestazioni professionali concretizzatesi in atti di intervento in procedure esecutive a carico di debitori dell’Ente, la accolse parzialmente, condannando la Camera di commercio al pagamento dell’onorario professionale;

che la pronuncia, gravata di appello dalla Camera di commercio, è stata riformata dal Tribunale che, in accoglimento della proposta impugnazione, con sentenza n. 494/14 dell’8 maggio 2014, ha revocato i provvedimenti monitori;

che il giudice di merito ha ritenuto la procura generale conferita all’Avv. S. dall’allora segretario generale della Camera di commercio di Frosinone inidonea a soddisfare le prescrizioni di legge;

che per la cassazione di tale sentenza l’Avv. S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 giugno 2015, formulando due motivi;

che la Camera di commercio ha resistito con controricorso. Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 29 marzo 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, art. 1325 c.c., art. 1326 c.c. e ss. e art. 1346 c.c. e ss., nonchè art. 83 c.p.c.. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe fatto malgoverno della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è ben possibile il perfezionamento di contratto di patrocinio, in forma scritta, attraverso, da un lato, il rilascio di procura alle liti, generale o speciale, e, dall’altro, la redazione del singolo atto di difesa sottoscritto dal difensore, e cioè, nello specifico, degli atti con i quali l’Avv. S. aveva espletato il mandato professionale ricevuto per il recupero dei crediti della Camera di commercio.

Con il secondo mezzo l’impugnate lamenta nullità della sentenza e del procedimento, violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., artt. 1325 e 1346 c.c. e art. 83 c.p.c., ovvero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente critica l’affermazione del giudice di merito secondo cui la procura non individuava con esattezza l’oggetto del contratto, essendo stata genericamente riferita a tutte le cause di recupero crediti.

I due motivi, che si prestano ad essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, appaiono fondati, alla luce del precedente specifico di questa Corte rappresentato da Sez. 6^-3, 24 febbraio 2015, n. 3721. Ad avviso del relatore, la doglianza relativa alla omessa considerazione che lo ius postulandi era stato espressamente conferito anche per “intraprendere azioni esecutive, intervenire in quelle da altri iniziate e dare loro impulso” e che il S. aveva utilizzato la procura proprio per costituirsi in un processo esecutivo, coglie un deficit motivazionale che è ragionevolmente frutto di un corrispondente deficit nell’iter cognitivo del decidente, il quale ha ritenuto generica la procura senza valutarne un profilo essenziale sia in astratto, sia, quel che più conta, in concreto, in relazione, cioè, all’attività difensiva svolta e posta a base della domanda di pagamento.

Il ricorso appare pertanto destinato all’accoglimento, alla luce del principio di diritto enunciato – in controversia tra le stesse parti – dalla citata Cass., Sez. 6-3, 24 febbraio 2015, n. 3721. Infatti, in tema di contratti della P.A., che devono essere stipulati ad substantiam per iscritto, il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore, a mezzo di atto pubblico, di procura generale alle liti ai sensi dell’art. 83 c.p.c., qualora sia puntualmente fissato l’ambito delle controversie per le quali opera la procura stessa (nella specie: “tutte le cause attive e passive promosso e da promuoversi, innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, esclusa la Suprema Corte di cassazione, aventi ad oggetto il solo recupero dei crediti della stessa Camera di commercio mandante”, con espressa autorizzazione, a tal fine, di “intraprendere azioni esecutive, intervenire in quelle da altri iniziate e dare loro impulso”). In relazione a tale principio, il giudice del merito sarà chiamato ad esaminare il fatto decisivo costituito dall’idoneità della predetta procura, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza processuale, e dell’arto difensivo in concreto redatto e sottoscritto dal difensore, a integrare la proposta e la correlativa accettazione di un contratto di patrocinio tra l’ente pubblico e il professionista, valido anche sotto il profilo formale.”;

che la relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi specifici rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata;

che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Cassino, che la deciderà in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Cassino, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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