Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15648 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.23/06/2017),  n. 15648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5233-2015 proposto da:

CONSAP SPA FONDO GARANZIA MEDIATORI ASSICURAZIONE, in persona del suo

Presidente nonchè Amministratore Delegato e l.r.p.t. Prof. Dott.

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA

239, presso lo studio dell’avvocato GIANPIERO PAPARELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA PETYX giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

STUDIO GESTIONE RISCHI INSURANCE BROKERS SRL IN LIQUIDAZIONE, in

persona del legale rappresentante pro tempore Sig.

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SERPIERI 8, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI MARRONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato WALTER MARINO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

NEWLINE UNDERWRITING LTD, RAPPRESENTANTE GENERALE ITALIA LLOYD’S

LONDON, B.E.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2656/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. IRENE AMBROSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI CORRADO che ha concluso

chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto da CONSAP spa avverso

la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di MILANO e

depositata in data 9 luglio 2014, con riguardo al motivo della

denunciata violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma

1, n. 3).

Fatto

FATTI DI CAUSA

Lo Studio Gestione rischi Insurance Brokers s.r.l. propose opposizione tardiva dinanzi al Tribunale di Milano avverso il decreto ingiuntivo richiesto da Newline Underwriting Ldt e da Lloyds of London, Rappresentante per l’Italia, Enrico B., con cui gli si intimava il pagamento della somma di Euro 1.301.924,30, corrispondente ai premi incassati dallo stesso broker relativi a polizze assicurative stipulate con due aziende ospedaliere; nel giudizio intervenne volontariamente CONSAP s.p.a. (Fondo di Garanzia per i Mediatori di assicurazione e riassicurazione), chiedendo il rigetto dell’opposizione e l’accertamento del proprio diritto – riconosciutogli da Newline Underwriting Ldt, a fronte dell’indennizzo corrisposto – a procedere nei confronti dello Studio debitore sino a concorrenza dell’importo di Euro 1.000.000,00.

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 3711 del 2012 rigettò l’opposizione nonchè l’intervento per tardività e confermò il decreto ingiuntivo.

La Corte di appello di Milano con sentenza n. 2656 del 2014, rigettò l’impugnazione proposta da CONSAP in forza di una motivazione parzialmente diversa rispetto a quella di prime cure affermando che: “lo statuito rigetto della domanda dell’interveniente volontario deriva” dalla considerazione che “il suo accoglimento implica l’espletamento di una attività processuale istruttoria inibita all’interventore, non meno che alle altre parti del processo”.

Avverso questa decisione CONSAP ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico, complesso motivo. Ha resistito con controricorso Studio Gestione rischi Insurance Brokers s.r.l. Ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 111 e 105 c.p.c. e art. 268 c.p.c., comma 2, e l’omesso esame di un fatto decisivo in quanto la Corte territoriale, nel rigettare l’impugnazione proposta da CONSAP, con motivazione parzialmente diversa rispetto a quella resa dal Tribunale, ha ritenuto che l’esame dei documenti allegati da CONSAP all’atto di intervento, “dopo che per le altri parti erano maturate le preclusioni istruttorie di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6”, costituisse un “vulnus” ai diritti di difesa delle parti originarie del processo atteso che, in particolare, “era precluso all’opponente di interloquire e contro dedurre in relazione a quelle prove documentali che fondano il diritto di surroga di CONSAP”.

Secondo il Fondo ricorrente, il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere ammissibile sia l’atto di intervento sia l’esame della documentazione con esso prodotta, senza che ciò potesse risolversi in una lesione del diritto di difesa delle altre parti del procedimento, nonchè ritenere il medesimo intervento fondato nel merito, anche a prescindere dall’esame della documentazione in questione. In particolare, deduce di aver prodotto la documentazione (analiticamente richiamata in ricorso) quale allegazione posta a fondamento soltanto della propria legittimatio ad causam come successore a titolo particolare nel diritto controverso (come previsto dal D.Lgs. n. 115 del 2005, art. 115 codice delle assicurazioni), con conseguente successione nella titolarità del diritto di credito della Newline Underwriting Ldt nei confronti dello Studio Gestione rischi Insurance Brokers s.r.l..

Sostiene, in particolare, che l’intervento del successore a titolo particolare è considerato dalla giurisprudenza di legittimità non come intervento adesivo dipendente, ma come intervento “di un soggetto avente gli stessi diritti e la stessa posizione del dante causa” il quale, secondo autorevole dottrina, può partecipare al processo in qualsiasi momento, senza preclusioni, anche in appello (Cass. 27 febbraio 2002, n. 2889). Viceversa, la Corte di appello avrebbe omesso di valutare il descritto fenomeno successorio senza riconoscere il diritto di CONSAP ad intervenire, comunque ammissibile, a prescindere dall’esame della documentazione controversa, in quanto fatto non contestato.

2. Il motivo è fondato nei termini di seguito illustrati.

E’ già stato chiarito da questa Corte che, se la formulazione della domanda costituisce “l’essenza stessa” delle diverse forme di intervento disciplinate dall’art. 105 c.p.c. “la preclusione sancita dall’art. 268 cod. proc. civ. non si estende all’attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all’udienza di precisazione delle conclusioni”, configurandosi solo l’obbligo, per l’interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie” (Cass. Sez. 3, 28 luglio 2005 n. 15787 – Rv. 583394 – 01; Sez. 3, 14 dicembre 2016 n. 25620 Rv. 642335 – 02).

Nel caso in esame, la Corte di appello, sulla base del richiamato orientamento, ha modificato parzialmente la motivazione resa dal Tribunale in prime cure, ritenendo del tutto ammissibile la facoltà dell’interveniente di proporre domande nuove ed autonome, atteso che la costituzione in giudizio di CONSAP era avvenuta prima della precisazione delle conclusioni, ma affermando allo stesso tempo che l’intervento era avvenuto dopo che per le altre parti del processo erano maturate le preclusioni istruttorie di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, e che, quindi, in ossequio all’obbligo dell’interveniente di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie, fosse precluso all’opponente “di interloquire e controdedurre in relazione a quelle prove documentali che fondano il diritto di surroga di Consap e la chiesta pronuncia giudiziale di accertamento in danno all’opponente medesimo”. In quest’ottica, ha ritenuto che l’interpretazione giurisprudenziale richiamata (secondo cui l’interveniente volontario ha il dovere di accettare il processo nello stato in cui si trova) fosse posta a presidio del diritto di difesa e volta a scongiurare l’eventualità che la causa potesse essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non avevano potuto debitamente contrastare. Pertanto, ha motivato che il rigetto della domanda dell’interveniente volontario “deriva dunque non già dalla vigenza in suo danno di una preclusione assertiva (come sembra aver opinato il primo giudice) quanto alla considerazione che il suo accoglimento implica l’espletamento di una attività processuale istruttoria inibita all’interventore, non meno che alle altre parti del processo”.

La decisione impugnata è errata proprio nel ritenere che l’accoglimento dell’atto di intervento del Fondo, successore a titolo particolare a norma dell’art. 111 c.p.c.(in surroga del credito di Newline), implicasse l’espletamento di un’attività istruttoria, ormai preclusa.

Va rammentato, in proposito, che, come affermato da questa Corte, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, essendo l’effettivo titolare della res litigiosa che costituisce l’oggetto dell’accertamento giurisdizionale e che il suo intervento è regolato dall’art. 111 c.p.c. secondo cui “in ogni caso” il successore a titolo particolare “può intervenire o essere chiamato nel processo”, potendo svolgere tutte le attività processuali consentite al suo dante causa ed avendo il potere autonomo di impugnare la sentenza pronunciata nei confronti di quest’ultimo o di resistere all’impugnazione ex adverso proposta contro la medesima sentenza, senza che rilevi il suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, fermo restando il litisconsorzio necessario tra dante causa che non sia stato estromesso e successore a titolo particolare (Cass. Sez. 2, 27 febbraio 2002, n. 2889, Rv.552630-01). Va ulteriormente precisato, che l’intervento del successore a titolo particolare non rientra quindi in alcuna delle forme di intervento disciplinate dall’art. 105 c.p.c., ma ne costituisce una peculiare e distinta forma, mediante la quale si realizza un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra il dante causa, che non sia stato precedentemente estromesso e il successore a titolo particolare, con la conseguenza che la sentenza è destinata a far stato con efficacia di giudicato anche nei confronti del successore a titolo particolare, rispetto al quale il dante causa, parte originaria del processo, assume la veste di sostituto processuale; decisione che, pertanto, non può avere un contenuto diverso per la parte originaria e per il successore (Sez. 1, Sentenza n. 18937 del 01/09/2006 (Rv. 592046 – 01). Nella giurisprudenza di legittimità è altresì pacifico il principio secondo cui la surrogazione dell’assicuratore prevista dall’art. 1916 c.c. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui l’assicuratore fornisce notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all’assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica l’opponibilità all’assicuratore delle eccezioni invocabili contro l’assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell’uno nella stessa posizione dell’altro (Cass. Sez. 3, 17 maggio 2007, n. 11457, Rv. 596712 – 01). Principio che può essere applicato anche al diritto di credito in surroga ex lege vantato da CONSAP a norma dell’art. 115, u.c., codice delle assicurazioni (secondo cui il fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione è surrogato nei diritti degli assicurati fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati in loro favore).

Nel caso in esame, non rileva tanto la distinzione tra le forme di intervento regolate dalle disposizioni richiamate, per le quali resta comunque fermo il limite preclusivo dettato dall’art. 268 c.p.c., comma 2, a tutela del diritto di difesa delle parti del giudizio, quanto la dirimente circostanza che la documentazione allegata all’atto di intervento costituiva il titolo con cui CONSAP affermava il proprio interesse ad agire; detta documentazione allegata era costituita in particolare da tre documenti: verbale del Comitato di gestione del Fondo con cui veniva deliberata la corresponsione dell’indennizzo a Newline Underwriting Ltd; bonifico bancario con cui veniva corrisposto l’indennizzo in data 26 ottobre 2010 e quietanza sottoscritta da Newline.

Pertanto, il successivo accertamento della titolarità effettiva del diritto controverso – che doveva essere effettuato al momento della pronuncia sul merito della domanda – non necessitava di alcuna attività istruttoria, neppure richiesta dall’intervenuto Fondo, atteso che le ragioni a tutela del diritto controverso oggetto di successione erano state già adeguatamente rappresentate e sostenute, in precedenza, dal proprio dante causa Newline.

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti o valutazioni fattuali, questa Corte decide nel merito, in primo luogo, nel confermare il rigetto dell’opposizione ed in secondo luogo, nel dichiarare il diritto di CONSAP, successore a titolo particolare nel credito vantato dall’originario creditore opposto Newline Underwriting Ldt, a procedere esecutivamente nei confronti del debitore opposto sino a concorrenza dell’importo di Euro 1.000,000,00, oltre a interessi legali a decorrere dal 26 ottobre 2010 (data di corresponsione dell’indennizzo a Newline da parte di CONSAP) sino all’effettivo saldo.

5. Tenuto conto dell’esito del processo, lo Studio Gestione rischi Insurance Brokers s.r.l. deve essere condannato in favore di CONSAP al rimborso delle spese del doppio grado che vengono liquidate come da dispositivo.

6. Parimenti, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta l’opposizione, dichiara il diritto di CONSAP, successore a titolo particolare nel credito vantato dall’originario creditore opposto Newline Underwriting Ldt, a procedere esecutivamente nei confronti del debitore opposto sino a concorrenza dell’importo di Euro 1.000,000,00, oltre a interessi legali a decorrere dal 26 ottobre 2010 sino all’effettivo saldo.

Condanna lo Studio resistente a rimborsare a CONSAP le spese del primo grado che si liquidano, tenuto conto della nota delle spese, in complessivi Euro 6.000,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge, nonchè quelle del secondo grado che, si liquidano in complessivi Euro 14.600,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge.

Lo condanna infine a rimborsare quelle del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 18.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali sino al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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