Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15648 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 22/07/2020), n.15648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10080-2018 proposto da:

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo

studio dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO TULLIO;

– ricorrente –

contro

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ROBERTO VASSALLE, FRANCESCA

VIRGILI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 204/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che la banca ha proposto ricorso, fondato su di un motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 22 gennaio 2018, la quale ha accolto l’impugnazione contro la decisione del Tribunale di Modena, che aveva disatteso la domanda di nullità del contratto-quadro per mancanza di forma scritta, in ragione della insussistente sottoscrizione della banca, dichiarando quindi la nullità degli ordini di negoziazione e condannando la medesima al pagamento della somma di Euro 50.409,30, oltre accessori;

– che la parte intimata ha resiste con controricorso;

– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di

cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti;

– che la controricorrente ha depositato anche la memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che il motivo censura la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, perchè la sottoscrizione dell’intermediario finanziario non è richiesta ad substantiam al fine del perfezionamento del contratto-quadro;

– che il motivo è manifestamente fondato, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto nullo il contratto quadro, a causa della mancata sottoscrizione dello stesso da parte dell’istituto di credito;

– che la pronuncia delle Sezioni Unite del 16 gennaio 2018, n. 898 (nonchè Cass., sez. un., 23 gennaio 2018, n. 1653), ha risolto il contrasto che si era creato all’interno delle Sezioni semplici in ordine alla questione della nullità del contratto quadro, qualora questo sia stato sottoscritto solo dal cliente e non anche dalla banca;

– che le S.U. hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il requisito della forma scritta del contratto quadro relativi ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 38, art. 23 è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”;

– che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla corte d’appello, la quale esaminerà le altre domande, considerate dai giudici di merito assorbite, e cui si demanda, altresì, la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, per l’esame delle altre domande proposte, demandando altresì alla stessa la liquidazione le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

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