Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15647 del 27/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15647
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6936-2015 proposto da:
D.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO
68, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO LETIZIA, rappresentato e
difeso dall’Avvocato FULVIO DE ANGELIS;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE;
per la correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza n.
5084/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il
28/02/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/06/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 26 aprile 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:
“L’Avv. Fulvio De Angelis, difensore di D.P.M., ha depositato nella cancelleria di questa Corte, in data 24 marzo 2015, un’istanza di correzione di errori materiali occorsi nella sentenza della Corte di cassazione, Sesta-1 Sezione, 28 febbraio 2013, n. 5084.
L’istanza di correzione non è stata notificata al Ministero dell’economia e delle finanze, controparte del D.P. nel giudizio definito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 5084 del 2013. L’istanza di correzione è quindi inammissibile.
Va fatta applicazione del principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., 17 ottobre 2003, n. 15539; Sez. VI-3, 23 luglio 2010, n. 17453), secondo cui requisito indispensabile per l’esame dell’istanza di correzione di una sentenza della Corte di cassazione, che si assume affetta da errore materiale, è la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio conclusosi con la sentenza della quale si chiede la correzione; in assenza del detto requisito, il ricorso per correzione deve essere dichiarato inammissibile, senza che al riscontrato difetto possa porsi rimedio attraverso l’istituto della rinnovazione, ex art. 291 c.p.c., utilizzabile soltanto in presenza di notificazione nulla per violazione dello schema legale del relativo procedimento, non anche nel caso di materiale omissione della notificazione medesima.”;
che la detta relazione è stata ritualmente notificata alla parte ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati rivolti rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che in assenza dell’instaurazione del contraddittorio non vi è luogo a pronuncia sulle spese;
che, risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione sesta civile – 2, il 14 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016