Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15647 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 04/06/2021), n.15647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16405/2020 proposto da:

H.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Valentina Nanula,

giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Questura della Provincia di Milano, nella persona del Questore pro

tempore, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimata –

e

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di Pace di TORINO dell’1 aprile 2020

emesso nel procedimento R.G. n. 1814/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto dell’1 aprile 2020, il Giudice di Pace di Torino ha prorogato di ulteriori trenta giorni il periodo di trattenimento di H.A., nato in (OMISSIS), presso il c.p.R. (OMISSIS).

2. Il Giudice di Pace di Torino, ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino, richiamate integralmente nel decreto di proroga, unitamente al verbale di udienza dell’1 aprile 2020, ha disposto la proroga richiesta dal Questore di Torino ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, come modificato dalla L. n. 94 del 2009.

3. H.A. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.

4. Le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per difetto di motivazione, in violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, art. 135 c.p.c. e art. 111 Cost., essendosi limitata la P.A. a riferire di essere ancora in attesa di riscontro da parte dell’autorità consolare in ordine alla richiesta di lasciapassare presentata ben 50 giorni prima (documento necessario ai fini dell’identificazione del trattenuto e dell’esecuzione della sua espulsione) e nessuna argomentazione essendo stata spesa nel decreto impugnato circa l’impossibilità di eseguire il rimpatrio a causa dello stato di emergenza sanitaria dedotto nella memoria del 31 marzo 2020 e la necessità di verificare la sua idoneità al trattenimento sempre alla luce dell’emergenza sanitaria in corso, se non il richiamo ad una certificazione medica risalente a due mesi prima.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5 e 5 bis per non avere il Giudice di Pace di Torino disposto l’immediato rilascio dello straniero per mancanza dei presupposti ex lege richiesti ai fini della proroga del trattenimento, non avendo la Questura rappresentato circostanze concrete che consentissero di sciogliere positivamente la prognosi che il trattenuto fosse in via di imminente identificazione o allontanamento, ma piuttosto limitandosi a motivare la richiesta deducendo genericamente la permanenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1, “come da documentazione già prodotta in sede di udienza di proroga”.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dell’art. 15, par. 4, della Direttiva 2008/115/CE e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, per non avere il Giudice di Pace di Torino disposto l’immediato rilascio dello straniero in ragione dell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19, evidenziata con la memoria del 31 marzo 2020, e, a causa della quale, gli spostamenti, nazionali e transazionali, avevano subito severe limitazioni, tanto da portare alla chiusura delle frontiere del (OMISSIS), suo paese d’origine.

4. Va, in via preliminare, rilevato che il ricorso correttamente è stato notificato al Ministero dell’Interno, soggetto legittimato passivo, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, poichè la legittimazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell’Amministrazione, che, tuttavia, non esclude, da un lato, la partecipazione dell’Avvocatura distrettuale dello Stato nelle fasi di merito e, dall’altro, che nel giudizio di legittimità possa essere evocato in giudizio direttamente il Ministero dell’Interno, essendo imposto ex lege in tale fase processuale soltanto che la notificazione del ricorso venga effettuata presso l’Avvocatura generale dello Stato (Cass., 29 dicembre 2020, n. 29758; Cass., 4 novembre 2020, n. 29578; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27692).

5. Ciò posto l’esame delle censure porta all’accoglimento dei primi due motivi e all’assorbimento del terzo.

5.1 Il Giudice di pace, infatti, non ha specificato quali fossero gli indici concreti dai quali ha desunto la sussistenza di elementi tali da far ritenere necessario, ai fini identificativi, il trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza “Brunelleschi” di Torino, limitandosi, con motivazione inesistente, a ritenere fondate le motivazioni della Questura di Torino, richiamata integralmente unitamente al verbale di udienza dell’1 aprile 2020.

5.2 In particolare, il Giudice di pace si è limitato ad accogliere la richiesta avanzata dalla Questura senza verificare quali elementi concreti sussistessero al fine di ritenere “probabile” (D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5) l’identificazione del ricorrente, posto che il procedimento di accertamento dell’identità era pendente sicuramente dal febbraio 2020 (data del provvedimento del Questore di Milano di trattenimento presso il Centro di permanenza di Torino, convalidato il 5 febbraio 2020 e già prorogato con provvedimento del 2 marzo 2020) e vi era stata una richiesta di rilascio lasciapassare alla Rappresentanza diplomatica del (OMISSIS) a Torino il 10 febbraio 2020, che aveva già comportato un provvedimento di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza;

5.3 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonchè la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n. 82; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064).

5.4 E ciò tenuto conto anche della specificità delle condizioni giustificative del trattenimento dello straniero previste dalla legge per la concessione delle diverse proroghe e della rigida predeterminazione dei tempi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 sia nella fase autorizzativi relativa alla scansione temporale iniziale di trenta giorni (art. 14, commi 2, 3 e 4) sia nella fase, eventuale, di proroga (art. 14, comma 5).

In particolare, la disciplina normativa relativa alla seconda proroga, disciplinata dal D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 14, comma 5, prevede presupposti diversi e più stringenti rispetto a quelli sottostanti alla prima proroga, non essendo sufficiente, come per la prima, la sussistenza di “gravi difficoltà per l’accertamento dell’identità del trattenuto o per l’acquisizione di documenti per il viaggio”, ma essendo necessaria, per converso, che siano emersi “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”, con un conseguente onere motivazionale inerente alla specificità dei presupposti di legge, che nel caso in esame non è stato minimamente assolto.

5.5 Nel caso di specie, infatti, il provvedimento di proroga, redatto su modulo prestampato non reca alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, avuto riguardo in particolare alla mancata valutazione della idoneità, ai fini della identificazione dello straniero, della richiesta di rilascio lasciapassare alla Rappresentanza diplomatica del (OMISSIS) in Torino, a fronte della proroga già intervenuta in data 2 marzo 2020; inoltre, nel provvedimento impugnato sono state integralmente richiamate le motivazioni della Questura di Torino senza che il Giudice di pace abbia dato conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma e senza che si possa, dunque ricavare un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass., 5 agosto 2019, n. 20883).

5.6 A fronte della corretta applicazione dell’art. 14 citato, la Questura procedente aveva l’onere, al fine della prosecuzione del detto trattenimento, di allegare e provare valide motivazioni a sostegno della proroga, mentre, senza alcun supporto documentale, si è limitata a richiamare la richiesta di rilascio lasciapassare inoltrata in data 10 febbraio 2020 (peraltro in data antecedente al precedente provvedimento di proroga del 2 marzo 2020) e di essere in attesa di riscontro.

6. Alla ritenuta fondatezza dei primi due motivi di ricorso consegue la cassazione del provvedimento impugnato, che va disposto, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, senza rinvio al Giudice a quo, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta (ovvero il termine di scadenza della precedente proroga).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato trattandosi di processo esente.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa il provvedimento impugnato, senza rinvio.

Condanna le Amministrazioni intimate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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