Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15647 del 01/07/2010

Cassazione civile sez. un., 01/07/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 01/07/2010), n.15647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di Sezione –

Dott. DI NANNI Luigi Francesc – Presidente di Sezione –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

spa Equitalia ETR, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco

Borgatti 11, presso lo studio dell’avv. Antonella Fiorini,

rappresentata e difesa per procura in atti dall’avv. CARSO IVANA;

– ricorrente –

contro

srl Pennetta Petroli;

– intimata –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/6/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, il quale ha

concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice

amministrativo.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 1/10/2008, la srl Pennetta Petroli ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria di Brindisi il rigetto, da parte della spa Equitalia ETR, della sua istanza di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per tributi ed accessori;

che dopo essersi costituita in giudizio, la spa Equitalia ETR ha presentato istanza ex art. 41 c.p.c., per sentir dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo in considerazione del fatto che quello attivato dall’istanza di rateazione costituiva un vero e proprio procedimento amministrativo, nell’ambito del quale il richiedente non vantava che un mero interesse legittimo al corretto esercizio del potere attribuito dalla legge al gestore del servizio pubblico di riscossione che, per di più, dava vita ad un rapporto del tutto autonomo e distinto da quello cui aveva fatto seguito l’iscrizione a ruolo;

che la srl Pennetta Petroli non ha depositato controricorso, mentre il PG ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l’atto impugnato non atteneva all’accertamento o alla determinazione del carico fiscale, nè rientrava nell’elenco tassativo di quelli ricorribili davanti alle Commissioni Tributarie;

che così riassunte le posizioni delle parti e premesso, altresì, che nel corso dell’adunanza in camera di consiglio il PG ha modificato le precedenti conclusioni, richiedendo la dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie, giova rammentare che in base al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, e succ. mod., il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà, può richiedere (un tempo all’Amministrazione e oggi) all’agente della riscossione la ripartizione del pagamento in più rate mensili; che trattasi, all’evidenza, di una disposizione destinata a venire incontro alle necessità del debitore, per il quale rappresenta quindi un’ “agevolazione”, che anche nel linguaggio comune ha, per l’appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione;

che a seguito della riforma di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 12, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia d’imposte e tasse e, dunque, anche a quelle in tema di agevolazioni o riscossione che non attengano al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull’an, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso (C. Cass. 2002/10725, 2005/(14331 e 2008/19505);

che implicando pur essa una questione sulla spettanza o meno di un’agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella della esecuzione vera e propria, anche l’impugnazione del diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce, perciò, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni;

che conformemente a quanto già stabilito da C. Cass. 2010/7612, va pertanto ribadito che la causa contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie, natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, a nulla rilevando che la decisine su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse;

che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della srl Pennetta Petroli.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sul ricorso proposto dalla srl Pennetta Petroli.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010

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