Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15646 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/06/2017, (ud. 20/01/2017, dep.23/06/2017),  n. 15646

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17864-2014 proposto da:

CESPA MANUFACTURING SRL in persona del suo Amministratore unico e

legale rappresentante S.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato RENATO

AMATO, rappresentata e difesa dagli avvocati FELICE LEONE, SABINO

ANTONINO SARNO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA;

– intimata –

Nonchè da:

ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 88, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

CASTALDO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

CESPA MANUFACTURING SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4187/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato FELICE LEONE;

udito l’Avvocato FIORELLA TITOLO per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della cassazione con rinvio disposta da questa Corte con sentenza n. 23962 del 23 dicembre 2004, S.M. (succeduto mortis causa a S.L. della titolarità della ditta individuale C.E.SPA.) riassumeva la causa innanzi alla Corte d’appello di Napoli, chiedendo la condanna della Assicurazioni Generali s.p.a. (già Unione Mediterranea di Sicurtà) al pagamento di un indennizzo per i danni subiti, durante il trasporto da Milano a Casoria, di un’autogrù giunta danneggiata alla banchina del porto di Napoli.

La Corte d’appello, premettendo che la cassazione della precedente decisione di appello per vizi della motivazione non fissava alcun criterio vincolante per la valutazione dei fatti di causa, accoglieva la domanda dello S. nei limiti in cui era stata già ritenuta fondata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 18 luglio 1997, dunque rigettando sia l’appello principale proposto dall’assicurato, sia quello incidentale formulato dalla compagnia assicurativa.

Contro tale decisione ricorre per cassazione la Cespa Manufacturing s.r.l. (società nella quale è stata conferita la ditta individuale C.E.SPA.), allegando due motivi. La Generali Italia s.p.a. (già Assicurazioni Generali s.p.a.) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale. La Cespa Manufacturing s.r.l. resiste al ricorso incidentale con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Vanno esaminate anzitutto, avendo rilievo preliminare, le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale sollevate dalla Generali Italia s.p.a..

Tali eccezioni sono tutte infondate.

1.2 E’ dedotta, anzitutto, la mancanza di procura speciale per il giudizio di cassazione, affermandosi che tale non può considerarsi quella posta a margine del ricorso, genericamente conferita per “ogni fase e grado del presente giudizio, ivi comprese quelle successive”.

L’eccezione è infondata.

Infatti, la procura speciale a margine del ricorso per cassazione è valida se, pur non contenendo specifici riferimenti al giudizio di legittimità, non rechi espressioni che univocamente conducano a ritenere che la parte abbia inteso riferirsi ad altro giudizio. Infatti, in caso di procura apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso, essa, facendo materialmente corpo con l’atto cui inerisce, esprime inequivocabilmente il necessario riferimento all’atto stesso, assumendo così il carattere di specialità, anche se formulata genericamente e senza uno specifico riferimento al giudizio di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 4171 del 05/04/2000, Rv. 535337). In altri termini, l’apposizione del mandato a margine del ricorso per cassazione già redatto esclude di per sè ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell’atto (Sez. U, Sentenza n. 108 del 10/04/2000, Rv. 535477; Sez. 1, Sentenza n. 4868 del 07/03/2006, Rv. 590744).

1.3 Parimenti infondata è l’eccezione di mancanza di prova della successione della Cespa Manufacturing s.r.l. alla ditta individuale C.E.SPA. di S.M. nel diritto controverso. Nell’intestazione del ricorso, infatti, viene puntualmente individuato, mediante l’indicazione della data e dei numeri di repertorio e di raccolta, il rogito notarile con il quale la ditta individuale è stata conferita nella società a responsabilità limitata.

1.4 Infine, va disattesa anche l’eccezione secondo cui la società ricorrente avrebbe omesso di impugnare un’autonoma ratio decidendi della sentenza d’appello. La Generali Italia s.p.a. ha estrapolato uno stralcio della sentenza che costituirebbe, a suo dire, una motivazione a sè stante, idonea a sorreggere da sola la decisione. Tuttavia, leggendo l’intero apparato argomentativo della sentenza impugnata, emerge con chiarezza che il passo in questione si riferisce unicamente alla questione della liquidazione contenuta nel certificato di danno redatto su incarico dell’agente assicurativo. Si tratta, quindi, di un capo della sentenza del tutto diverso da quelli censurati innanzi a questa Corte.

2.1 Venendo all’esame delle doglianze contenute nel ricorso principale, con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2697 cod. civ., consistita nell’omessa ristorazione del danno da fermo tecnico. Osserva la ricorrente che il danno da c.d. “fermo tecnico”, corrispondente al nocumento patrimoniale patito dal proprietario di un veicolo in riparazione durante il periodo di sosta forzata (167 giornate lavorative), non va confuso con il lucro cessante, ossia con il “profitto sperato”, consistendo il primo nelle spese fisse (quali, ad esempio, il costo dell’assicurazione o del garage) sostenute nonostante l’inutilizzabilità del mezzo e nella sua svalutazione commerciale.

2.2 La Generali Italia s.p.a. eccepisce che la controparte con il motivo in esame ha sostanzialmente dedotto un’omessa pronunzia da parte della corte d’appello. Un vizio di tal fatta integrerebbe un error in procedendo e, di conseguenza, doveva essere dedotto con ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., e non come violazione o falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorso sarebbe dunque inammissibile.

In effetti la Cassazione ha ripetutamente affermato che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, (nella versione anteriore alla riforma di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006, Rv. 589391; Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004, Rv. 569606).

Non risulta, però, che il ricorrente abbia violato tale precetto, dal momento che il vizio denunciato non consiste nell’omessa pronuncia su un motivo d’appello, bensì nella falsa applicazione delle norme in tema di danno risarcibile.

2.3 Coglie nel segno, invece, l’ulteriore eccezione esposta nel controricorso, ove si pone in evidenza che il tema del danno da fermo tecnico non sarebbe stato riproposto nell’atto d’appello notificato in data 15 gennaio 1998, nel quale ci si limitava chiedere la riforma della sentenza per la parte in cui aveva omesso la liquidazione del solo lucro cessante, nè tantomeno nell’atto di citazione in riassunzione del 23 gennaio 2006.

Non vale, in proposito, osservare che non vi era alcuna necessità di trascrivere tutte le domande nell’atto di riassunzione, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse fossero state mantenute ferme. Infatti, tale affermazione è corretta solo se riferita all’atto di riassunzione, che non introduce un nuovo procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente (Sez. 2, Sentenza n. 22436 del 27/10/2011, Rv. 620019).

In tema di appello vige, invece, la regola opposta in quanto, in ossequio del principio tantum devolutum quantum appellatum, l’omessa riproposizione nell’atto d’impugnazione di una domanda formulata innanzi al giudice di primo grado e non accolta, implica la formazione del giudicato interno sull’intervenuto rigetto della stessa.

Ciò posto, si deve rilevare che l’omessa riproposizione in grado d’appello della questione relativa al fermo tecnico non risulta contraddetta dall’interessata, la quale anzi, difendendosi solo in relazione all’atto di riassunzione, in sostanza ha implicitamente ammesso la rispondenza al vero di quanto dedotto dalla controparte.

Il motivo è quindi inammissibile.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2697 cod. civ., consistita nell’omessa ristorazione del lucro cessante. In particolare, la corte d’appello ha ritenuto che il profitto sperato dalla concessione in noleggio dell’autogrù nel tempo occorso per la riparazione è indennizzabile da parte dell’assicuratore solo nei limiti della previsione contrattuale, ossia dell’art. 8 della polizza, che prevede un aumento dell’indennizzo a tale titolo nella misura fissa del 10%.

La Cespa Manufacturing s.r.l. sostiene, tuttavia, che i concetti di “lucro cessante” e “profitto sperato” non siano coincidenti, essendo l’uno un danno certo “secondo lo schema logico della prognosi prossima rebus sic stantibus”, l’altro invece ascrivibile al genere del “danno da perdita di chance”, ossia di un danno eventuale o da lesione di mere aspettative.

La censura è infondata, non potendosi condividere la distinzione prospettata dalla ricorrente, foriera di un’indebita duplicazione di voci di danno sostanzialmente coincidenti. Ed invero, non si riesce a cogliere la differenza sostanziale ed economica fra mancato guadagno, quantificabile secondo un criterio di generica prevedibilità, e il profitto “sperato”, da liquidare sulla base delle prospettive di porre a reddito un veicolo industriale.

Pertanto, senza alcuna necessità di addentrarsi nell’inquadramento del lucro cessante nella teoria generale del danno risarcibile, non vi è dubbio che la distinzione che la società ricorrente ha tentato forzatamente di introdurre per scardinare la sentenza impugnata non ha alcun fondamento logico e giuridico, risolvendosi nel mero artifizio di usare sinonimi che, nella sostanza, identificano fenomeni del tutto coincidenti.

4. In conclusione, il ricorso principale deve essere interamente rigettato.

5.1 Si passi ora ad esaminare l’unico motivo posto a fondamento del ricorso incidentale proposto dalla compagnia assicurativa.

Va premesso, sul punto, che il trasporto dell’autogrù da Milano a Casoria era previsto in parte via terra (da Milano a Genova e da Napoli a Casoria) ed in parte per mare (da Genova a Napoli). Le due diverse tratte hanno costituito oggetto di due distinte polizze assicurative con un differente regime di limiti alla responsabilità dell’assicuratore. Dall’istruttoria è emerso che l’autogrù è stata imbarcata a Genova in condizioni di perfetta integrità ed è stata ritirata sulla banchina del porto di Napoli invece gravemente danneggiata. Non è stato possibile accertare con esattezza il momento del sinistro, decisivo in considerazione del diverso regime di responsabilità dell’assicuratore di cui si è fatto cenno. In particolare, non è certo se il danno è stato riportato durante la navigazione o dopo che l’autogrù venne sbarcata sulla banchina del porto di Napoli. La questione, tuttavia, stata risolta dalla corte d’appello osservando che la copertura assicurativa del trasporto marittimo non cessava al momento dello sbarco del mezzo proseguendo per il termine di ulteriori 60 giorni, con la conseguenza che, quand’anche il danno all’autogrù si fosse verificato sulla banchina del porto, il regime delle limitazioni alla responsabilità dell’assicuratore sarebbe stato comunque quello – più favorevole per l’assicurato – previsto dalla “polizza mare”.

La Assicurazioni Generali s.p.a. censura tale decisione, sotto il profilo della falsa applicazione degli artt. 1362 ss. cod. civ., osservando che la polizza regolante la tratta via mare prevedeva l’assicurazione delle merci giacenti in porto per la durata massima di 60 giorni solo quando il discarico della merce avviene “nel porto definitivo di sbarco”, ovvero “quando l’assicurazione è stipulata con facoltà di trasbordo”; ipotesi non ricorrenti nel caso di specie, non essendo il porto di Napoli la destinazione definitiva del mezzo, nè essendo stata prevista la facoltà di trasbordo. La corte d’appello, dunque, avrebbe travisato il tenore testuale dell’art. 3 della polizza sopra richiamata, facendo applicazione del termine dei 60 giorni di giacenza in porto in un’ipotesi diversa da quella testualmente considerata regolamento negoziale.

La censura è infondata.

5.2 Come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, l’assicurazione è stata stipulata per l’intero viaggio dell’autogrù, da Milano a Casoria, sì da escludere qualsiasi soluzione di continuità nella copertura assicurativa fra il luogo di partenza e quello di destinazione. L’intenzione comune delle parti, pertanto, era certamente quella di garantire la piena copertura assicurativa del mezzo per tutta la durata del percorso. Tale premessa giova ad interpretare la previsione contenuta all’art. 3, comma 1, lett. e), della polizza per la tratta via mare, ove si legge che: “L’assicurazione ha inizio nel momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino o il luogo di deposito (…) e termina al momento della riconsegna delle merci: (…) per i trasporti marittimi alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della discarica nel porto definitivo di sbarco”. Ciò posto, l’interpretazione sostenuta dalla compagnia assicurativa, secondo cui Napoli non era il “porto definitivo di sbarco”, giacchè l’autogrù era destinata ad arrivare fino a Casoria, è contraria buona fede, tradisce la comune volontà delle parti, contrasta con il tenore letterale della polizza e non risponde neppure ai canoni della logica. Infatti, poichè la copertura assicurativa del trasporto dell’autogrù è stata realizzata mediante due distinte polizze, una per trasporto terrestre e l’altra per il trasporto marittimo, il concetto di “porto definitivo di sbarco” contenuto nella seconda delle due polizze va riferito al luogo finale di destinazione della tratta marittima, restando del tutto indifferente la circostanza che l’autogrù dovesse percorrere un ulteriore tratto via terra, governato da una diversa polizza assicurativa. Non vi è dubbio, quindi, che il porto di Napoli ha costituito la destinazione definitiva del trasporto marittimo, poichè da quel punto in poi l’autogrù ha proceduto via terra. D’altro canto, non si vede quale altra località possa essere identificata come il “porto definitivo di sbarco”, tale certamente non potendo essere Casoria per l’assorbente ragione tale città non si trova sul mare.

Consegue che la corte d’appello ha esattamente ritenuto che l’autogrù fosse ancora soggetta alla polizza assicurativa del trasporto marittimo anche nei giorni successivi allo sbarco. Pertanto, essendo certo che il sinistro si verificò o durante la navigazione o, al più tardi, nei giorni in cui il mezzo è rimasto sulla banchina del porto di Napoli, è corretta l’affermazione secondo cui il regime delle limitazioni della responsabilità dell’assicuratore applicabile al caso di specie era quello della polizza marittima.

In conclusione, il ricorso incidentale deve essere rigettato.

6. Essendovi soccombenza reciproca, le spese del giudizio di cassazione vanno compensate.

PQM

 

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale sia del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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