Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15646 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 04/06/2021), n.15646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16378/2020 proposto da:

A.M.Z., rappresentato e difeso dall’Avv. Pasquale

Ribecco, in forza di procura speciale in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Crotone, nella persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Crotone n. 74/2020,

depositata in data 21 aprile 2020 e notificata in pari data;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ordinanza del 21 aprile 2020, il Giudice di Pace di Crotone ha rigettato il ricorso proposto da A.M.Z., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Crotone il 15 marzo 2018.

2. Il Giudice di Pace, all’esito della produzione in giudizio dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato le domande di protezione internazionale ed umanitaria, ha affermato che, in mancanza del presupposto costituito dalla concessione delle indicate protezioni, anche il ricorso in esame doveva essere rigettato, poichè la permanenza sul territorio nazionale del cittadino extracomunitario risultava contra legem.

3. A.M.Z. ricorre per la cassazione dell’ordinanza con atto affidato a tre motivi.

4. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omesso esame del terzo motivo di impugnazione del decreto di espulsione, con il quale era stato dedotto un difetto di motivazione, nonchè un vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.

Si duole il ricorrente che la decisione di espulsione fosse stata fondata su una condanna subita nel (OMISSIS) dal ricorrente per detenzione di stupefacente e che il Prefetto avesse ignorato completamente taluni elementi e tra questi la circostanza che egli fosse entrato in Italia il 17 aprile 2011 perchè fuggito dalla guerra civile scoppiata in (OMISSIS), nota come “(OMISSIS)” e che aveva visto la fine del regime di M. e che, per converso, il Giudice di pace avrebbe dovuto esaminare le allegazioni e il contributo probatorio da lui offerto, indipendentemente dall’esito procedimentale che aveva determinato il decreto espulsivo e indipendentemente dall’esito del ricorso avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della circostanza che il Giudice di pace non abbia scrutinato il quarto motivo di impugnazione proposto avvero il decreto di espulsione, con il quale era stato dedotto che in nessun caso poteva essere disposta l’espulsione o il respingimento per motivi di persecuzione politici, alla luce delle dichiarazioni rese in data 17 gennaio 2012 alla Commissione territoriale, dove aveva rappresentato di essere stato militare assegnato alla polizia di frontiera e di avere collaborato con l’esercito per la cattura di alcuni trafficanti che avevano cercato di corromperlo per fare passare della merce illecitamente.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la mancanza di motivazione giustificativa del rigetto del ricorso avverso l’espulsione; la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., il difetto assoluto di motivazione, la violazione del “minimo costituzionale”, l’errore in procedendo e la nullità dell’ordinanza.

4. L’esame delle esposte censure porta all’accoglimento del secondo motivo e al rigetto del primo e del terzo motivo.

4.1 Va esaminato per primo, per ragioni di ordine logico e giuridico il terzo motivo, con il quale si denuncia il difetto assoluto di motivazione.

4.2 Il motivo è infondato, perchè la motivazione dettata dal Giudice di Pace, pur sintetica, è esistente e consente di ricostruire il percorso logico seguito nel rispetto dei canoni di congruità logica e come tale è idonea a sottrarsi alla dedotta censura (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

Il Giudice di Pace, infatti, ha ritenuto legittimo il decreto di espulsione perchè, mancando il presupposto della concessione della protezione internazionale e di quella umanitaria, la permanenza sul territorio nazionale da parte del cittadino extracomunitario risultava contra legem, mancando, nella sostanza, il titolo di soggiorno.

5. Il primo motivo è pure infondato, perchè non sussiste il dedotto omesso esame del terzo motivo di impugnazione, poichè la censura dedotta è stata implicitamente disattesa dal giudice di pace che ha ritenuto, all’evidenza, irrilevanti le ragioni del mancato rinnovo del permesso di soggiorno (alla luce della circostanza che il richiedente era privo del titolo di soggiorno), perchè non sindacabili nel giudizio di impugnazione avente ad oggetto il decreto di espulsione.

6. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente censura l’omesso esame del quarto motivo di impugnazione formulato in sede di opposizione al decreto di espulsione, è fondato.

Il giudice di pace, infatti, nulla ha affermato sulla questione che il ricorrente sarebbe stato esposto a grave rischio, in caso di rimpatrio, a causa della collaborazione offerta alle autorità del suo paese finalizzata a contrastare un traffico illecito, collaborazione che era stata anche la causa dell’uccisione del padre da parte dei trafficanti, nè può ritenersi che la censura sia stata implicitamente disattesa dal Decidente, atteso che il divieto di refoulement previsto dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 oltre che dalla direttiva 2008/115/CE, che impone al richiedente di prospettare il concreto pericolo di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, impedisce il respingimento anche del richiedente nei cui confronti non sussistano i presupposti per la concessione della protezione internazionale ed umanitaria, salvo che egli costituisca un pericolo per la sicurezza del Paese ospitante o una minaccia per la collettività, giusta la previsione di cui al citato art. 33, comma 2 della Convenzione di Ginevra (Cass., 9 ottobre 2020, n. 21929).

7. In conclusione, va accolto il secondo motivo, rigettati gli altri; il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio al Giudice di pace di Crotone, in persona di diverso giudicante, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati il primo e il terzo; cassa il provvedimento impugnato, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al Giudice di pace di Crotone, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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