Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15646 del 01/07/2010

Cassazione civile sez. un., 01/07/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 01/07/2010), n.15646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. DI NANNI Luigi – Presidente di sezione –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via S.

Pellico 44, presso lo studio dell’avv. CARONE FABIANI Achille, che la

rappresenta e difende per mandato in atti unitamente all’avv. Pietro

Referza;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione creatosi a

seguito della sentenza n. 18475, depositata il 22/10/2004 dal giudice

del lavoro del Tribunale di Roma e la sentenza n. 11465, depositata

dal TAR del Lazio in data 31/10/2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/6/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Carone Fabiani;

Sentito il PG, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pasquale Ciccolo, che ha concluso per la dichiarazione della

giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che T.L., dipendente del Ministero della Giustizia in qualità di collaboratore amministrativo contabile, area (OMISSIS), posizione economica (OMISSIS), ha partecipato ad un concorso bandito nell’anno 2000 per la copertura di 499 posti nella medesima area (OMISSIS), posizione economica (OMISSIS), riservati al personale dell’Amministrazione Penitenziaria; che non essendo stata inserita nella graduatoria per difetto dei requisiti previsti dal bando, la T. si è rivolta al giudice del lavoro del Tribunale di Roma per ottenere l’annullamento del bando stesso, la disapplicazione del provvedimento di esclusione dalla graduatoria ed il pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza dello svolgimento, fin dall’anno 1985, delle superiori funzioni proprie del profilo di revisore, interprete e traduttore;

che con sentenza depositata il 22/10/2004, il giudice adito ha dichiarato il difetto di giuristizione dell’AGO sulle domande concernenti il concorso ed il pagamento delle maggiori retribuzioni relative al periodo anteriore al 30/6/1998, rigettando nel merito le ulteriori pretese dell’attrice;

che analoga declinatoria della giurisdizione è stata successivamente resa dal TAR del Lazio, davanti al quale la T. aveva riproposto la richiesta di annullamento del bando di concorso, della esclusione dalla graduatoria e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti;

che la T. ha presentato allora ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 2, con il quale ha richiesto alla Corte di Cassazione di voler dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario;

che anche il Ministero della Giustizia ha concluso in tal senso perchè, nel caso di specie, si discuteva di un concorso per il passaggio da una qualifica ad un’altra della medesima area funzionale;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e ribadito che il conflitto negativo ha riguardato unicamente le domande di annullamento del bando e della esclusione dalla graduatoria (sulle quali soltanto deve perciò pronunciarsi questa Corte), osserva il Collegio che quello di cui trattasi è stato un concorso riservato ai dipendenti per la progressione all’interno della medesima area di appartenenza;

che in applicazione del principio più volte affermato da queste Sezioni Unite (C. Cass. 2006/10419, 2007/220, 2007/23439, 2008/26295, 2008/28058, 2009/3051 e 2009/21558), va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario con conseguente cassazione, su questo solo punto, della sentenza resa dal giudice del lavoro del Tribunale di Roma, davanti al quale sì rimettono le parti;

che in considerazione delle richieste da queste ultime avanzate, vanno fra di loro compensate le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa sul punto la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma, rimette le parti davanti a quest’ultimo e compensa fra di loro le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010

 

 

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