Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15645 del 23/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 23/06/2017, (ud. 20/01/2017, dep.23/06/2017),  n. 15645

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3304/2014 proposto da:

L.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.L.

DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CALCIOLI,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M., PA.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4217/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento;

udito l’Avvocato M.G. VIRGUTTI per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.D. ha convenuto innanzi al Tribunale di Roma Pa.Ma. e M., titolari di un’agenzia assicurativa della Ina Assitalia s.p.a., chiedendo la restituzione dell’importo di Lire 20.000.000 corrisposto a titolo di premio assicurativo per una polizza, apparentemente stipulata su proposta del subagente C.F., poi però rivelatasi inesistente. La domanda, accolta in primo grado con sentenza dell’8 novembre 2004, è stata rigettata dalla Corte d’appello di Roma che, con sentenza pubblicata il 23 luglio 2015, ha osservato che: a) il soggetto falsamente rappresentato dal Calvi doveva essere individuato nella compagnia assicurativa e non nell’agenzia dei P. (peraltro sprovvista di personalità giuridica); b) il L. non aveva offerto prova della natura incolpevole dell’affidamento, avendo anzi, in modo poco prudente, corrisposto il premio assicurativo in contanti anzichè mediante pagamenti tracciabili.

Avverso tale decisione il L. propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi, illustrato da successiva memoria. I P. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1387, 1388 e 1398 c.c., nonchè degli artt. 1745 e 1903 c.c., consistita nell’aver considerato il C., che era subagente dei P., falso procuratore della Ina Assitalia s.p.a., anzichè dell’agenzia con cui collaborava.

A sostegno espone che il C. si sarebbe potuto considerare falso procuratore dell’Ina Assitalia s.p.a. solo se fosse stata dimostrata l’esistenza di un originario rapporto di rappresentanza, in seguito venuto meno; invece, dall’istruttoria espletata era emerso che costui era stato semplicemente subagente dei P. e non aveva mai intrattenuto alcun rapporto diretto con la società assicurativa.

Il motivo è fondato.

1.2 Osserva questa Corte che gli agenti sono imprenditori che possono avvalersi dell’operato di subagenti, cui rimane estranea l’impresa assicuratrice.

Il subagente assume lo stabile incarico di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione nella zona affidata all’agente o in ambito più ristretto.

Il contratto di agenzia assicurativa, dunque, va tenuto distinto da quello di subagenzia in quanto in quest’ultimo si promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dell’agente e non per conto di un’impresa assicuratrice (Sez. 3, Sentenza n. 15190 del 06/08/2004, Rv. 575917). I contratti di agenzia e subagenzia, pur avendo sostanzialmente identico contenuto, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente, che nel contratto di agenzia è l’impresa, mentre in quello di subagenzia è l’agente (Sez. L, Sentenza n. 3545 del 10/04/1999, Rv. 525203). La subagenzia, quindi, costituisce un caso particolare di contratto derivato (subcontratto), funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne è il necessario presupposto, e ad esso si applica la disciplina del contratto principale, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale. La disciplina del rapporto di subagenzia è quindi sottoposta alla normativa in materia di agenzia di cui agli artt. 1742 ss. cod. civ. (Sez. L, Sentenza n. 5795 del 15/06/1994, Rv. 487070).

Proprio perchè il rapporto intercorre solo tra il preponente-agente ed il subagente, è esclusa dalla dottrina (e il principio va condiviso) l’applicazione delle norme relative all’esercizio del potere rappresentativo con efficacia nei confronti dell’impresa assicuratrice (artt. 1745 e 1903 c.c.), a meno che quest’ultima non attribuisca tali poteri direttamente al subagente. A norma dell’art. 1744 c.c., l’agente non ha facoltà di riscuotere crediti del preponente, salvo che non gli sia attribuita tale specifica facoltà.

L’agente indicatario non è un rappresentante del preponente, in quanto riceve in nome proprio il pagamento, anche se per conto del preponente, a cui poi è tenuto a corrispondere la somma, sicchè lo schema negoziale è assimilabile – sotto questo profilo – a un mandatario ad esigere (Sez. 3, Sentenza n. 568 del 20/01/1983, Rv. 425341; cfr., in tema di rapporto di agenzia assicurativa, Sez. 3, Sentenza n. 469 del 15/01/2003, Rv. 559701; Sez. 3, Sentenza n. 7033 del 07/07/1999, Rv. 528370).

Quanto detto per il rapporto di agenzia vale anche per il rapporto di subagenzia.

Però il subagente, che ha rapporti solo con l’agente subpreponente, solo da questi può aver ricevuto la facoltà di riscuotere i crediti e quindi può agire come indicatario o come rappresentante dello stesso, e mai come rappresentante del primo preponente (salvo che quest’ultimo gli abbia conferito un autonomo e diretto potere rappresentativo, ma ciò non è stato accertato dal giudice di merito).

Consegue che le somme riscosse dal subagente non entrano direttamente nel patrimonio dell’impresa assicuratrice, ma in quello dell’agente-subpreponente, salvo il sorgere, in capo a quest’ultimo, di un contestuale obbligo di ritrasferimento delle somme ricevute dal subagente (ragguagliate ai premi riscossi, detratta la provvigione) all’impresa assicuratrice. Infatti, il profilo del ritrasferimento delle somme dall’agente alla compagnia assicurativa deve ritenersi regolato dall’art. 1713 cod. civ., che prevede un distinto atto di rimessione dal mandatario al mandante di quanto ricevuto a causa del mandato.

1.3 Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, risulta che il C. non agiva come falso rappresentante della Ina Assitalia s.p.a., bensì dei subpreponenti Pa.Ma. e M., agenti assicurativi.

Conseguentemente, l’importo versato al C. a titolo di premio assicurativo per una polizza poi rivelatasi inesistente, in apparenza veniva riscosso dallo stesso in nome e per conto dei subpreponenti e non della compagnia assicurativa primo preponente. In sostanza, le somme riscosse non sarebbero comunque mai entrate direttamente nel patrimonio della Ina Assitalia s.p.a., bensì in quello degli agenti Pa.Ma. e M., salvo l’obbligo di questi ultimi di versare alla compagnia assicurativa un importo pari al premio riscosso detratta la provvigione.

1.4. In conclusione, vanno affermati i seguenti principi di diritto:

“alla subagenzia, che costituisce un’ipotesi tipica di subcontratto funzionalmente collegato al contratto principale, che ne è il necessario presupposto, si applica la disciplina del contratto di agenzia, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale”;

“il contratto di subagenzia si distingue da quello di agenzia assicurativa in quanto il subagente promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dell’agente e non per conto di un’impresa assicuratrice; conseguentemente il subagente è sprovvisto di potere rappresentativo dell’impresa assicuratrice, a meno che quest’ultima non attribuisca tali poteri direttamente al subagente”.

“le somme riscosse dal subagente non entrano, di regola, direttamente nel patrimonio dell’impresa assicuratrice, ma in quello dell’agente-subpreponente, salvo il sorgere contestuale, in capo a quest’ultimo, dell’obbligo di rimettere all’impresa assicuratrice un importo pari ai premi riscossi detratte le provvigioni”;

“l’agente di un’impresa di assicurazioni è responsabile, ai sensi dell’art. 2049 c.c., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del subagente – suo diretto preposto – quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze a lui attribuite; se invece le condotte del su-bagente esorbitano dalle predette incombenze, l’agente è responsabile in applicazione del principio dell’apparenza del diritto, purchè sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e l’atteggiamento colposo del preponente, desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alla peculiarità del caso, a prevenire le condotte devianti del preposto” (Sez. 3, Sentenza n. 23448 del 04/11/2014, Rv. 633233).

1.5 Consegue che l’indagine della corte d’appello sarebbe dovuta essere rivolta a verificare se la situazione di apparenza venutasi a creare fosse quella del (falso) rapporto di subagenzia o del (falso) rapporto di agenzia.

Infatti, solo in questo secondo caso il L. avrebbe potuto fare affidamento incolpevole sull’apparente capacità, in capo al C., di rappresentate direttamente la società assicurativa. Nell’altra ipotesi, palesandosi il C. quale subagente dei P. (con i quali, in passato, pare che avesse effettivamente intrattenuto rapporti di subagenzia, in forza dei quali si era relazionato anche con il L.), è nella sfera giuridica di quest’ultimo e non dell’Ina Assitalia s.p.a. che si sarebbero dovuti produrre gli effetti della falsa rappresentanza e dell’affidamento incolpevole.

La corte d’appello, invece, ha ritenuto la sostanziale irrilevanza della distinzione fra rapporto di agenzia e rapporto di subagenzia, ipotizzando che in ogni caso il soggetto falsamente rappresentato dovesse individuarsi nella società assicurativa. Tale decisione, erronea per le ragioni sopra esposte, va cassata con rinvio.

2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, con il quale si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla circostanza che il C. si era limitato a proporre la stipulazione di una polizza, senza che il contratto si fosse mai concluso.

In realtà, nella sentenza impugnata non si afferma esplicitamente che il contratto assicurativo sarebbe stato accettato dalla direzione generale della compagnia assicurativa. Comunque, una volta che sarà chiarito se il C. agiva quale falsus procurator degli agenti assicurativi Pa.Ma. e M. ovvero quale falso agente della Ina Assitalia s.p.a., la questione del perfezionamento o meno del contratto diviene irrilevante.

3.1 Con il terzo motivo di ricorso, il L. censura un’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, relativa al difetto di prova dell’affidamento incolpevole.

Anche questo motivo è fondato.

3.2 La corte territoriale ha basato la propria decisione sull’affermazione che “di tale affidamento incolpevole non ha dato L. (terzo contraente) alcuna dimostrazione”. Al contrato, prosegue il giudice d’appello, il L. avrebbe agito con colpa consistita nel fatto che egli pagò il premio assicurativo in contanti, anzichè con assegno bancario, assegno circolare o assegno/vaglia postale, come invece espressamente previsto da un’apposita clausola contrattuale.

3.3 La questione è affrontata dalla corte di merito secondo una erronea prospettiva.

Anzitutto va chiarito che il principio dell’apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell’affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorchè, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell’art. 1393, non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante (Sez. 3, Sentenza n. 1720 del 18/02/1998, Rv. 512748).

Quindi, l’accertamento di merito avrebbe dovuto riguardare l’esistenza di elementi di colpa in capo, da un lato, ai P. e, dall’altro, al L..

La prima indagine è stata del tutto omessa e, in particolare, i giudici di merito non hanno verificato se rispondesse a vero la circostanza che il C. fece uso di modulistica proveniente dall’agenzia dei P..

Il secondo accertamento, conclusosi a sfavore del L., è basato su un elemento di fatto erroneamente percepito. Infatti, non è vero che il pagamento effettuato con mezzi diversi dall’assegno bancario, circolare o postale fosse vietato dal contratto; questo prevedeva semplicemente che, nel caso in cui il pagamento del premio assicurativo fosse stato effettuato con modalità diverse, l’assicurazione sarebbe entrata in vigore dal momento in cui il contraente ritirava la polizza e pagava la prima rata.

Peraltro, la corte d’appello ha valorizzato una condotta (l’uso di mezzi di pagamento non tracciabili) non effettivamente indicativa del fatto che il terzo contraente versasse in colpa, omettendo invece di considerare che tale condotta avrebbe potuto trovare spiegazione nel consolidato rapporto professionale fra il L. e l’agenzia P. e nell’uso, da parte del C., della modulistica proveniente da quell’agenzia; nelle numerose polizze fino a quel momento già stipulate dal L. e nelle modalità operative seguite nelle precedenti occasioni, identiche a quelle del caso di specie; nella missiva dell’Assitalia, poi rivelatasi falsa, con cui la società comunicava l’accettazione della proposta.

Si aggiunga, sul piano della condotta del L., che il terzo contraente ha soltanto la facoltà e non pure l’obbligo di controllare, ai sensi dell’art. 1393 c.c., i poteri di colui che si qualifichi rappresentante, sicchè – in assenza di altri elementi che dimostrino che egli abbia agito senza la dovuta diligenza – non è sufficiente ad integrarne la colpa prevista dall’art. 1398 cod. civ. il comportamento meramente omissivo (Sez. 2, Sentenza n. 6301 del 30/03/2004, Rv. 571661).

3.4 In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata anche in ordine ai profili dedotti con il terzo motivo di ricorso.

PQM

 

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA