Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15645 del 09/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15645 Anno 2014
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 18829-2008 proposto da:
SOCIETA’

CINEARS SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato PELLEGRINO MARIO con studio in LATINA
2014

V.LE DELLE MEDAGLIE D’ORO 8 giusta delega a margine;
– ricorrente –

1401
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 09/07/2014

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 131/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 22/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del
motivo di ricorso.

10 motivo, il rigetto del 2°

udienza del 11/04/2014 dal Consigliere Dott. MARIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In seguito a controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza nell’ambito di indagine relativa alla srl Alpilegno
ed ai soggetti con cui quest’ultima intratteneva rapporti economici, veniva notificato alla CINEARS srl
pvc, con il quale, dopo avere indicato molteplici elementi significativi della non operatività
dell’Alpilegno da almeno dieci anni, veniva evidenziata l’inesistenza delle operazioni commerciali
(aventi ad oggetto acquisti di legname e materiali affini) che si pretendeva fossero intervenute con la
l’Agenzia delle Entrate di Roma 5 recuperava a tassazione, a fini IRPEG ed ILOR per l’anno 1995, i costi
indebitamente contabilizzati e dedotti dalla CINEARS.
L’adita CTP di Roma rigettava il ricorso proposto dalla CINEARS srl avverso detto avviso di
accertamento.
Con sentenza depositata il 22-10-07 la CTR Lazio rigettava l’appello della società; in particolare la CTR,
nel confermare che il caso in esame rientrava nella fattispecie delle «operazioni inesistenti”,
evidenziava che l’Alpilegno srl era in liquidazione dal 1986 e non possedeva né locali né attrezzature
né personale per svolgere l’attività di fornitura di legname a supporto delle fatture di acquisto.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la società, affidato a tre motivi; l’Agenzia
resisteva con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione
dell’art. 2909 cc, ha dedotto che le stesse questioni di fatto e di diritto oggetto del presente giudizio,
scaturite dal medesimo pvc, erano già state decise con sentenze passate in giudicato relative ad altri
avvisi di accertamento (precisamente: sentenza CTP Roma 724/37/2000, con la quale era stato
accolto il ricorso proposto dalla CINEARS avverso avviso di rettifica in materia di IVA relativamente al
medesimo anno di imposta 1995; sentenza CTP di Roma 650/37/02 in materia di IVA anno 1994;
sentenza CTP Roma 437/50/06 in materia di IVA 1996; sentenza CTP Roma 43/53/05 e CTR
229/26/06 in materia di IRPEG ed ILOR 1996); di conseguenza ha sostenuto che la gravata sentenza
aveva totalmente disatteso la portata dell’art. 2909 cc ed il principio della “rilevanza espansiva del
giudicato esterno”.
Il motivo è infondato.
Va, in primo luogo, precisato che, in base alla documentazione esibita, l’unica sentenza che risulta
passata in giudicato, in quanto contenente la relativa certificazione del cancelliere, è quella della CTR
Lazio 229/26/06 in materia di IRPEG ed ILOR 1996; le altre su citate sentenze non possono, invece,
ritenersi passate in giudicato, in quanto contengono solo l’attestazione di mancata richiesta di cop

CINEARS srl; di conseguenza, con avviso di accertamento notificato alla CINEARS in data 15-3-2001,

art. 53, comma 3, d.lgs 546/92, non equiparabile, ai fini della declaratoria di intervenuto giudicato, alla
specifica certificazione da parte del cancelliere, ex art 124 disp. alt cpc, di mancata impugnazione nei
termini di legge, e quindi di passaggio in giudicato.
Così delimitata la sollevata eccezione di giudicato esterno (da esaminarsi, quindi, con riferimento alla
sola su menzionata sentenza della CTR Lazio 229/26/06 in materia di IRPEG ed ILOR 1996), va
riaffermato il principio, già espresso da questa Corte, in base al quale “qualora due giudizi tra le stesse
parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con
alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe
la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della
sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo
giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale
efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio
dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori
dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul
piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e
comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e
non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di
periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica
disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente” (Cass. sez. unite
13916/2006).
Nel caso di specie, con riferimento appunto esclusivamente alla sentenza della CTR Lazio 229/26/06
emessa in materia di IRPEG ed ILOR per l’anno di imposta 1996, i diversi accertamenti (quello oggetto
del presente giudizio, concernente IRPEG ed ILOR per il 1995, e quello oggetto della detta sentenza
della CTR) riguardano annualità differenti, sicchè quanto affermato dalla CTR in ordine a fatti non
aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (quali la capacità
contributiva e, nello specifico, i costi deducibili) non può espandersi e condizionare (quale giudicato
esterno) il presente giudizio.
Con il secondo motivo la società, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 cc, ha dedotto che la CTR, in violazione del criterio probatorio di cui alla predetta
disposizione, ha erroneamente gravato il contribuente dell’onere della prova dell’effettiva esistenza,
anche soggettiva, delle operazioni contestate.
Anche detto motivo è infondato.

sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, la CTR non ha posto in capo al contribuente l’onere
della prova dell’effettiva esistenza, anche soggettiva, delle operazioni contestate, ma, sulla base
dell’esame degli atti, ha inquadrato la fattispecie in esame in quella delle “operazioni inesistenti”,
ritenendo provato, alla stregua di elementi indiziari forniti dall’Ufficio, che l’Alpilegno srl era società
non in grado (per mancanza di organizzazione d’impresa) di svolgere attività imprenditoriale, atteso
che la stessa era in liquidazione dal 1986 e non possedeva né locali né attrezzatura e personale per

Con il terzo motivo la società, denunziando -ex art 360 n. 5 cpc- omessa,insufficiente e contradditoria
motivazione su un fatto controverso, ha dedotto che la CTR ha ritenuto insussistenti (sotto il profilo
soggettivo) le operazioni di acquisto sulla base dell’insussistenza dell’organizzazione aziendale del
venditore, senza invece considerare che dagli atti di causa (verbale di accertamento) risultava che le
bolle di consegna del legname erano state acquistate da altre società facenti capo al liquidatore della
società venditrice e che, pertanto, la mancanza di organizzazione di quest’ultima ben poteva essere
supplita con quella di altri soggetti.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cpc, ratione temporis vigente.
Va, invero, rilevato che, per costante e condiviso principio di questa Corte, nell’ipotesi, quale quella di
specie, in cui venga dedotto un vizio motivazionale, l’illustrazione di ciascun motivo del ricorso per
cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, sia la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, sia le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, sia un momento di
sintesi (omologo del quesito di diritto), e cioè un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un
quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo e che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera
da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità; ciò anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal
complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che sottende la disposizione indicata, associata alle
esigenze defiattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di
comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito.
Il motivo in esame, non riportando la chiara indicazione del fatto controverso e non concludendosi con
il necessario “momento di sintesi”, appare formulato senza il rispetto delle dette indicazioni, e va
quindi, come detto, dichiarato inammissibile.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
I compensi e le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.

svolgere l’attività di fornitura di legname a supporto delle fatture di acquisto.

P. Q. M.

MENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEI_ D.P.R. 2614/1986
N. 131 .1′,Ah.ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dei compensi di lite relativi al presente
giudizio di legittimità, liquidati in complessivi euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma in data 11-4-2014 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

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