Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15645 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 04/06/2021), n.15645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20635/2020 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Alessandro Gabellone, per procura speciale redatta su foglio

allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto della Provincia di Ferrara, Questore della Provincia di

Ferrara

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 99/2020 del Giudice di Pace di Ferrara,

depositata il 6 luglio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 aprile 2021 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.

 

Fatto

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che con ordinanza emessa il 6 luglio 2020 il Giudice di pace di Ferrara ha rigettato l’opposizione proposta da B.F. (di nazionalità (OMISSIS)) contro il decreto dispositivo della sua espulsione dal territorio dello Stato emesso il 16 marzo 2000 dal Prefetto della Provincia di Ferrara;

che, per quanto qui interessa, in risposta a specifico motivo di censura a tale atto amministrativo mosso dall’opponente, la motivazione dell’ordinanza è nel senso che: la mancata traduzione dell’atto “non inficia la validità dello stesso ma semplicemente lo rimette nei termini, senza dimenticare che lo stesso è in Italia dal 1973”; “il difensore non ha fornito alcuna prova della esclusiva conoscenza della sola lingua del paese di origine del ricorrente”;

che per la cassazione di tale ordinanza B. ha proposto ricorso contenente due motivi di impugnazione;

che l’intimato Prefetto della Provincia di Ferrara non si è costituito;

che il ricorrente ha depositato memoria;

che con il primo motivo di censura il ricorrente deduce che l’ordinanza è caratterizzata da violazione di legge, prevedendo, per quanto qui interessa, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, (di seguito indicato come “t.u. immigrazione”) che il decreto di espulsione è comunicato al suo destinatario unitamente “ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta ovvero, se non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola”; con conseguente nullità dell’atto non tradotto nella lingua conosciuta dal suo destinatario ovvero in una delle tre lingue dalla citata disposizione di legge specificamente indicate (c.d. “lingue veicolari”) e non risultando, peraltro, da alcun atto del procedimento che esso ricorrente è presente in Italia dal 1973;

che il ricorrente deduce, inoltre, che l’ordinanza è caratterizzata da omessa motivazione quanto alla affermata sua conoscenza della lingua italiana e, ancora una volta, da violazione di legge, in quanto: l’amministrazione, non l’opponente, è onerata della prova della conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue c.d. “veicolari”, da parte dello straniero di cui ordina l’espulsione dal territorio dello Stato; è compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua italiana o quella nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi di prova acquisiti al procedimento;

che i due motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono fondati;

che le affermazioni (sopra riportate) contenute nell’ordinanza impugnata quanto all’interpretazione dell’art. 13, comma 7 t.u. immigrazione, sono in insanabile contrasto con i seguenti principi di diritto, più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità e in questa sede da ribadire:

a) la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la violazione dell’art. 13, comma 7 t.u. immigrazione, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, salvo che l’amministrazione non affermi, e il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 24015 del 2020; Cass. n. 65 del 2020; Cass. n. 8369 del 2019; Cass. n. 13323 del 2018; Cass. n. 3676 del 2012);

b) in tema di espulsione amministrativa dello straniero, l’amministrazione è onerata della prova della conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. “veicolari” da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di tali lingue, ed è compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua italiana ovvero quella nella quale il provvedimento sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi di prova acquisiti al procedimento (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 24015 del 2020; Cass. 11887 del 2018; Cass. n. 18268 del 2016; Cass. n. 22607 del 2015);

che, inoltre, l’affermazione, caratterizzante l’ordinanza impugnata, secondo cui il ricorrente si troverebbe in Italia dal 1973: appare contraddetta dal contenuto testuale del decreto di espulsione (riprodotto a pag. 2 dell’ordinanza impugnata), secondo cui il ricorrente entrò “nel territorio dello Stato in data 2 febbraio 2011”; non è neppure idonea a costituire, in assenza di ulteriori precisazioni, motivazione a sostegno della affermata conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente e si risolve in una mera congettura;

che l’ordinanza impugnata è dunque da cassare con rinvio al Giudice di pace di Ferrara, in persona di diverso magistrato onorario, affinchè, nell’osservanza dei principi di diritto sopra ribaditi, accerti se, e in tal caso come, il Prefetto della Provincia di Ferrara abbia motivato la mancata traduzione del decreto di espulsione del ricorrente emesso il 16 marzo 2000 e se la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente sia desumibile da specifici elementi di prova acquisiti al procedimento;

che il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Ferrara, in persona di diverso magistrato onorario, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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