Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15645 del 01/07/2010

Cassazione civile sez. un., 01/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 01/07/2010), n.15645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso il proprio studio, rappresentato

e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati LANZETTA ELISABETTA,

POLICASTRO LUCIA, TITA GUGLIELMO, per delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 964/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato B.F.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso; A.G.A..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’avv. B.F., già dipendente INPS e titolare di pensione di vecchiaia a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dall’1.1.1991 e successivamente dall'(OMISSIS), a seguito di dimissioni dall’Istituto, titolare di pensione a carico del Fondo interno del personale INPS, chiedeva, con ricorso depositato il 26.2.2003 al Tribunale di Roma, sezione lavoro il ripristino della pensione AGO della quale era titolare come detto dal 1991 e riassorbita in forza della normativa prevista per la liquidazione del Fondo integrativo INPS. L’INPS, regolarmente costituito, ha contestato la domanda attrice, insistendo in particolare sul difetto di giurisdizione del giudice adito e, quanto al merito, sull’infondatezza della domanda.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma con la sentenza n. 4210 del 21 dicembre 2004 – 8 marzo 2005, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

2. Avverso la predetta sentenza, l’avv. B. ha proposto appello, affermando che il petitum riguardava la pensione AGO e che quindi la giurisdizione era del giudice ordinario. Affermava che la lesione del proprio diritto era avvenuta nel 1999 e quindi dopo la data (30.6.1998) che aveva determinato il passaggio dal giudice amministrativo al giudice ordinario.

L’INPS si è costituito con articolata memoria ribadendo il difetto di giurisdizione del giudice adito, nonchè nel merito la infondatezza del ricorso.

3. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 964/08 emessa in data 5.2.2008, depositata in cancelleria il 28.7.2008, non notificata, rilevava in primo luogo che l’appello proposto poneva questioni nuove, come tali inammissibili; mentre infatti in primo grado il ricorrente chiedeva la riliquidazione del complessivo trattamento pensionistico a lui spettante, con l’appello, nell’evidente tentativo di aggirare il dichiarato difetto di giurisdizione, chiedeva che l’INPS fosse condannato a corrispondere, con effetto dall’1.2.1997, in aggiunta al Fondo interno, la quota di pensione AGO per come liquidata nel 1991.

La Corte ha rilevato che il giudizio, conformemente alla domanda amministrativa inoltrata all’INPS e alla domanda giudiziale azionata con il ricorso al Tribunale, non poteva che riguardare la pensione erogata dal (OMISSIS) e della quale si chiedeva la riliquidazione, e cioè la pensione integrativa erogata in base alla normativa del Fondo interno pensionistico integrativo INPS. Quindi la questione riguardava la liquidazione della prestazione erogata dal Fondo pensionistico aziendale INPS sulla base delle relative norme regolatrici e quindi sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo; confermava pertanto la sentenza di primo grado dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

4. Avverso l’indicata sentenza n. 964/08 della Corte d’Appello di Roma il ricorrente originario, con atto notificato il 15 luglio 2009, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi di diritto.

Resiste l’I.N.P.S. con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso, articolato in due motivi, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che il ricorrente aveva chiesto la condanna dell’INPS quale ente previdenziale al pagamento della parte di pensione nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria; sicchè sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario.

In subordine il ricorrente deduce che comunque il difetto di giurisdizione non sussisteva quanto meno per i ratei di pensione a partire dal 30 giugno 1998.

2. Il ricorso i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.

3. Deve innanzi tutto considerarsi che secondo la concorde prospettazione difensiva delle parti – la norma regolatrice della fattispecie è l’art. 21 del “Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego” che prevede che la pensione integrativa corrisposta ai dipendenti INPS è un trattamento che “assorbe” quello eventualmente dovuto nell’assicurazione generale obbligatoria e fissa i criteri per la liquidazione del trattamento pensionistico complessivo spettante al dipendente cessato dal servizio, comprensivo sia della pensione a.g.o. che della pensione integrativa.

In proposito questa Corte (Cass., sez. un., 2 aprile 2008, n. 8471) ha affermato che le controversie promosse da dipendenti in quiescenza nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato (tra cui, l’INPS) ed aventi per oggetto le prestazioni pensionistiche erogate da tali enti, essendo relative a prestazioni che ineriscono strettamente al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l’ente datore di lavoro, in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti pubblici per mezzo dell’accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche da contributi dei dipendenti, sono devolute non già alla giurisdizione della Corte dei conti, bensì alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, al giudice amministrativo in via esclusiva o a quello ordinario a seconda che siano attinenti, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17, (cui ora corrisponde il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7), a questioni sorte in un periodo antecedente o successivo al 30 giugno 1998, avuto riguardo, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto formale, all’epoca della sua emanazione. Cfr. anche Cass., sez. un., 23 aprile 2008, n. 10464 (e successivamente, in senso parimenti conforme, Cass., sez. un., 12 ottobre 2009, n. 21554) secondo cui le controversie promosse da dipendenti in servizio o in quiescenza nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato (tra cui, l’INPS) ed aventi per oggetto il trattamento integrativo erogato da tali enti in aggiunta alla pensione, essendo relative a prestazioni che ineriscono strettamente al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l’ente datore di lavoro, in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti pubblici per mezzo dell’accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche da contributi dei dipendenti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, al giudice amministrativo in via esclusiva o a quello ordinario a seconda che siano attinenti, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (cui ora corrisponde il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, a questioni sorte in un periodo antecedente o successivo al 30 giugno 1998, con riferimento, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto formale, all’epoca della sua emanazione. Nella specie la controversia, che riguardava la spettanza o meno, in periodo anteriore al 30 giugno 1998, della integrazione al minimo sulla pensione integrativa di reversibilità a carico dell’INPS datore di lavoro, è stata ritenuta rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Va quindi innanzi tutto ribadito come principio di diritto – che le controversie promosse da dipendenti in servizio o in quiescenza nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato ed aventi per oggetto il trattamento integrativo erogato da tali enti in aggiunta alla pensione, essendo relative a prestazioni che ineriscono strettamente al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l’ente datore di lavoro, in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti pubblici per mezzo dell’accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche da contributi dei dipendenti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, al giudice amministrativo in via esclusiva o a quello ordinario a seconda che siano attinenti, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, cui ora corrisponde il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7), a questioni sorte in un periodo antecedente o successivo al 30 giugno 1998, con riferimento, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto formale, all’epoca della sua emanazione.

4. Quanto poi alla questione di diritto intertemporale che pone il ricorso in esame occorre considerare il momento in cui il diritto al trattamento pensionistico in questione è insorto.

In proposito questa Corte (Cass., sez. un., 1^ giugno 2000, n. 387) ha ritenuto che le controversie tra l’INPS ed un suo ex dipendente, attinenti al trattamento pensionistico integrativo in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento di previdenza e di quiescenza del personale e quindi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali che l’INPS corrisponde al proprio personale a mezzo di apposito fondo ed in aggiunta al trattamento pensionistico, instaurate anteriormente alla data del 30 giugno 1998, restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, pur a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, in quanto relativamente ad esse trova applicazione la disposizione transitoria dell’art. 45, comma 17, del citato decreto – che ha sottratto al trasferimento alla giurisdizione ordinaria delle controversie in materia di pubblico impiego quelle relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla predetta data -, trattandosi di controversie concernenti spettanze di natura sostanzialmente retributiva, che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, svoltosi pacificamente in data anteriore al 30 giugno 1998.

Anche successivamente questa Corte (Cass., sez. un., 6 luglio 2006, n. 15340) ha affermato che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, (cui corrispondeva precedentemente il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17), nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale – individuato in relazione alla data del 30 giugno 1998 – tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento dell’instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall’avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti a base della pretesa avanzata. Cfr. anche Cass., sez. un., 18 ottobre 2005, n. 20107, secondo cui in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (oggi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7), che ha trasferito al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato e ha dettato la relativa disciplina transitoria, utilizzando a tal fine la locuzione generica e atecnica di “questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998” ovvero “anteriore a tale data”, non collega rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell’amministrazione, dell’atto di gestione del rapporto che abbia determinato l’insorgere della questione litigiosa, oppure l’arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione, e deve essere invece interpretato nel senso che deve aversi riguardo al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa avanzata – in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia.

In sintesi può dirsi che il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa fa riferimento al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia; pertanto, nel caso in cui la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione, restando irrilevante l’eventuale collegamento dello stesso con altri atti o fatti di epoca anteriore, atteso che il discrimine temporale è dato dal provvedimento finale cui si addebita l’efficacia di determinare la lesione (Cass., sez. un., 18 ottobre 2005, n. 20126).

5. Nella specie si controverte sulla pensione integrativa avente decorrenza dal 1^ febbraio 1997; si tratta quindi di questione che afferisce alla esatta determinazione del trattamento pensionistico integrativo a carico del fondo interno di previdenza integrativa dello stesso INPS, in qualità di ex datore di lavoro del ricorrente.

Peraltro il rapporto di lavoro dell’avv. B. con il datore INPS è venuto a cessare in data 1.2.1997 (antecedente il discrimine temporale ai fini del riparto di giurisdizione del 30.6.1998); e a far tempo da quella data viene erogata la pensione integrativa di cui oggi si chiede il ricalcolo.

Nel caso in esame l’atto da cui si pretende originata la lesione è costituito dal provvedimento di liquidazione della pensione integrativa a carico del fondo interno INPS, risalente al febbraio 1997. Quindi l’asserita lesione dell’invocato diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione integrativa si è verificata con il provvedimento di liquidazione da parte dell’Istituto della pensione integrativa stessa (nel febbraio 1997), ossia prima del passaggio dal giudice amministrativo al giudice ordinario della giurisdizione sulle controversie di lavoro pubblico contrattualizzato.

Correttamente pertanto la Corte d’appello, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto la carenza di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia atratta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

6. Il ricorso va rigettato dovendo dichiararsi la giurisdizione de giudice amministrativo (con gli effetti di traslatio iudici i predicati da Cass., sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4109, e nel rispetto del principio generale, affermato da C. cost. 12 marzo 2007 n. 77, secondo cui gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservano, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione).

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di Cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; rimette le parti innanzi al t.a.r. competente; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione liquidate in Euro 200,00 (duecento) per esborsi ed in Euro 1.700,00 (millesettecento) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010

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