Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15644 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 22/07/2020), n.15644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19188-2019 proposto da:

C.L.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DANIELE DE LEO;

– ricorrente –

contro

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE

2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMERI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA TURANO;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il

14/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Brescia ha rigettato il reclamo proposto da C.B. avverso il provvedimento del Tribunale con il quale era stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale della reclamante sulle figlie minori con le quali era andata in Romania e l’affidamento esclusivo al padre.

Avverso tale pronuncia C.B. ha proposto ricorso per cassazione illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso il padre delle minori V.S..

Il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale secondo il paradigma previsto inderogabilmente nell’art. 365 c.p.c., per il ricorso per cassazione.

Viene precisato proprio nell’epigrafe del ricorso che la procura è stata rilasciata in un atto relativo al giudizio di merito ed anteriore alla decisione impugnata (memoria di costituzione del 14/9/2017 – pronuncia impugnata del 14/4/2019).

In memoria la mancanza di procura speciale viene espressamente confermata e le giustificazioni fornite sono del tutto inidonee ad escludere l’inderogabilità del regime processuale violato, applicabile anche nell’ipotesi in cui la parte risieda all’estero, peraltro in un paese dell’Unione Europea.

All’inammissibilità consegue l’applicazione del principio della soccombenza in relazione alle spese processuali da porsi a carico diretto dell’avvocato D.L.D., in conformità con il costante orientamento di questa Corte di recente ribadito con le pronunce n. 25435 e 32008 del 2019.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso Condanna l’avv. D.L.D. a corrispondere le spese processuali in favore della parte resistente da liquidarsi in Euro 2100 per compensi ed Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

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