Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15644 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 04/06/2021), n.15644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16390/2020 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati

Luca Fogo e Dario Altafini per procura speciale autenticata il

(OMISSIS) coll., dal Notaio X.B., della Camera notarile

di (OMISSIS), munita di Apostille n. (OMISSIS) del 11 febbraio 2020;

– ricorrente –

contro

Prefetto della Provincia di Venezia;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 2/2020 del Giudice di Pace di Venezia,

depositata il 14 gennaio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 aprile 2021 dal Consigliere Marco Vannucci.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza emessa il 14 gennaio 2020 il Giudice di pace di Venezia ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da M.A. (di nazionalità albanese) contro il decreto dispositivo della sua espulsione dal territorio dello Stato, con accompagnamento immediato alla frontiera, emesso il 14 agosto 2019 dal Prefetto della Provincia di Venezia.

1. La motivazione di tale decisione è nel senso che: il ricorso introduttivo è stato da M. sottoscritto personalmente ed è stato da lui trasmesso dall’Albania a mezzo del servizio postale; a tale atto non è stata allegato atto di conferimento di procura speciale alla lite pel giudizio di impugnazione; solo nel corso del procedimento (il 3 gennaio 2020) è stata depositata procura speciale alla lite dall’opponente conferita all’avvocato Luca Fogo; ciò costituisce violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 3, in quanto la procura in questione non è stata dall’opponente rilasciata in Albania dinanzi a funzionario di rappresentanza diplomatica o consolare italiana in tale Stato (a sostegno dell’affermazione è citata Cass., n. 2864 del 2018); tale procura non ha “i caratteri di una procura speciale richiesta dalla legge per la presentazione del ricorso – per cui essa comunque deve essere ritenuta tamquam non esset”; il ricorso è dunque inammissibile perchè presentato personalmente dall’opponente.

2. Per la cassazione di tale ordinanza M. ha proposto ricorso contenente un motivo di impugnazione.

3. L’intimato Prefetto della Provincia di Venezia non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di censura il ricorrente deduce, in primo luogo, che l’ordinanza è caratterizzata da violazione di legge, desumendosi con alquanta chiarezza dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 4, (il ricorrente erroneamente riferisce il contenuto di tale disposizione al D.Lgs. n. 286 del 1998) che il ricorso recante impugnazione di decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato possa essere presentato personalmente dall’interessato, solo per tale ragione trovando giustificazione la previsione di assistenza da difensore designato dal giudice di pace al “ricorrente sprovvisto di difensore”; in continuità, del resto, con la specifica previsione recata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 10, (abrogato dalla L. n. 189 del 2002), secondo cui il ricorso contenente impugnazione del decreto di espulsione di persona non appartenente a Stato membro dell’Unione Europea poteva “essere sottoscritto anche personalmente” dal destinatario dell’atto.

2. Tale censura coglie nel segno.

Dal contenuto dell’ordinanza impugnata risulta che: il ricorso introduttivo del procedimento venne sottoscritto personalmente dall’odierno ricorrente e da costui venne dall’Albania (ove era rientrato a seguito della sua espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera) trasmesso a mezzo del servizio postale per il relativo deposito presso la cancelleria del giudice di pace di Venezia;

solo nel corso del procedimento l’odierno ricorrente conferì all’avvocato Luca Fogo procura speciale per stare in giudizio nel suo interesse.

Fino all’entrata in vigore della L. n. 189 del 2002, recante anche modificazioni al D.Lgs. n. 286 del 1998, (di seguito indicato come “t.u. immigrazione”), la disciplina del t.u. immigrazione relativa alla forma dell’atto (ricorso) contenente impugnazione giurisdizionale di decreto dispositivo dell’espulsione dal territorio dello Stato di persona avente cittadinanza diversa da quella di uno degli Stati membri dell’Unione Europea era, in estrema sintesi, la seguente: il ricorso poteva anche essere sottoscritto personalmente dal destinatario di tale atto (art. 13, commi 8 e 10, t.u.); la sottoscrizione del ricorso da parte dell’interessato era autenticata da funzionari delle rappresentanze diplomatiche e lo stesso interessato, qualora sprovvisto di difensore, aveva diritto a essere “assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271” (art. 13, commi 8 e 10 t.u.).

La L. n. 189 del 2002, art. 12, nel modificare la disciplina dell’espulsione amministrativa in discorso: dispose l’abrogazione dell’art. 13, commi 9 e 10, del t.u. immigrazione; riformulò lo stesso art. 13, comma 8.

L’art. 13, comma 8, del t.u., nel testo risultante dalla relativa riformulazione ad opera dell’art. 12, comma 1, lett. e), della citata L. n. 189 del 2002, prevedeva, sempre per quanto qui interessa: che il ricorso contro l’espulsione potesse “essere sottoscritto anche personalmente” dall’interessato e presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione; che l’interessato avesse comunque diritto ad essere “ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità consolare”; che lo stesso, ove sprovvisto di difensore, avesse diritto ad essere assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella dei difensori di ufficio di cui all’art. 29 disp. att. c.p.p..

La designazione giudiziale di difensore d’ufficio all’interessato che non avesse conferito procura a difensore di sua fiducia per la presentazione del ricorso costituiva dunque norma di chiusura di una disciplina processuale speciale, funziónale alla effettiva (perchè mediata dall’assistenza di difensore) tutela delle persone destinatarie di provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato nell’ambito del procedimento di impugnazione di tali atti amministrativi.

Tale regolamentazione era dunque nel senso che nel caso di ricorso sottoscritto personalmente dal destinatario dell’espulsione il giudice chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione di tale atto aveva l’obbligo di designare all’impugnante un difensore scelto fra quelli iscritti nella sopra indicata tabella dei difensori di ufficio per l’assistenza della parte nel corso del procedimento di impugnazione; ferma restando, ovviamente, la facoltà per l’interessato di conferire procura speciale alla lite a difensore di sua fiducia.

Per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, e della ulteriore modificazione dell’art. 13, comma 8, del t.u. immigrazione, la vigente disciplina relativa all’impugnazione di decreto di espulsione emesso in applicazione del citato art. 13, del t.u. immigrazione è, sempre per quanto qui interessa, contenuta nello stesso D.Lgs. n. 150, art. 18, commi 3 e 4, secondo cui:

a) il ricorso può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana (in tal caso, l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza) e la procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all’autorità consolare (comma 3);

b) il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’art. 29 disp. att. c.p.p. (comma 4).

Per quanto riguarda il ricorso sottoscritto da difensore con procura, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato il citato art. 18, comma 3, nel senso che tale atto può essere presentato: previo conferimento di procura speciale alla lite al difensore con certificazione da parte di questi della autografia della sottoscrizione del conferente la procura (art. 83 c.p.c., comma 3) se lo straniero si trovi nel territorio dello Stato; ovvero previo rilascio della procura speciale medesima presso la rappresentanza consolare del Paese in cui il ricorrente è stato rimpatriato.

Pertanto, la nullità della procura speciale alla lite con sottoscrizione della parte autenticata dal difensore che il ricorso ha sottoscritto sussiste solo nel caso in cui il giudice accerti che al momento del relativo rilascio lo straniero si trovava all’estero (in questo senso, cfr.: Cass. n. 2864 del 2018; Cass. n. 24938 del 2017; Cass. n. 8124 del 2017; Cass. n. 3675 del 2012, in riferimento al sopra citato art. 13, comma 8, del t.u. immigrazione nel testo risultante dalla relativa riformulazione ad opera della L. n. 189 del 2002, art. 12, comma 1, lett. e), avente contenuto sostanzialmente identico a quello del vigente D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 3).

Il principio di diritto affermato da tale giurisprudenza, in questa sede da ribadire, è stato, all’evidenza, frainteso dall’ordinanza impugnata, non avendo il giudice di legittimità in alcun modo affermato che il ricorso introduttivo del procedimento in questione dovesse necessariamente essere sottoscritto da difensore munito di procura speciale alla lite, ma solo precisato, ai fini della validità della procura speciale medesima, le modalità di certificazione dell’autografia della sottoscrizione della procura rilasciata dalla parte a seconda che la sottoscrizione medesima fosse avvenuta in Italia ovvero all’estero.

Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, non prevede espressamente (come invece l’art. 13, comma 8, del t.u. immigrazione nel testo vigente prima della relativa riformulazione ad opera dello stesso D.Lgs. n. 150) che il ricorso introduttivo del procedimento da tale articolo disciplinato possa essere sottoscritto personalmente dall’interessato.

Una norma avènte tale contenuto è tuttavia desumibile, con alquanta chiarezza, dall’obbligo, di fonte legale, imposto al giudice (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 4) di designare d’ufficio, in funzione dell’assistenza della parte ne(procedimento, un difensore scelto fra le persone iscritte nella tabella di cui all’art. 29 disp. att. c.p.p., al “ricorrente… sprovvisto di difensore”.

Il presupposto necessario all’adempimento dell’obbligo imposto da tale disposizione di legge al momento dell’emissione del decreto di fissazione dell’udienza di trattazione dopo la presentazione del ricorso ovvero anche in tempo successivo (D.Lgs. n. 150, art. 18, comma 5) è che il ricorso presentato dal destinatario del decreto di espulsione sia stato sottoscritto personalmente dalla parte (e non anche da difensore con procura della stessa) e ha la funzione di assicurare a questa la necessaria difesa tecnica nel corso del procedimento.

In buona sostanza, nel procedimento regolato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18:

a) il destinatario di decreto di espulsione dal territorio dello Stato pronunciato dal Prefetto in applicazione del t.u. immigrazione non può stare in giudizio avanti il giudice di pace se non con l’assistenza di un difensore per la fase del procedimento successiva al deposito del ricorso introduttivo (proprio in ragione dell’obbligo per il giudice di nominare difensore alla parte ricorrente che ne sia sprovvista);

b) tale necessaria assistenza non si deve realizzare al momento della presentazione del ricorso introduttivo del procedimento;

c) l’atto introduttivo in questione non deve quindi, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, essere sottoscritto da difensore munito di procura alla lite, ben potendo essere sottoscritto personalmente dalla parte impugnante;

d) se la parte sottoscrive personalmente il ricorso (ed è, dunque, priva di difensore) la nomina del difensore per l’assistenza alla persona interessata deve essere fatta dal giudice secondo le modalità indicate dal D.Lgs. n. 150, art. 18, comma 4;

e) il ricorso può, ovviamente, essere sottoscritto da difensore cui la parte abbia conferito procura secondo le forme previste dall’art. 83 c.p.c., (se essa si trova in Italia al momento della sottoscrizione dell’atto) ovvero dallo stesso art. 18, comma 3, (se essa si trova all’estero al momento della sottoscrizione dell’atto); sì che, ricorrendo tale ipotesi, il giudice di pace dovrà astenersi dal designare difensore alla parte;

f) nel caso di designazione officiosa di difensore alla parte che abbia sottoscritto il ricorso, la procura alla lite può, ovviamente, essere conferita dalla parte medesima a difensore di sua fiducia (con le modalità indicate nel punto e)) nel corso del procedimento, con conseguente inefficacia (sopravvenuta) della designazione giudiziale del difensore.

E’ inoltre necessario precisare, alla luce di affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata (la procura speciale alla lite dal ricorrente conferita all’avvocato Luca Fogo è “tamquam non esser), che l’eventuale nullità della procura speciale alla lite dalla parte conferita al difensore da essa nominato dopo l’inizio del procedimento (ovvero di quella conferita al difensore che il ricorso abbia sottoscritto) comporta l’obbligo per il giudice di assegnare al ricorrente termine, perentorio, per il rilascio di valida procura alle liti secondo il precetto recato dall’art. 182 c.p.c., comma 2, applicabile al rito sommario di cognizione (artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.) caratterizzante il procedimento disciplinato dal D.Lgs. n. 150, art. 18, (comma 1) in quanto non incompatibile con le disposizioni specifiche dallo stesso articolo recate (in questo senso, cfr., in motivazione, Cass. n. 75 del 2021).

Il non adempimento del ricorrente all’obbligo di rinnovazione della, invalida, procura speciale alla lite entro il termine allo stesso assegnato dal giudice, non potrà comportare una pronuncia di rito di segno negativo sul’impugnazione del decreto di espulsione; dovendo in tal caso il giudice designare un difensore al ricorrente per la relativa assistenza nell’ulteriore corso del procedimento (secondo il precetto recato dal D.Lgs. n. 150, art. 18, comma 4) in ragione della non avvenuta regolarizzazione della procura speciale.

Debbono quindi affermarsi i seguenti principi di diritto:

“In tema di impugnazione di decreto di espulsione dal territorio dello Stato pronunciato dal Prefetto in applicazione del t.u. immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998), nel procedimento avanti il giudice di pace disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, la persona che tale atto impugna (in quanto destinataria del.provvedimento amministrativo) ha diritto di essere assistita da un difensore, con la conseguenza che l’obbligo per il giudice di pace di designare un difensore scelto fra quelli iscritti nell’elenco speciale formato in esecuzione dell’art. 129 disp. att. c.p.p., al “ricorrente… sprovvisto di un difensore” (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 4) postula necessariamente che il ricorso introduttivo del procedimento sia sottoscritto personalmente dall’impugnante il decreto di espulsione”.

“Nel corso del procedimento il ricorrente che abbia introdotto lo stesso con ricorso da lui sottoscritto può conferire a difensore di sua fiducia procura alla lite secondo le forme previste dall’art. 83 c.p.c. (se si trova in Italia al momento della sottoscrizione dell’atto) ovvero dallo stesso D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 3, (se si trova all’estero al momento della sottoscrizione dell’atto) in funzione della necessaria attività di assistenza nel procedimento; con la conseguenza che il deposito di tale procura nel procedimento determina l’inefficacia del decreto giudiziale di nomina di difensore”.

“Nel caso di invalidità della procura alla lite conferita dal ricorrente (unitamente al deposito del ricorso ovvero nel corso del procedimento) a difensore di sua fiducia, il giudice di pace è obbligato ad assegnare al ricorrente termine per la rinnovazione di tale procura (art. 182 c.p.c., comma 2, compatibile con la disposizione recata dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 18, comma 4) e, in mancanza di tale rinnovazione, è obbligato a nominare al ricorrente un difensore, scelto nell’elenco formato in applicazione dell’art. 129 disp. att. c.p.p., per la prosecuzione dell’attività di assistenza della parte nel procedimento”.

L’ordinanza impugnata, caratterizzata da ragione decisoria confliggente con tali principi, è dunque da cassare con rinvio al Giudice di pace di Venezia, in persona di diverso magistrato onorario, per la decisione sul merito dell’impugnazione; se del caso (in applicazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2), previa assegnazione al ricorrente termine per la regolarizzazione della procura speciale alla lite da lui conferita all’avvocato Luca Fogo nel procedimento di impugnazione ovvero, per il caso di mancata regolarizzazione, per la designazione di difensore al ricorrente medesimo;

che il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Venezia, in persona di diverso magistrato onorario, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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