Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15644 del 01/07/2010

Cassazione civile sez. un., 01/07/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 01/07/2010), n.15644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ROMA TERMINAL CONTAINER S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. CARDUCCI 4,

presso lo studio dell’avvocato RIGHI ROBERTO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CANEPA LUCIANO, per delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AUTORITA’ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA, in persona

del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

FRANCIA 178, presso lo studio degli avvocati MANCUSI PIERO, PERSICO

ANTONELLA, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2167/2008 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA;

udito l’avvocato Roberto RIGHI;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Libertino Alberto RUSSO, il quale chiede che le Sezioni unite della

Corte dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con le

statuizioni conseguenti.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con concessione demaniale marittima del 28.10.2003, con scadenza al 31.12.2008, rilasciata originariamente alla Siport srl, cui è subentrata Roma Terminal Computer spa (RTC), l’Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (AP) concedeva alcuni beni demaniali e segnatamente aree scoperte all’interno dell’area portuale, fissando un canone annuo;

che con successivo provvedimento del 12.12.2005, l’AP rideterminava il canone per gli anni dal 2000 al 2005, a seguito di una riconsiderazione dello stato e della consistenza dei beni, che, ad avviso della concedente evidenziava una diversa consistenza degli stessi rispetto al passato;

che, su richiesta della RTC, venne organizzato un tavolo per discutere di tale richiesta di aumento:

che, successivamente, con provvedimenti ulteriori del 3.4.2008 e del 17.11. dello stesso anno, l’AP procedeva a rideterminare i canoni per gli anni dal 2006 al 2008;

che con citazione del 19.6.2008, la RTC conveniva di fronte al tribunale di Civitavecchia l’AP e chiedeva accertarsi l’infondatezza delle richieste dell’AP stessa e declaratoria di non debenza delle somme pretese;

che si costituiva l’AP, sollevando in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’AGO e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea;

che in data 3.1.2009, la RTC proponeva ricorso al Tar Lazio chiedendo l’annullamento delle determinazioni emesse dall’AP per la rideterminazione dei canoni per gli anni dal 2000 al 2008:

ritenuto che nella specie si controverte dell’ammontare di canoni dovuti per la concessione di aree portuali (e pertanto demaniali), cosa questa che, in prima approssimazione, atteso il contenuto prima facie meramente patrimoniale della controversia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte condurrebbe all’affermazione della sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario (cfr. Cass. n 28868 del 2008);

che, peraltro, un esame più approfondito della questione che è alla base della presente controversia consente di rilevare come la rideterminazione del canone fosse avvenuta in base ad una differente interpretazione ed a una mutata classificazione della tipologia di occupazione, consistita segnatamente nell’aver considerati i containers, che stazionavano nelle aree concesse, come impianti, seppure di facile amovibilità, con conseguente applicazione di diversa tariffa derivante da mutata tipologia di occupazione delle aree stesse;

che tale incontroversa constatazione consente di ritenere che non si controverta meramente sulla entità dei canoni dovuti ma sulla qualificazione del tipo di utilizzazione delle aree concesse, con conseguente, ma solo conseguente, diversità di canone;

che la rideterminazione del canone, operata dall’AP in base al ricalcolo dovuto ad una differente interpretazione ed a una mutata classificazione delle tipologia di occupazione, presuppone, in via prodromica, un provvedimento amministrativo che ha alla base un iter logico amministrativo che lo connota e che deriva dai poteri spettanti all’AP quale Ente concedente, che ha dunque caratteristiche proprie di un atto autoritativo siccome espressione di spendita dei poteri alla stessa conferiti dalla normativa istitutiva di settore;

che trattasi pertanto di profilo, ineludibile ai fini della decisione della controversia de qua, che coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della P. A. sull’economia dell’intero rapporto concessorio, emergendo un conflitto tra P. A. e concessionario che si configura secondo il binomio “potere-interesse (v. Cass. nn 411 del 2007, 22661 del 2006);

che tanto comporta conseguentemente la giurisdizione del giudice amministrativo, che, in accoglimento del presente ricorso, va pertanto dichiarata, con remissione delle parti di fronte al TAR competente per territorio;

che la obiettiva peculiarità del profilo trattato consente la compensazione delle spese relative al presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria amministrative e rimette le parti di fronte al TAR competente per territorio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010

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