Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15643 del 23/06/2017

Cassazione civile, sez. III, 23/06/2017, (ud. 13/01/2017, dep.23/06/2017),  n. 15643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28726-2014 proposto da:

T.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

BENEDETTO GIORDANO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FIAMM AUTOMOTIVE BATTERIES SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2520/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità o

manifesta infondatezza ex art. 366 c.p.c.; condanna aggravata di

parte ricorrente alle spese; statuizione sul c.u.; in subordine

rimessione alle Sezioni Unite affinchè statuiscano l’ambito di

applicazione, anche ratione temporis, dell’art. 385 c.p.c., comma 4

e art. 96 c.p.c., comma 3.

udito l’Avvocato GIORDANO BENEDETTO;

udito l’Avvocato STEFANO MINUCCI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.A. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. FIAMM Automotive Batteries avverso la sentenza del 21 ottobre 2013, con cui la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del 5 giugno 2007, con cui il Tribunale di Vicenza aveva rigettato l’opposizione da lui proposta contro un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi riguardi dall’intimata.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4” e si censura la sentenza impugnata, là dove, prima di esaminare le ragioni di merito su cui si fondava l’appello, ha disatteso il motivo di appello con cui il qui ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado per non avere accolto l’eccezione di incompetenza territoriale che era stata dedotta con l’opposizione al decreto ingiuntivo sulla base di una clausola di attribuzione della competenza al Tribunale di Milano contenuta in un contratto di agenzia.

2. Il ricorso è inammissibile per tardività, in quanto, essendo stato proposto soltanto contro la decisione relativa alla questione di competenza, ha sostanziale natura di regolamento di competenza facoltativo ai sensi dell’art. 43 cod. proc. civ. e, come tale, avrebbe dovuto essere proposto nei trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza, che, dalla copia autentica prodotta dallo stesso ricorrente, risulta effettuata telematicamente lo stesso giorno, cioè il 21 ottobre 2013.

Va considerato che nella specie non ricorre, del resto, il caso di cui all’art. 43 cod. proc. civ., comma 2 posto che il qui ricorrente era unico soccombente di rito e di merito in forza della sentenza qui impugnata e solo lui poteva scegliere di procedere all’impugnazione della sentenza in via ordinaria, cioè impugnando la decisione sulla competenza unitamente al merito.

Avendo egli scelto di impugnare solo la statuizione sulla competenza l’esercizio del diritto di impugnare doveva avvenire con regolamento di competenza facoltativo e nel termine di cui all’art. 47, comma 2, decorrente dalla comunicazione.

La mancata osservanza del termine impedisce di considerare utilmente il ricorso ordinario proposto come ricorso per regolamento di competenza, tramite un meccanismo di c.d. conversione.

Ciò, in base al consolidato principio di diritto, secondo cui: “Quando la sentenza che ha pronunziato sulla competenza e sul merito viene impugnata soltanto per la competenza, il gravame va proposto con l’istanza di regolamento di competenza e, quindi, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 47 cod. proc. civ., cioè entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata. Conseguentemente e inammissibile il ricorso proposto nelle forme ordinarie, a meno che non ne sia possibile la conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora sia stato rispettato il termine previsto per detta istanza” (Cass. n. 2805 del 1978).

In precedenza, ex multis: “Nel caso in cui il giudice di appello pronuncia congiuntamente sul merito e sulla competenza, il ricorso per motivi riguardanti esclusivamente quest’ultima, può considerarsi ammissibile come istanza di regolamento di competenza,soltanto se proposto nel termine stabilito dall’art. 47 cod. proc. civ.” (Cass. n. 2268 del 1970); “Il ricorso per Cassazione proposto unicamente per una questione di competenza contro una sentenza in grado di appello che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito ove non sia stato notificato entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 47 c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile, avendo esso la natura e la sostanza di un ricorso per regolamento facoltativo di competenza, ai sensi dell’art. 43 c.p.c.” (Cass. n. 397 del 1975; Cass. n. 3733 del 1977).

Siffatta giurisprudenza è consolidatissima: si vedano: Cass. n. 4139 del 1979; n. 5100 del 1981; n. 1711 del 1982; n. 2327 del 1982; n. 4766 del 1984; n. 1507 del 1990; n. 8427 del 1995; n. 5477 del 2006; (ord.) n. 9806 del 2009.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Il Collegio ritiene, in applicazione dell’art. 385 c.p.c., comma 4, rimasto ultrattivo dopo l’abrogazione con riguardo ai ricorsi per cassazione proposti riguardo a procedimenti iniziati in primo grado anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, di dover far luogo alla condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore, che si liquida in dispositivo. Ciò, in base al consolidato principio di diritto, secondo cui: “L’abrogazione dell’art. 385 c.p.c., comma 4 disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 20, è efficace, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della stessa legge soltanto per i ricorsi per cassazione proposti dopo l’entrata in vigore di detta legge contro provvedimenti pronunciati nell’ambito di giudizi introdotti in primo grado dopo di essa. La norma abrogata ha, invece, continuato a disciplinare i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a far tempo dal 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) ed anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 in giudizi instaurati in primo grado anteriormente a quest’ultima”” (Cass. n. 5599 del 2014; successivamente, Cass. n. 4930 del 2015; n. 15030 del 2015; (ord.) n. 2684 del 2016, fra tante).

Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, l’esistenza di una risalente e consolidata giurisprudenza giustificativa dell’inammissibilità del ricorso, integra situazione di colpa grave nella proposizione del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis atteso che il medesimo non risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremilacento, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Visto l’art. 385 c.p.c., comma 4, condanna il ricorrente al pagamento alla resistente dell’ulteriore somma di Euro millecinquecento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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