Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15643 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 22/07/2020), n.15643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. Mercolino Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18364-2019 proposto da:

C.F., H.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato SIMONETTA GEROLDI;

– ricorrenti –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI

BRESCIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il

23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La Corte d’Appello di Brescia, confermando la pronuncia di primo grado/ ha rigettato la domanda proposta da H.R. e C.F. volta ad ottenere D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, l’autorizzazione alla permanenza in Italia in relazione al grave disagio psico fisico che i figli minori avrebbero potuto subire per l’allontanamento di entrambi o di uno di essi.

2.A sostegno della decisione la Corte territoriale ha affermato che nessuno dei due reclamanti ha padronanza della lingua italiana; che la famiglia di origine della C. si trova in Marocco; che i minori nati nel 2015 e nel 2016 non parlano italiano; che il nucleo familiare non si è integrato nel contesto italiano; che, di conseguenza, dal trasferimento di tutta la famiglia in Marocco, non sarebbe derivato pregiudizio per i minori, uno solo dei quali è iscritto alla scuola materna che, com’è noto, non è un corso di studio curriculare; che la situazione economica del nucleo familiare è precaria come risulta dalla documentazione fiscale dei redditi dell’attività di parrucchiere svolta da H.R.. (oltre 15.000 Euro lordi che al netto del canone di locazione producono un reddito mensile di 850 Euro mensili circa); che infine nonostante tale attività lavorativa, l’appellante ha patteggiato nel 2016 la pena per il reato di detenzione di stupefacenti.

3.Avverso questa pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione.

I due cittadini marocchini affidandosi a tre motivi.

4.Nel primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, per avere la Corte d’Appello valutato erroneamente la situazione familiare e interpretato contra jus il requisito dei gravi motivi.

Affermano i ricorrenti che il reddito del padre consente di condurre una vita dignitosa e di provvedere alle esigenze dei minori in modo adeguato; che il nucleo familiare, come attestato anche dalle relazioni dei servizi sociali, è coeso e che il ricorrente soddisfa i requisiti del buon padre. La corte d’Appello ha proceduto ad una valutazione statica della situazione familiare ritenendo la non sussistenza dei gravi motivi perchè la situazione familiare del ricorrente è precaria invece che fornire un giudizio prognostico sulle conseguenze dell’improvviso allontanamento di entrambi i genitori, trascurando peraltro che il reddito da lavoro del padre costituisce la fonte di sostentamento della famiglia.

5.Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, per essere stato negato l’interesse del minore a permanere in Italia a causa del mancato radicamento suo e dei suoi genitori. Tale argomentazione non può condurre ad una valutazione negativa dell’interesse del minore a rimanere in Italia perchè si fonda su un solo elemento, (l’età) da ritenersi accessori nell’esame della sussistenza dei gravi motivi. Risulta, infine, gravemente contraddittoria l’affermazione, secondo la quale, i genitori non sono radicati ma il padre svolge l’attività di parrucchiere.

6.Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in relazione alla considerazione dei precedenti penali come ostativi al rilascio di permesso temporaneo. La valutazione svolta dalla Corte d’Appello contrasta con i principi di diritto affermati dalle S.U. con la pronuncia n. 15750 del 2019. In particolare nella sentenza è stato stabilito che la valutazione d’incompatibilità con le esigenze del minore può fondarsi su precedenti penali ma non può stabilirsi alcun automatismo ma è necessario non solo valutare la situazione caso per caso ma soprattutto operare un serio bilanciamento con l’interesse del minore al quale la norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ancorchè non assoluto. 7.1 motivi da esaminarsi congiuntamente perchè logicamente connessi sono manifestamente nei limiti di cui in motivazione. 7.1 In primo luogo deve rilevarsi che i minori non sono espellibili “salvo il diritto di seguire il genitore o l’affidatario espulsi” (art. 19 comma 2, lett. a), e che, conseguentemente, la valutazione prognostica prevista dal paradigma normativo contenuto nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, non può essere fondata, come nel caso di specie, esclusivamente sul giudizio riguardante la configurabilità o l’assenza di effetti lesivi conseguenti all’allontanamento del minore dal territorio italiano unitamente ai genitori. Seguire il padre o la madre od entrambi è un diritto che non può, se non per effetto di una lettura, contra jus, dell’art. 19, comma 2 lett. a), trasformarsi nella decisiva ratio decidendi dell’allontanamento coattivo del genitore che richiede un titolo di soggiorno, in quanto la tutela prevista nell’art. 31, comma 3, si fonda sull’opposto presupposto dell’esistenza del diritto del minore alla permanenza sul nostro territorio senza perdere, ancorchè soltanto a determinate condizioni, la relazione genitoriale con il cittadino straniero che sia sfornito di un titolo di soggiorno. Il legislatore, nel citato art. 31, comma 3, definisce con chiarezza qual’è la valutazione da svolgere. Essa ha ad esclusivo oggetto l’accertamento del pregiudizio (“il grave disagio”) sullo sviluppo psico fisico del minore derivante dall’allontanamento coattivo dei genitori dal territorio italiano, da valutare mediante il parametro elaborato dall’intervento nomofilattico delle S.U. con le pronunce n. 21799 e 21803 del 2010. La tutela prevista si fonda proprio sul diritto del minore a non lasciare il territorio italiano e a non perdere, anche in deroga alle disposizioni che regolano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri il diritto alla genitorialità, ancorchè solo in presenza dei requisiti previsti dalla legge. Hanno chiarito le S.U. che deve essere sempre svolta una valutazione prognostica che non richiede l’esistenza di condizioni di emergenza o di circostanze contingenti od eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave con la precisazione che deve trattarsi di situazioni di non lunga ed indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che si concretino in eventi traumatici e non prevedibili non rientranti nel normale disagio dovuto al rimpatrio di un familiare.

7.2. Nella specie tale valutazione è stata del tutto omessa dal momento che la ratio decidendi si fonda sull’astratto automatismo stabilito tra tenera età e mancanza di radicamento senza alcun esame concreto della relazione genitori figli minori nel territorio italiano alla luce di tutte le implicazioni che ne compongono la complessità (psicologiche, sociali, economiche, culturali etc.). L’assenza di un giudizio prognostico effettivo, imposto dalle S.U. è strettamente connessa alla rilevata violazione del divieto di espulsione, ritenuto dal legislatore un corollario del preminente interesse del minore, secondo i principi della Convenzione di New York del 20/11/89 ratificata con L. 27 maggio 1991, ribaditi nell’art. 24, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Tale aspetto può essere preso in esame soltanto come elemento integrativo concorrente alla formulazione della prognosi (positiva o negativa) di grave disagio psico-fisico per il minore, la quale, tuttavia, deve fondarsi, indefettibilmente, quanto all’an, sull’accertamento, secondo un giudizio probabilistico, del nesso causale tra l’allontanamento della figura genitoriale (o delle figure genitoriali) priva del titolo di soggiorno, dall’Italia ed i verosimili effetti pregiudizievoli sull’equilibrio psico-fisico del minore dovuti a tale evento. La Corte territoriale ha svolto una valutazione estranea al paradigma legislativo, in quanto esclusivamente fondata sulla possibilità di non spezzare il nucleo familiare nel paese di origine, attraverso il rimpatrio coattivo di tutto il nucleo familiare. Nella specie, del tutto omessa è anche la valutazione sull’equilibrio psico fisico dei minori della perdita del reddito che viene utilizzato per il mantenimento della famiglia, conseguito in Italia, determinata dal trasferimento, risultando omessa qualsiasi esame effettivo al riguardo. A tale radicale carenza non può supplire il rilievo di precarietà economica del nucleo familiare conseguente alla modesta entità del reddito da lavoro del ricorrente in mancanza di qualsiasi comparazione con la prognosi sulle potenzialità reddituale del nucleo familiare in esito al rimpatrio. 7.3 Deve, infine, sottolinearsi che la valutazione dei precedenti penali del ricorrente non corrisponde ai criteri elaborati dalle S.U. con la sentenza n. 17750 del 2019 essendo del tutto omesso il giudizio di bilanciamento tra la gravità dei reati commessi, genericamente indicati in relazione al numero ed alla gravità degli stessi, e l’interesse del minore a non essere esposto al grave disagio psico fisico così come indicato nell’art. 31, comma 3, da ritenersi, come spiegato dalle S.U. criterio preminente di giudizio ancorchè non assoluto.

8. In conclusione il ricorso deve essere accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia perchè si attenga ai principi indicati sub. 7.1, 7.2 e 7.3.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia anche per le spese processuali del presente giudizio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

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