Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15643 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 04/06/2021), n.15643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16138/2020 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Antonio Cortese, per procura speciale estesa su foglio

allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto della Provincia di Cosenza;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Cosenza depositata il 23

marzo 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 aprile 2021 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.

 

Fatto

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che con ordinanza emessa il 23 marzo 2020 il Giudice di pace di Cosenza ha rigettato l’impugnazione proposta da A.A. (di nazionalità marocchina) contro il decreto dispositivo della sua espulsione dal territorio dello Stato emesso il 6 dicembre 2019 dal Prefetto della Provincia di Cosenza;

che la motivazione di tale decisione è nel senso che: il giudice “può sindacare solo la legittimità del provvedimento che nel caso in esame non presenta difetti o carenza di motivazione o invalidità procedimentali”; “le istanze avanzate dal ricorrente non possono costituire, di per sè, ostacolo alla espulsione dello straniero, attesa la mancata rilevabilità di documentazione idonea a provare gli assunti del ricorrente”;

che per la cassazione di tale ordinanza A. ha proposto ricorso contenente tre motivi di impugnazione;

che l’intimato Prefetto della Provincia di Cosenza non si è difeso;

che con il primo motivo il ricorrente deduce nullità dell’ordinanza per inesistenza (recte, apparenza) della relativa motivazione, non risultando dal testo del provvedimento alcuna risposta specifica alle ragioni dell’impugnazione (divieto di espulsione in ragione di ricongiungimento familiare con i propri figli, minorenni e di nazionalità italiana, dati in affidamento) e degli atti e documenti (nel ricorso specificamente descritti) offerti a sostegno di tali ragioni;

che con il secondo motivo si censura, per le ragioni nell’atto indicate, l’ordinanza per violazione degli artt. 29,30 e 31 Cost., dell’art. 8 della Convenzione EDU, D.L.gs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 13, comma 2-bis e dell’art. 6, par. 4, della direttiva 2008/115/CE;

che con il terzo motivo si censura “l’omesso esame di elementi istruttori e l’assenza totale di motivazione” quanto a rilevanza e conducenza degli atti e documenti depositati a sostegno del dedotto divieto di espulsione;

che il primo e il terzo motivo di censura, da esaminare congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione, sono manifestamente fondati;

che se è vero che l’ordinanza definitiva del procedimento di impugnazione di decreto del Prefetto di espulsione dal territorio dello Stato di persona avente cittadinanza di uno Stato diverso dagli Stati membri dell’Unione Europea (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18) deve essere succintamente motivata (art. 134 c.p.c., comma 1) in ossequio all’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali imposto dall’art. 111 Cost., comma 6, è altrettanto vero che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) deve essere interpretato come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione dell’atto giurisdizionale a contenuto decisorio su diritti soggettivi oggetto di impugnazione; con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato), in quanto sostanziatesi nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (in questo senso, Cass. S.U. n. 8053 del 2014);

che, in particolare, è stato precisato che la motivazione della sentenza è solo apparente, e “la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così, Cass. S.U. n. 22232 del 2016; nello stesso senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 3819 del 2020; Cass. n. 13977 del 2019);

che, in tale ordine di concetti, non può non rilevarsi che l’ermetismo caratterizzante la motivazione dell’ordinanza impugnata (sopra trascritta) non consente oggettivamente di comprendere le ragioni per cui: sia stato considerato infondato il motivo di impugnazione del decreto di espulsione; siano stati considerati irrilevanti i documenti depositati dal ricorrente a sostegno della propria impugnazione;

che la motivazione caratterizzante l’ordinanza impugnata è dunque solo apparente, risolvendosi la stessa in una risposta al motivo di impugnazione dal tono sostanzialmente oracolare;

che l’ordinanza è nulla per violazione dell’art. 134 c.p.c., comma 1 e dell’art. 111 Cost., comma 6;

che dall’accoglimento del primo e del terzo motivo di censura deriva l’assorbimento del secondo;

che l’ordinanza impugnata è dunque da cassare con rinvio al Giudice di pace di Cosenza, in persona di diverso magistrato onorario, per nuova decisione sul merito dell’impugnazione;

che il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Cosenza, in persona di diverso magistrato onorario, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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