Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15643 del 01/07/2010

Cassazione civile sez. un., 01/07/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 01/07/2010), n.15643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CONCO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 67, presso lo studio

dell’avvocato ALFREDO BARBIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato

TESTA GABRIELE, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

107/2009 del TRIBUNALE di BASSANO DEL GRAPPA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Carlo DESTRO, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte

vogliano, accogliendo il ricorso per regolamento di giurisdizione in

premessa indicato, dichiarare che non spetta all’A.G.O. la

giurisdizione in ordine al ricorso per azione di manutenzione

proposto da S.G. contro il Comune di Conco.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che, con ricorso del 2009, S.G. proponeva azione possessoria ex art. 1170 c.c., di fronte al tribunale di Bassano del Grappa asserendo che il comune di Conco stava realizzando una palestra scolastica a distanza inferiore a quella legale dalla sua proprietà, su terreno che aveva formato oggetto di cessione concordata nel corso di una avviata procedura di espropriazione del fondo, finalizzato alla realizzazione della programmata opera pubblica, chiedendo l’arretramento della costruzione in parte qua ed il risarcimento del danno ed instando, in via cautelare, per la sospensione dei lavori;

che instauratosi il contraddittorio, con atto del 1.4.2009, il comune di Conco proponeva, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., regolamento preventivo di giurisdizione;

che la S. ha proposto controricorso e il Comune ha altresì presentato memoria, nell’imminenza della trattazione in Camera di consiglio;

che il proposto regolamento risulta ammissibile, in ragione della consolidata giurisprudenza (Cass. SS. UU. Nn. 4220 del 1996, 5902 del 1997, 21099 del 2004) che, anche a seguito della riforma del 2005, che ha sostanzialmente modificato l’art. 703 c.p.c., nel senso di considerare meramente eventuale il giudizio di merito, ha ritenuto l’ammissibilità del regolamento di giurisdizione in pendenza di procedimento possessorio, mentre non risulta che la controversia de qua sia stata ancora decisa nel merito in primo grado;

che la legge attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in tema di urbanistica ed edilizia e quindi riserva in via esclusiva al giudice amministrativo anche le controversie aventi ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle amministrazioni nella materia de qua (cfr. Cass. SS. UU. nn 15843 del 2003 e 22890 del 2004);

che la L. n 241 del 1990, art. 11, comma 5, riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo;

ritenuto che la vicenda che ne occupa nei suoi aspetti fattuali è incontestata nel senso che i germani S. avevano, nel corso di una procedura espropriativa, ceduto al Comune una parte del fondo di loro proprietà per la realizzazione di una palestra scolastica, e che lamentavano ora che la costruzione come realizzata fosse posta in parte qua a distanza inferiore a quella legale rispetto alla propria residua proprietà, avanzando le richieste conseguenti;

che si chiede pertanto, con quesito, peraltro non richiesto dalla normativa vigente, che questa Corte dica se la relativa controversia rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo o in quella del giudice ordinario;

che la cessione di una porzione del terreno è avvenuta in ragione di un accordo sostitutivo del provvedimento e che le questioni inerenti a tale tematica rientrano, in base a condiviso orientamento di queste Sezioni unite (v. sentenze nn 2029 del 2008 e 9151 del 2009) nella giurisdizione del giudice amministrativo;

che il comportamento in concreto posto in essere può, in ragione della obiettiva riferibilità delle dimensioni della palestra al fine pubblico sottostante, essere senza dubbio ricondotto all’esercizio di un pubblico potere in via diretta, di talchè il relativo contenzioso spetta al giudice amministrativo (v. Cass. SS, UU. 9.7.2009, n 16093);

che va pertanto affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia de qua;

che conseguentemente, letto il conforme parere del P.G., va dichiarata la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria amministrativa, e le parti vanno rimesse di fronte al TAR competente per territorio;

che la peculiarità del caso concreto consente la compensazione delle spese relative al presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria amministrativa e rimette le parti di fronte al TAR competente per territorio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010

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