Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15642 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 22/07/2020), n.15642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZOO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14647-2019 proposto da:

S.G.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMILIANO TESTORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il

28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La Corte d’Appello di Torino, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dal cittadino peruviano S.G.L.A., volta ad ottenere un permesso di soggiorno temporaneo D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, in qualità di genitore della figlia minore S.J.M.B., nata in Italia nel 2014.

2.A sostegno della decisione, la Corte territoriale ha, preliminarmente, dichiarato inammissibile la documentazione medica allegata al reclamo e, nel merito, ha evidenziato che la minore non può avere, in considerazione della sua età un solido radicamento nel nostro paese, così da potersi allontanare e tornare in Perù con i genitori. Peraltro la minore potrebbe restare in Italia con la madre munita di regolare permesso. Infine i genitori della stessa hanno cominciato a convivere continuativamente solo nel 2017 perchè il padre prima lavorava a Milano. Quando la bambina ha compiuto due anni i genitori della madre della minore presso la quale quest’ultima coabitava con la figlia hanno acconsentito che il padre si trasferisse. La coppia di genitori si è mostrata molto unita e dedita alla cura della figlia. La fragilità della coppia è dovuta a motivi economici, in quanto entrambi hanno un reddito da lavoro basso ma l’autorizzazione richiesta non ha la funzione di supplire al mancato ottenimento di altre tipologie di permesso.

3.Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidandosi ad un unico motivo nel quale è stato dedotta la violazione del citato art. 31, comma 3, dovuta sia all’assenza di un effettivo giudizio prognostico sulle conseguenze sullo sviluppo psico fisico del minore dell’allontanamento del genitore, sia all’omessa considerazione del preminente interesse del minore nel giudizio di bilanciamento, sia alla scorretta affermazione relativa alla possibilità concreta di rimanere in Italia soltanto con la madre. La ragione del rigetto si è fondata esclusivamente sulla valutazione di non radicamento senza alcuna indagine comparativa sugli effetti psicofisici dell’allontanamento del padre o dell’allontanamento dall’Italia della minore.

4.La censura è manifestamente fondata. In primo luogo deve rilevarsi che i minori non sono espellibili “salvo il diritto di seguire il genitore o l’affidatario espulsi” (art. 19 comma 2, lett. a) e che, conseguentemente, la valutazione prognostica prevista dal paradigma normativo contenuto nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, non può essere fondata come nel caso di specie, esclusivamente sul giudizio riguardante la configurabilità o l’assenza di effetti lesivi conseguenti all’allontanamento del minore dal territorio italiano unitamente ai genitori. Seguire il padre o la madre od entrambi è un diritto che non può, se non per effetto di una lettura, contra jus, del divieto di espulsione, trasformarsi nella decisiva ratio decidendi dell’allontanamento coattivo del genitore che richiede un titolo di soggiorno, in quanto la tutela prevista nell’art. 31, comma 3, si fonda sull’opposto presupposto dell’esistenza del diritto del minore alla permanenza sul nostro territorio senza perdere, ancorchè soltanto a determinate condizioni, la relazione genitoriale con il cittadino straniero che sia sfornito di un titolo di soggiorno. Il legislatore, nell’art. 31 cit., comma 3, definisce con chiarezza qual’è la valutazione da svolgere. Essa ha ad esclusivo oggetto l’accertamento del pregiudizio (“il grave disagio”) sullo sviluppo psico fisico del minore dovuto all’allontanamento coattivo del genitore dal territorio italiano, da valutare mediante il parametro elaborato dall’intervento nomofilattico delle S.U. con le pronunce n. 21799 e 21803 del 2010. La tutela prevista si fonda proprio sul diritto del minore a non lasciare il territorio italiano. Hanno chiarito le S.U. che deve essere sempre svolta una valutazione prognostica che non richiede l’esistenza di condizioni di emergenza o di circostanze contingenti od eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave con la precisazione che deve trattarsi di situazioni di non lunga ed indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che si concretino in eventi traumatici e non prevedibili non rientranti nel normale disagio dovuto al rimpatrio di un familiare.

5.Ne consegue che la valutazione relativa al radicamento del minore sul territorio italiano non può e non deve esaurire il giudizio prognostico così come richiesto dalle Sezioni Unite, altrimenti costituendo una violazione grave del divieto di espulsione, ritenuto dal legislatore un corollario del preminente interesse del minore, secondo i principi della Convenzione di New York del 20/11/89 ratificata con L. 27 maggio 1991, ribaditi nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Tale aspetto può essere preso in esame soltanto come elemento integrativo concorrente alla formulazione della prognosi (positiva o negativa) di grave disagio psico-fisico per il minore, la quale, tuttavia, deve fondarsi, indefettibilmente, quanto all’an, sull’accertamento, secondo un giudizio probabilistico, del nesso causale tra l’allontanamento della figura genitoriale priva del titolo di soggiorno ed i verosimili effetti pregiudizievoli sull’equilibrio psico-fisico del minore dovuti a tale evento.

6.Ne consegue che, nella specie, la mancanza di tale pregiudiziale valutazione prognostica inficia anche gli altri indicatori che hanno condotto la Corte territoriale al rigetto della domanda. In particolare non conforme al paradigma sopra delineato, si rivela la valutazione positiva della figura materna, una volta che l’indagine principale sugli effetti pregiudizievoli per il minore dovuti all’allontanamento dell’altro genitore non sono stati eseguiti e del tutto superflua la valutazione della precarietà economica della coppia genitoriale in quanto estranea al giudizio da svolgere.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e la Corte d’Appello di Torino in sede di rinvio deve attenersi ai principi di cui ai par. 4. e 5.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

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