Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15642 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. I, 15/07/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 15/07/2011), n.15642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22694-2009 proposto da:

A.M.L. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CHISIMAIO 42, presso l’avvocato FERRARA

ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato LAURI BIAGIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositato il

25/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con decreto depositato il 25.9.2008, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato nullo il ricorso proposto da A.M.L. per ottenere l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo, introdotto innanzi al TAR Campania e non ancora definito, in conseguenza della nullità della procura, priva di data e con diversi caratteri a stampa, conferita al difensore su foglio separato nonostante la pagina finale del ricorso non fosse conclusa, con numerazione progressiva a penna e timbro di congiunzione, aggiunti sicuramente dopo il deposito dell’atto, la cui copia non reca le medesime caratteristiche. L’atto, inoltre, relativo a giudizio seriale, non indica l’autorità competente adita.

Avverso questo decreto A.A.M. ha proposto ricorso per Cassazione ad unico motivo articolato in quadruplice profilo.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso è improcedibile.

La procura, alla quale si riferisce il vizio riscontrato dal giudice del merito, di cui si assume in questa sede regolarità e validità, non risulta allegata al fascicolo di parte ricorrente, tanto meno si rinviene nel fascicolo d’ufficio. La palese violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 che prescrive il deposito, insieme col ricorso per cassazione, degli atti e documenti sui quali esso si fonda, comporta l’applicazione dell’indicata sanzione.

Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimati.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso improcedibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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