Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15641 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. III, 30/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5608/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

V.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 96 8/2 008 del TRIBUNALE di GENOVA del

25.2.08, depositata il 29/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

letta l’istanza presentata dalla ricorrente nel ricorso in epigrafe, nella quale si fa presente che il ricorso venne notificato a mezzo posta in un luogo erroneo, perchè l’Ufficiale Giudiziario richiesto della notifica, con l’esatta indicazione del luogo in cui si doveva effettuare, corrispondente al domicilio dell’intimato presso il suo difensore, ebbe ad effettuarla in un civico diverso, come emerge dall’avviso di ricevimento, cioè quello 5/6 anzichè il 5/16, di modo che la notificazione non risultò possibile;

rilevato che effettivamente l’asserto della ricorrente trova fondamento in atti e che nella specie, pur vertendosi in situazione di inesistenza della notificazione, tale inesistenza non dipende da un comportamento della ricorrente, che aveva richiesto la notificazione nel luogo giusto e che, pertanto, parte ricorrente, avendo ottemperato per quanto a suo carico all’onere di attivare il procedimento notificatorio tempestivamente, non può essere considerata responsabile dio quanto occorso successivamente, di cui è responsabile l’ufficiale giudiziario procedente, onde si verte in situazione nella quale può essere ordinato di procedere a nuova notificazione.

P.Q.M.

ordina a parte ricorrente di provvedere al rinnovo della notificazione nell’esatto domicilio della parte resistente, concedendo all’uopo termine di mesi due dalla comunicazione del deposito della presente. Dispone che copia dell’atto notificato sia depositata nel rispetto del termine previsto dall’art. 371 bis c.p.c.. Rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

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