Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15641 del 27/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 27/07/2016), n.15641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23412-20IC proposto da:

3C S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. PISANELLI 1, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO ROSA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITL NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legala rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LUIGI

CALIULO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A., ora EQUITALIA SUDTIROL S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 45/2010 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 17 23/06/2010 r.q.n. 73/2009;

udita la relazione della causa svolta nel pubblica udienza del

11/05/016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avv. SGROI ANTONINO;

udito P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n.45/2010, depositata il 23.6.2010, la Corte d’Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Trento dichiarava parzialmente compensato il debito dell’appellante 3C srl, portato nella cartella opposta in giudizio, nei confronti dell’INPS, con l’importo di Euro 43973,00 già versato alla gestione separata, e respingeva per il resto l’appello. A fondamento della decisione la Corte sosteneva fosse corretto il giudizio emesso dal primo giudice circa la natura subordinata dei rapporti relativi al personale (camerieri, tuttofare e cuochi) assunto da 3C con contratto di collaborazione coordinata continuativa e con contratto a progetto per adibirli ai diversi settori (servizio cucina e servizio ai tavoli) in relazione all’attività di catering da essa svolta. E ciò in quanto era stato accertato che i lavoratori in questione fossero inseriti organicamente nell’organizzazione imprenditoriale della 3C srl, privi del potere di autorganizzazione, assoggettati alle direttive e al coordinamento da parte dei responsabili della società, retribuiti con compenso rapportato al numero di ore lavorate e non al risultato; svolgessero mansioni ripetitive e di facile esecuzione e mancassero di strumenti e attrezzature di lavoro, ponendo così a disposizione soltanto il proprio lavoro. Sussistevano quindi, secondo la Corte, plurimi elementi sintomatici della subordinazione ai sensi dell’art. 2094 c.c..

Avverso detta sentenza 3C srl in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidando le proprie censure a due motivi. Resiste l’INPS controricorso. 3C srl ha depositato memoria ex art. 378 c.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorso deduce la violazione e l’errata applicazione dell’art. 2094 c.c. in relazione all’art. 2222 c.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto l’istruttoria aveva accertato che i medesimi collaboratori godessero di amplissima autonomia, potessero auto organizzarsi ed accettare o meno l’incarico a loro discrezione come risultava dalle testimonianze di M. e D.B.).

2. Col secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’istruttoria testimoniale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per la mancata considerazione della nozione propria del lavoro parasubordinato; l’omessa valutazione della volontà espressa dalle parti; e per avere enunciato la corretta nozione di lavoro subordinato per poi ritenere decisivi elementi compatibili con il lavoro autonomo.

3. I motivi di ricorso possono essere esaminati unitariamente, per la connessione che li collega. Essi sono infondati.

Deve ricordarsi che quello di Cassazione non è un terzo grado di giudizio il cui compito sia di verificare la fondatezza di ogni affermazione effettuata dal giudice di appello nella sentenza. Esso è invece (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25332 del 28/11/2014) un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti; ma deve promuovere specifiche censure nei limiti dei motivi consentiti dalla legge.

4. E’ inoltre ius receptum che sia devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

5. Nel caso di specie la sentenza impugnata, nel confermare sul punto la valutazione del primo giudice, ha riesaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione in relazione alla natura dell’attività di catering esercitata dalla 3C srl (tale da non precludere “la configurabilità dell’attività di lavoro subordinato”) ed alla presenza di plurimi elementi sintomatici, prima evidenziati in narrativa, tutti rivelatori dell’esistenza della subordinazione. In ciò pure perfettamente aderendo ad una risalente giurisprudenza di questa Corte in materia di accertamento della subordinazione ex art. 2094 c.c..

6. Si tratta di un iter argomentativo esaustivo e immune da vizi logici e giuridici. Le valutazioni svolte e le conclusioni che ne sono state tratte configurano un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole che è espressione di una potestà propria del giudice del merito e che non può essere sindacata nel suo esercizio.

7. Le considerazioni svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4600 di cui Euro 4500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA