Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15641 del 23/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 23/06/2017, (ud. 13/01/2017, dep.23/06/2017),  n. 15641

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24520/2014 proposto da:

MAINETTI OMAF SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

A.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA

2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PLACIDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE CHIARELLI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. ANIMUCCIA 11, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA

ROSTELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GAETANO GRANDOLFO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per manifesta fondatezza del

ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CHIARELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La s.r.l. Mainetti Omaf ha proposto ricorso per cassazione contro l’Enel Distribuzione s.p.a., avverso la sentenza del 4 marzo 2014, con cui la Corte d’Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha provveduto sull’appello di essa ricorrente contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Taranto, Sezione Distaccata di Martina Franca, che aveva accolto la domanda di declaratoria della risoluzione per inadempimento dell’Enel, riguardo ad un contratto di fornitura dell’energia elettrica, e ritenendo invece ad essa non imputabile l’inadempimento rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla ricorrente.

2. La sentenza impugnata ha rigettato l’appello della qui ricorrente nel merito e l’ha accolto quanto alla condanna alle spese giudiziali, che ha compensato per metà.

3. La vicenda processuale era insorta con citazione introdotta dalla ricorrente nell’aprile del 2003, nella quale, sulla premessa che nel settembre del 1992 aveva richiesto all’Enel una maggiorazione di potenza e di tensione di un impianto di erogazione di energia per uso non abitativo e che l’Enel, nel rispondere favorevolmente alla richiesta, aveva indicato in Euro 7.194,10 l’importo necessario per dar corso all’attivazione ed indicato in sessanta giorni lavorativi il tempo per l’esecuzione dei necessari lavori, si era esposto che l’Enel era rimata silente, rimanendo inadempiente, nonostante la ricorrente avesse comunicato la sua accettazione della richiesta di pagamento ed avesse versato quell’importo, indicando che l’attività per cui l’impianto era necessario era lo stampaggio di materie plastiche.

Sulla base di tali deduzioni la ricorrente chiedeva che, accertato l’inadempimento dell’Enel, fosse dichiarata la risoluzione del contratto e condannata la stessa al risarcimento de danni.

3. Al ricorso per cassazione, che propone tre motivi, ha resistito con controricorso l’intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 1218 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Il motivo vorrebbe criticare la sentenza impugnata quanto alla valutazione relativa alla non imputabilità all’Enel dell’inadempimento.

1.1. Il Collegio rileva che la lettura del motivo al lume della motivazione della sentenza impugnata suggerisce un primo dubbio di inammissibilità, che, però, appare superabile.

Il dubbio è ingenerato dal fatto che la Corte territoriale ha scritto espressamente che l’appello si palesava inammissibile in dipendenza della mancata confutazione di tutti gli argomenti su cui si era basato il primo giudice.

Questa ratio decidendi sarebbe stata da sola idonea ad esaurire la potestas iudicandi della Corte territoriale, sicchè le ragioni di infondatezza nel merito sarebbero state enunciate senza che le si potesse impugnare (Cass., Sez. Un. n. 3840 del 2007).

1.1.1. Il Collegio, tuttavia, osserva che l’espressione con cui i giudici tarantini hanno alluso ad una inammissibilità del’appello, è stata del seguente tenore: “anche a prescindere dal fatto che sotto certi aspetti l’appello si appalesa inammissibile in relazione alla mancata confutazione di tutti gli argomenti su cui il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione”.

Siffatto argomentare risulta del tutto dubitativo ed anzi l’uso dell’espressione “a prescindere” contraddice l’intenzione di enunciare una motivazione, cioè di esternare considerazioni che, secondo la naturale vocazione della motivazione, debbano giustificare la decisione.

La stessa considerazione merita l’uso dell’espressione “sotto ceti aspetti”, poichè essa – in disparte la genericità dell’asserto – sottende, se alle parole deve attribuirsi un senso, una valutazione relativa ad una parte soltanto dell’esposizione dell’appello e, dunque, non ad esso nella sua interezza relativa.

In tale situazione le espressioni sopra riportate non si possono considerare una ratio decidendi, tenuto conto del dovere di “parlar chiaro” che dovrebbe essere connaturale ad una motivazione.

Le considerazioni svolte rendono, si nota, scrutinabili il secondo ed il terzo motivo, che altrimenti non lo sarebbero stati per la stessa ragione qui soltanto adombrata.

1.2. Il primo motivo, tuttavia, si presenta inammissibile per altre ragioni.

La prima ragione è che nella sua illustrazione, che dovrebbe trattare due distinte censure, una in iure, l’altra relativa alla quaestio facti, come implica l’evocazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non si coglie in modo chiaro quanto sarebbe funzionale all’una e quanto sarebbe funzionale all’altra.

La seconda ragione è che non ci si preoccupa di identificare in modo chiaro la motivazione che si intende sottoporre a critica, in particolare correlandosi alle considerazioni con cui essa viene enunciata dalla sentenza impugnata nelle pagine quattro e cinque. Le considerazioni colà svolte risultano ignorate, restando invece l’illustrazione del motivo sganciata da esse e preferendo prospettare una serie di ragionamenti fondati su risultanze di fatto e probatorie.

La terza ragione di inammissibilità si correla proprio a tale circostanza ed è che l’illustrazione in realtà argomenta da una serie di risultanze probatorie, postulando una loro valutazione e, quindi, muovendosi su un terreno che non si colloca sul piano della censura in iure, ma su quello della ricostruzione della quaestio facti. Esso, però, risulta estraneo ai limiti assegnati al paradigma dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, siccome individuati da Cass., Sez. Un. nn. 8053 e 8054 del 2014 e relativi al controllo della motivazione su detta ricostruzione in sede di legittimità.

In fine, nella illustrazione si evocano – a pagina 10 – non meglio individuate dichiarazioni testimoniali senza osservare l’onere di indicazione specifica, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

2. Il secondo motivo – deducente “violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 1453 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5” – critica la sentenza impugnata, là dove non avrebbe ritenuto che nel rapporto contrattuale fosse stato pattuito un termine essenziale, ma svolge la critica riproducendo tale motivazione nell’ultimo rigo della pagina 11 e nelle prime cinque righe – in modo del tutto parziale, cioè limitatamente ad una breve parte di esordio e ad altro breve periodo successivo, senza considerare ciò che fra di essi è inframmezzato. In tal modo, il motivo si risolve in una critica alla motivazione del tutto inidonea ad assolvere lo scopo di un motivo di impugnazione, atteso che quest’ultimo deve necessariamente considerare la motivazione criticandola nel suo complesso e non atomisticamente e, fra l’altro, come nella specie, riguardo ad una proposizione iniziale e ad altra ben successiva.

Il motivo è per tale ragione inammissibile.

3. Il terzo motivo denuncia nuovamente “violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 1453 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5”, ma questa volta coglie nel segno, perchè nell’illustrazione argomenta un vizio in iure della sentenza impugnata che si configura in modo manifesto.

Infatti, ci si duole che la sentenza, in modo del tutto contradditorio in iure, pur avendo riconosciuto la sussistenza dell’inadempimento giustificativo della risoluzione del contratto (su cui, anzi, la Corte territoriale, ha rilevato – nella seconda proposizione della pagina 4 – che si era formata cosa giudicata per mancanza di impugnazione della statuizione del primo giudice) e, quindi, una responsabilità dell’Enel nell’economia del sinallagma contrattuale, abbia poi escluso che l’inadempimento stesso fosse non imputabile all’Enel e che per tale assorbente ragione correttamente il primo giudice non avesse accolto la domanda risarcitoria.

In pratica, si prospetta la contraddizione fra l’essere stato dichiarato risolto il contratto e il non essersi ritenuto colpevole, ai fini della pretesa di risarcimento danni, l’inadempimento giustificativo della risoluzione.

3.1. La censura è fondata.

Invero, una volta consolidatasi la pronuncia di risoluzione per inadempimento, poichè la risoluzione risultava come risulta necessariamente fondata sull’esistenza di un inadempimento dell’Enel e, conforme alla logica dell’azione di risoluzione per inadempimento, tale inadempimento per giustificarla non poteva che essere colpevole e, dunque, imputabile all’Enel e derivante dalla sussistenza di una situazione derivante da causa ad essa non imputabile (come quella che l’Enel aveva addotto, ricollegata alle lungaggini della richiesta di autorizzazione all’attraversamento di una linea ferroviaria e alla costituzione di varie servitù di elettrodotto a carico di privati, di cui si dice nella sentenza impugnata, riferendo le difese dell’Enel), la Corte territoriale (come, del resto, già il primo giudice) avrebbe dovuto rilevare il giudicato interno sulla sussistenza dell’inadempimento giustificativo della risoluzione e, decidendo sull’appello relativo al rigetto della domanda risarcitoria, non avrebbe potuto in alcun modo escludere che detto inadempimento fosse imputabile all’Enel, con la motivazione con cui si è impegnata a sostenerlo nella seconda metà della pagina 4 e nella prima della pagina 5.

Per sentirsi legittimati a porre in discussione l’imputabilità dell’inadempimento, i giudici pugliesi avrebbero potuto semmai, ricorrendone le condizioni, porsi in una diversa prospettiva, cioè interpretare la pronuncia di risoluzione adottata dal primo giudice in modo tale ch’essa non fosse una pronuncia di risoluzione basata sull’essere stato ravvisato un inadempimento imputabile.

Ma essi non solo non l’hanno fatto, ma hanno anche dato atto espressamente che la pronuncia del primo giudice era di risoluzione per inadempimento: infatti, nell’esposizione del fatto, a pagina 3, la sentenza dice che il Tribunale “dichiarava l’inadempimento della convenuta nella fornitura di energia elettrica alla potenza pattuita e per l’effetto la risoluzione del contratto” e che – con evidente error iuris anch’esso – “dichiarava l’inadempimento non imputabile alla convenuta” (righi 3-5 della detta pagina).

Sicchè, quando, poi, a pagina 4, la sentenza dice che la pronuncia di risoluzione per inadempimento non è stata impugnata da alcuna delle parti e che perciò “in questa sede non è consentito entrare nel merito della pronuncia di risoluzione”, non è revocabile in dubbio che la abbia registrato la verificazione della cosa giudicata interna sul fatto che il contratto si era risolto per un inadempimento imputabile e dunque colpevole dell’Enel.

Verificazione che, del resto, in questo giudizio di legittimità non è stata posta in discussione e non lo è stato, in particolare, dall’Enel, che bene avrebbe potuto farlo ove quanto affermato dalla sentenza impugnata non fosse stato corretto.

Nella descritta situazione i giudici tarantini avrebbero dovuto allora decidere sull’impugnazione della sentenza di primo grado quanto al rigetto della domanda risarcitoria per non imputabilità dell’inadempimento all’Enel, registrando che il consolidarsi della pronuncia di risoluzione (che l’Enel avrebbe avuto interesse ad impugnare, proprio per sfuggire al peso dell’esistenza a suo carico di un inadempimento imputabile da essa discendente ed alla sua idoneità a dimostrare l’error iuris compiuto dal primo giudice nel non ritenerlo a proposito dell’azione risarcitoria), di per sè evidenziava la sussistenza dell’inadempimento imputabile e, dunque, obbligava a considerarlo, indipendentemente dall’errore commesso dal primo giudice, come fatto costitutivo coperto da cosa giudicata ai fini dell’azione risarcitoria. Con la conseguenza che quei giudici avrebbero dovuto esaminare la fondatezza dell’appello sul rigetto della domanda risarcitoria dando per incontestabile l’esistenza del detto fatto costitutivo e, dunque, reputata erronea la decisione di primo grado là dove aveva escluso lì inadempimento imputabile, interrogarsi, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, sul se le risultanze dello svolgimento processuale palesavano oppure no gli ulteriori elementi costitutivi del diritto risarcitorio ed essi fossero fondati.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio quanto alla statuizione di conferma del rigetto dell’azione risarcitoria perchè essa, rendendola sulla base dell’affermazione dell’inesistenza di un inadempimento imputabile all’Enel, ha violato il seguente principio di diritto: “qualora in un giudizio sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto e azione di risarcimento del danno conseguente, il giudice d’appello, che rilevi che la prima domanda è stata accolta dal primo giudice e che non vi è stato appello quanto alla relativa statuizione, non può, sussistendo giudicato interno sull’imputabilità dell’inadempimento come causa della risoluzione, esaminare la fondatezza dell’appello quanto alla statuizione del primo giudice che (del tutto contraddittoriamente) abbia rigettato la domanda risarcitoria per inesistenza di un inadempimento imputabile, confermare tale statuizione ravvisando anch’esso il difetto di imputabilità dell’inadempimento, ma deve decidere rilevando che la mancata impugnazione della pronuncia di risoluzione del contratto, rende indiscutibile l’imputabilità dell’inadempimento (già negata erroneamente, comunque, dal primo giudice), giacchè la risoluzione suppone un inadempimento imputabile”.

Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, esaminerà la fondatezza o meno della domanda di risarcimento del danno, reputando esistente l’inadempimento imputabile dell’Enel, e deciderà sull’appello quanto ad essa procedendo all’esame della fondatezza o meno dei suoi ulteriori fatti costitutivi, iusta alligata et probata e secondo quanto devoluto in appello.

4. Il quarto motivo, concernente le spese, è assorbito dalla cassazione della sentenza che fa cadere la relativa statuizione.

5. Al giudice di rinvio è rimesso di decidere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso. Accoglie il terzo morivo e dichiara assorbito il quarto. Cassa la sentenza in relazione e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, comunque in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA