Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1564 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1564 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 17149-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3284

ALIMSARDA SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.
MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato
RUGGIERI GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende
giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 27/01/2014

- controricorrente

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.
di

55/2006
SASSARI,

della

depositata

1’08/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato RUGGIERI che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del l ° motivo, accoglimento 2 ° motivo del
ricorso.

udienza del 25/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO

RITENUTO IN FATTO.
1. A seguito di accertamenti esperiti dalla Guardia di
Finanza di Nuoro sui conti bancari della società Alimsarda s.r.l. e dei soci Cabiddu Giovanni Marco e Cabiddu Antonio, venivano notificati alla predetta società tre avvisi di rettifica, con i quali l’Ufficio recuperava a
tassazione

il

maggiore

imponibile

corrispondente

non giustificati, effettuati sui predetti conti bancari.
1.1. Tali atti impositivi venivano impugnati dalla
Alimsarda s.r.l. in sede giurisdizionale, con esito favorevole in entrambi i gradi di merito del giudizio. La decisione di appello era gravata da ricorso per cassazione,
proposto dall’Agenzia delle Entrate.
2.

In

forza dei

suddetti

avvisi di

rettifica,

l’Amministrazione notificava, altresì, alla società ed al
suo amministratore, Cabiddu Giovanni Marco, un atto di
contestazione delle sanzioni pecuniarie, relative alle
violazioni accertate.
2.1. Anche tale atto veniva impugnato dal Cabiddu, quale
legale rappresentante della Alimsarda s.r.1., dinanzi alla CTP di Nuoro, che accoglieva il ricorso. La CTR della
Sardegna, con sentenza n. 55/8/06, depositata 1’8.6.06,
respingeva, altresì, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo la rettifica operata dall’Ufficio,
ex art. 54 d.P.R. 633/72, non fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti.
3. Per la cassazione della sentenza n. 55/8/06 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi. Il contribuente ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli
artt. 101 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e
4 c.p.c.
1.1. L’impugnata sentenza – a parere della ricorrente sarebbe affetta da nullità, per essersi i giudizi di primo e secondo grado svolti nei confronti della Alimsarda

all’ammontare dei prelevamenti e dei versamenti ritenuti

2

s.r.1., in persona del legale rappresentante Cabiddu Giovanni Marco, laddove l’atto di contestazione delle sanzioni era stato emesso nei confronti di quest’ultimo, ritenuto personalmente responsabile delle violazioni, ai
sensi dell’art. 5 del d.lgs. 472/97.
1.2. Il motivo è infondato.
1.2.1. Va osservato, infatti, che nel regime di cui
bile alla fattispecie concreta, nel caso di violazione
incidente – come nella specie – sulla determinazione o
sul pagamento del tributo, l’ente collettivo è responsabile di tale violazione in solido con l’autore materiale
di essa (Cass. 26507/11; 8733/13). Ne discende che, contrariamente all’assunto dell’Amministrazione finanziaria,
la società Alimsarda s.r.1., rappresentata dall’ amministratore Cabiddu Giovanni Marco, non era affatto un soggetto estraneo al processo, essendo la stessa tenuta a
risentire sul proprio patrimonio le conseguenze negative
della violazione fiscale posta in essere dal suo legale
rappresentante.
1.2.2. Per tali ragioni, pertanto, la censura in esame
non può che essere rigettata.
2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 51 del d.P.R. 633/72 e dell’art. 2697 c.c.
2.1. Avrebbe, invero, errato la CTR – a parere della ricorrente – nel ritenere che incombesse sull’Ufficio fornire la dimostrazione della sussistenza di presunzioni
gravi, precise e concordanti tali da legittimare il ricorso al potere di rettifica, ai sensi dell’art. 54
d.P.R. 633/72, ed al conseguente potere sanzionatorio, in
discussione nel presente giudizio. Nel caso concreto, infatti, secondo il giudice di appello, i movimenti riscontrati sui conti bancari della società e dei soci non sarebbero sufficienti a dimostrare la riferibilità di ciascun movimento di versamento o di prelevamento
all’attività dell’impresa, in difetto di ulteriori prove

2

all’art. 11 del d.lgs. n. 472/97, temporalmente applica-

da parte dell’Ufficio, sul quale incomberebbe – ad avviso
della CTR – il relativo onere.
2.2. Per contro, ad avviso della ricorrente, il disposto
dell’art. 51 del decreto cit. porrebbe una presunzione
legale,

luris tantum,

di riferibilità dei prelevamenti e

dei versamenti sui conti bancari all’attività di impresa,
allorquando essi non trovino corrispondenza nelle scritgravata del relativo onere probatorio – non dimostri che
ne ha tenuto conti ai fini fiscali o che si riferiscono
ad operazioni non imponibili.
2.3. Il motivo è fondato.
2.3.1. Questa Corte ha, invero, ripetutamente affermato anche con riferimento agli stessi avvisi di rettifica notificati alla Alimsarda s.r.1., a monte dell’atto di contestazione impugnato in questa sede (cfr. Cass. 10369 e
10370/11) – che la presunzione fissata dall’art. 51 del
d.P.R. n. 633/72, secondo la quale il contribuente si avvale di tutti i propri conti bancari per le rimesse e i
prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività imponibile, può essere superata unicamente con la prova, specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, tale cioè da dimostrare che ciascuna delle operazioni effettuate è estranea a fatti imponibili, della non
imponibilità dei movimenti finanziari; prova che va fornita dal contribuente, a fronte dei riscontri operati sui
conti della società o dei soci dall’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. 1739/07; 9146/10; 1418/13).
2.3.2. L’impugnata sentenza, pertanto, nell’escludere che
l’atto di contestazione delle sanzioni si fondi – come
gli avvisi di rettifica a monte – su elementi probatori
sufficienti ed adeguati, si è senza dubbio posta in contrasto con il principio suesposto.
3. L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio
ad altra sezione della CTR della Sardegna, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia attenendosi al
principio di diritto suesposto.

3

ture contabili regolarmente tenute, ed il contribuente –

4

4.

1’L

tS

. i.
IRIBUiARIA

Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liqui-

dazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo
accolto, con rinvio ad altra sezione della Commissione
alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 25.11.2013.

Tributaria Regionale della Sardegna, che provvederà anche

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