Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1564 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. II, 24/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 24/01/2011), n.1564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6545-2005 proposto da:

F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA F.ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato PONTESILLI FABIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BASSO FULVIO;

– ricorrente –

contro

M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato

PIACENTINI FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSO ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 698/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 30/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato FABIO PIACENTINI con delega dell’avvocato ROSSO

ANTONIO difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1996, M.L. esponeva che il terreno da lei acquistato dai coniugi D.P.A. e F.M. non corrispondeva, con le singole misure confinarie e della superficie totale risultanti dall’atto pubblico di acquisto e da frazionamento allo stesso allegato; conveniva pertanto i predetti di fronte al tribunale di Pordenone con azione di regolamento di confini, convenendo anche P.G., proprietario di altro fondo finitimo, risultante dallo stesso frazionamento. Si costituivano i convenuti, sostenendo l’erroneità del frazionamento; dopo la riassunzione del procedimento a seguito della morte del D.P., l’adito Tribunale con sentenza del 2000, dichiarava che i confini tra i fondi delle parti dovevano intendersi corrispondenti al possesso esercitato e regolava le spese.

Avverso tale sentenza proponeva appello la M., cui resistevano la F. ed il P.; con sentenza in data 15/30.10.2004, la Corte di appello di Trieste accertava che i confini dovevano essere quelli risultanti dal frazionamento, in ragione della volontà delle parti quale espressa nell’atto di compravendita; nella specie, il frazionamento allegato al rogito veniva in rilievo non quale dato catastale, ma come indicazione precisa del confine voluto dalle parti con l’atto pubblico. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un unico, articolato motivo, F.M.; resiste con controricorso la M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima ancora di esaminare il motivo su cui il presente ricorso si basa, occorre scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso stesso, sollevata in controricorso, afferente a dedotta violazione dell’art. 366 c.p.c., per difetto dell’esposizione sommaria dei fatti di causa.

La lettura dell’atto de quo consente di rilevare che non viene riportata in esso alcuna circostanza relativa ai fatti che hanno dato origine al presente procedimento, atteso che l’esposizione della fattispecie ha per oggetto unicamente la sintesi della sentenza impugnata.

La semplice esposizione del dispositivo di detta sentenza, corredata da una appena accennata sintesi delle motivazioni addotte al riguardo, non integra il disposto del n. 3 della norma surricordata, nè la lettura delle motivazioni addotte a sostegno del motivo di ricorso servono a supplire tale carenza, che non viene in alcun modo confacentemente vicariata.

E’ stato condivisibilmente ritenuto che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna u parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali in fatto ed in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e su cui si chiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice del merito (Cass. 4.4.2006, n 7825).

In ragione di quello che deve essere considerato il contenuto minimo della esposizione del fatto, quale risultante dal complesso del ricorso, devesi affermare che il ricorso in esame non contiene una sufficiente sintesi degli elementi che sono stati analiticamente ricordati e che, pertanto, esso non è conforme al dettato dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, cosa questa che, a norma della stessa disposizione, comporta l’inammissibilità del ricorso, che deve essere quindi qui pertanto dichiarata. Tanto ovviamente esime dall’esame del motivo su cui il ricorso stesso si basa. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 2.200,00 Euro, di cui 2.000,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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