Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15639 del 30/06/2010
Cassazione civile sez. III, 30/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15639
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22066/2009 proposto da:
P.G. in persona del titolare omonimo,
elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. FREDIANI Leopoldo, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ECSEL SPA in persona del suo legale rappresentante pro tempore –
Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato
BOLOGNA Giuliano, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIUSEPPE RIZIERI BRONDI, giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 901/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del
10.6.08, depositata il 10/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. P.G., nella qualità di titolare della ditta omonima, ha proposto ricorso per cassazione contro la Elder s.p.a.
avverso la sentenza del 10 luglio 2008, con la quale la Corte d’Appello di Genova ha pronunciato in una controversia inter parte in grado di appello.
L’intimata ha resistito con controricorso.
p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte. Le parti hanno entrambe depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè l’unico motivo su cui si fonda – con il quale si fa valere, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, non si conclude e nemmeno contiene – come, del resto, eccepito dalla resistente – il momento di sintesi espressivo della ed chiara indicazione, cui fa riferimento l’art. 366 bis c.p.c.. Norma questa che trova applicazione al ricorso ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, nonostante l’abrogazione disposta dal suo art. 47, lett. d).
4. – Il ricorso comunque, presenterebbe anche la causa di inammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè l’illustrazione del motivo non fornisce l’indicazione specifica degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda, cioè non indica se e dove si collocarono nel giudizio di merito e se e dove sarebbero esaminabili in questa sede di legittimità (in termini Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; Cass. (ord.) n. 26266 del 2008, fra le tante).
Inoltre, non ne riproduce il contenuto in ossequio al principio di autosufficienza, di cui la citata norma costituisce il precipitato normativo”.
p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali parte ricorrente muove nella sua memoria – erroneamente intendendo la relazione come conclusioni del Pubblico Ministero (alla stregua, evidentemente, del procedimento in Camera di consiglio anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006) – rilievi che non sono in alcun modo idonei a superarle.
In riferimento alla prima ragione di inammissibilità, parte ricorrente non considera il modo in cui il requisito della c.d.
“chiara indicazione” doveva essere espresso: al riguardo il Collegio ritiene sufficiente rinviare alla lettura di Cass. sez. un. n. 20603 del 2007, fra le tante, secondo cui: “In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”).
Parte ricorrente afferma del tutto apoditticamente che la “chiara indicazione” sarebbe evidenziata nei punti a) e g) del ricorso, ma non spiega come quanto scritto sotto dette lettere la integrerebbe ed anzi si deve rilevare che in esse non si utilizza nemmeno il concetto di “fatto controverso” e di “ragioni decisive”, cui allude l’art. 360 c.p.c., n. 5 e che era riecheggiato nell’art. 366 bis c.p.c..
Quanto poi al secondo rilievo di inammissibilità la memoria non si fa carico di dimostrare come il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sarebbe stato assolto dal ricorso, alla luce delle decisioni richiamate nella relazione.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro mille, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010