Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15639 del 28/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 27/07/2016), n.15639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28118/2010 proposto da:

B.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA A. GRAMSCI 7, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PAMPHILI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GIURATRABOCCHETTA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS S.C.C.I. S.P.A. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e

difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, LUIGI CALIULO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA BASILICATA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 475/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 16/07/2010 R.G.N. 57/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato PAMPHILI LUIGI per delega verbale Avvocato

GIURATRABOCCHETTA GIUSEPPE;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 16.7.2010, la Corte d’appello di Potenza, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava l’opposizione proposta da B.L. avverso la cartella esattoriale con cui l’INPS gli aveva richiesto il pagamento di somme a titolo di sgravi indebitamente fruiti.

La Corte, in particolare, riteneva che al libero professionista non potesse spettare lo sgravio in misura pari al 100% dei contributi dovuti previsto dalla L. n. 407 del 1990, art. 8, ma soltanto quello in misura pari al 50%, in ragione della sua qualità di datore di lavoro non imprenditore.

Contro questa pronuncia ricorre B.L., affidandosi a un motivo. L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione della L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, per avere la Corte territoriale ritenuto che, in ragione della sua qualità di consulente del lavoro e dunque di datore di lavoro non imprenditore, non potesse spettargli lo sgravio totale di cui all’ultimo periodo della disposizione cit., ma soltanto quello in misura pari al 50% previsto dal primo periodo per tutti i datori di lavoro.

Il motivo è infondato. Questa Corte ha infatti già avuto modo di precisare che lo sgravio in questione non compete al libero professionista, in quanto la nozione di impresa cui fa riferimento la disciplina non può essere intesa alla stregua dell’elaborazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, vale a dire come “attività che consiste nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento”, essendo la normativa nazionale sugli sgravi contributivi di stretta interpretazione, in ragione della sua natura derogatoria rispetto alla sottoposizione generale agli obblighi contributivi, e dovendosi tenere conto del fatto che il mancato riconoscimento degli sgravi al libero professionista può alterare la concorrenza solo ove questi abbia organizzato la propria attività in modo tale che l’entità dei mezzi impiegati sovrasti l’apporto consistente nell’attività sua propria (Cass. n. 18710 del 2013).

Tenuto conto che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del suesposto principio (già affermato, seppur con riferimento agli sgravi di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 44, da Cass. n. 16092 del 2013 e ribadito da ult. da Cass. n. 2520 del 2016), nessuna censura merita la sentenza impugnata.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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