Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15639 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. un., 22/06/2017, (ud. 20/06/2017, dep.22/06/2017),  n. 15639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GE.I.S. s.r.l., Casa di cura villa degli Ulivi, domiciliata in Roma,

viale Giulio Cesare 71, presso l’avv. Livio Lavitola, rappresentata

e difesa dagli avv. Massimo Villa e Manlio Romano, come da procura

speciale notarile;

– ricorrente –

contro

Regione Campania, domiciliata in Roma via Poli 29, presso il proprio

ufficio di rappresentanza, rappresentata e difesa dagli avv. Corrado

Grande e Fabrizio Niceforo come da mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente

dinanzi al Tribunale di Napoli;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Nappi Aniello;

Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto dichiararsi la

giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.r.l. GE.I.S., avendo proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificatole dalla Regione Campania per la restituzione della somma di Euro 4.671.856,49 erogatale in esecuzione di un lodo arbitrale successivamente annullato, chiede il regolamento preventivo della giurisdizione.

La ricorrente deduce che il lodo arbitrale è stato annullato perchè pronunciato in controversia non compromettibile in arbitri in quanto demandata alla giurisdizione del giudice amministrativo; e sostiene che dunque anche la domanda di restituzione della somma pagata in esecuzione del lodo annullata va proposta al giudice amministrativo. Propone altresì domanda riconvenzionale facendo valere ex novo il credito già oggetto del lodo arbitrale annullato, ritenendo che la giurisdizione amministrativa relativa a tale domanda debba attrarre l’intera controversia.

Si oppone con controricorso la Regione Campania, deducendo che la giurisdizione sulla domanda di restituzione è del giudice ordinario, in quanto il lodo fu annullato già dalla corte d’appello, con sentenza poi confermata nel giudizio di cassazione, sicchè non è pertinente la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente e relativa al diverso caso della restituzione conseguente a sentenza di cassazione con rinvio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda principale.

Come questa corte ha già avuto modo di chiarire, infatti, “l’azione di restituzione della somma pagata in esecuzione di un lodo arbitrale dichiarato nullo – con sentenza confermata in cassazione – per sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non rientra in questa giurisdizione, ma può essere esercitata davanti al giudice ordinario, in modo autonomo, dovendosi assicurare l’effettività della tutela del “solvens”, a prescindere dalle vicende dell’eventuale giudizio di rinvio (nella specie, non disposto)” (Cass., sez. un., 20/04/2016, n. 7949).

Quanto alla domanda riconvenzionale, ne va ribadita l’appartenenza alla giurisdizione del giudice amministrativo.

PQM

 

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda principale e del giudice amministrativo sulla domanda riconvenzionale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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