Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15639 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. I, 15/07/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 15/07/2011), n.15639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22526-2009 proposto da:

I.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA BARBERINI 86, presso l’avvocato ILARIA SCATENA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il

28/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso come da allegato al verbale di

udienza.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, I.P., impugnava, nei confronti del Ministero della Giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Torino del 28-5-2009, che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento determinazione del quantum, spese processuali. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non si da corso alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal P.G. in udienza, della L. n. 89 del 2001, ‘art. 2 su una di esse, relativa al computo del solo periodo di irragionevole durata, questa Corte già si è pronunciata affermandone la manifesta infondatezza (tra le altre Cass. n. 10415/2009); relativamente ad altre, sempre con riferimento all’art. 2, nella parte in cui non prevede un rimedio extragiudiziale anteriore alla controversia, e comunque istituisce un rimedio risarcitorio incongruo ed inefficace, va evidenziata la palese inammissibilità, trattandosi di una valutazione di tipo prevalentemente politico, estraneo ad un giudizio di controllo sulla costituzionalità della norma.

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2 ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, Cass. N. 10415/2009).

Il Giudice a quo ha correttamente operato in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (indennizzo: Euro 8.416,65 – procedimento presupposto: 1^ grado: settembre 1995 – maggio 2005;

2^ grado: maggio 2005 – pendente al deposito del ricorso dicembre 2008; durata ragionevole: 5 anni).

Correttamente il Giudice a quo ha ritenuto di non poter determinare un danno patrimoniale in relazione alle maggiori spese legali subite, in mancanza di specificità di deduzione.

Altrettanto correttamente il provvedimento impugnato ha compensato per metà le spese del giudizio, considerando il “notevole ridimensionamento” dell’indennizzo richiesto dal ricorrente.

Va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 900,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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