Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15638 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. III, 30/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21948/2009 proposto da:

LINE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE VENTUNO APRILE 12, presso lo

studio dell’avvocato PIZZINO ALESSANDRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAITO Marco, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LUISA VIA ROMA SPA in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VINCENZO BELLINI 4, presso lo studio dell’avvocato CELOTTO ALFONSO

(Studio GEMMA & PARTNERS), rappresentata e difesa

dall’avvocato

DONATI Filippo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2715/2008 del TRIBUNALE di FIRENZE del 3.7.08,

depositata il 07/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La Line s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 7 luglio 2008, con la quale il Tribunale di Firenze ha accolto l’opposizione proposta dalla s.r.l. Luisa Via Roma avverso l’esecuzione minacciatale da essa ricorrente con un precetto notificato il 24 settembre 2007.

L’intimata ha resistito con controricorso.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. Il ricorso appare inammissibile – come correttamente eccepito anche dalla resistente – perchè proposto (con richiesta di notificazione del 3 ottobre 2009) oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, nell’evidente supposizione che alla controversia trovasse applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale, la quale, invece, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass. n. 12250 del 2007), non opera per le controversie in materia di opposizioni all’esecuzione in genere”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilaquattrocento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA