Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15638 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. un., 22/06/2017, (ud. 20/06/2017, dep.22/06/2017),  n. 15638

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Grinka s.r.L., in liquidazione, domiciliata in Roma, via degli

Scipioni 132, presso l’avv. Francesco Cigliano, che la rappresenta e

difende, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Simest, società italiana per le imprese all’estero, s.p.a.,

domiciliata in Roma, via Gramsci 22, presso l’avv. Gianluigi

Iannetti, che la rappresenta e difende, come da mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Banca del mezzogiorno – Mediocredito centrale s.p.a., domiciliata in

Roma, via Leonida Bissolati 46, presso l’avv. Tommaso Spinelli

Giordano, che la rappresenta e difende, come da mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Unicredit s.p.a.

– intimato –

avverso la sentenza n. 6083/2014 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 7 ottobre 2014;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Nappi Aniello;

Udite le conclusioni del P.M., dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha

chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

uditi i difensori, avv. Cigliano per la ricorrente Glinka, avv.

Spinelli per Mediocredito centrale, avv. Ferrante delegato per

Simest.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.r.l. Grinka impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma che, in ribadito accoglimento della domanda proposta dalla Simest s.p.a. e riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario, ne ha confermato la condanna al pagamento della somma di Euro 157.002,34 oltre interessi, in restituzione del finanziamento pubblico erogatole per la realizzazione di un progetto di penetrazione commerciale nella Repubblica popolare cinese.

La ricorrente propone quattro motivi d’impugnazione, cui resistono con controricorso sia la Simest s.p.a. sia la Banca del mezzogiorno Mediocredito centrale s.p.a., originaria erogatrice del finanziamento per conto del Ministero del commercio estero.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ripropone l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, già disattesa dal tribunale e dalla corte d’appello, deducendo che la Simest s.p.a, in quanto partecipata al 76% dal Governo, va qualificata come pubblica amministrazione, cui è riconosciuto il potere discrezionale di revocare, come è avvenuto nel caso di specie, i finanziamenti erogati alle imprese incentivate alla penetrazione in mercati esteri.

Il motivo è manifestamente infondato, perchè nel caso in esame il contratto di finanziamento fu risolto in ragione dell’inadempimento della società ricorrente all’obbligazione di restituzione rateale del capitale e in applicazione di una specifica clausola contrattuale. Sicchè non vi fu alcun esercizio di poteri autoritativi da parte della Simest.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia sulla revoca di una pubblica sovvenzione, qualora la revoca sia stata disposta per l’inadempimento del beneficiario agli obblighi imposti dalla legge o dal provvedimento concessorio nella fase esecutiva del rapporto, in assenza di margini discrezionali di apprezzamento delle ragioni di pubblico interesse sottese all’erogazione del contributo (Cass., sez. un. civ., 11/07/2014, n. 15941).

2. Con il secondo motivo lamenta che i giudici nel merito abbiano erroneamente disatteso l’eccezione di inammissibilità della domanda di restituzione riproposta in questo giudizio dalla Simest dopo che, avendola già proposta in via riconvenzionale nel distinto e originariamente separato giudizio promosso dalla ricorrente, ne era stata dichiarata decaduta per intempestiva formulazione oltre i termini previsti dall’art. 167 c.p.c..

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano erroneamente omesso di rilevare la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto da parte della Simest, che aveva prima accettato e poi ritenuto inidonee le garanzie offerte dalla ricorrente, così cagionandone l’inadempimento.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che la corte d’appello, pur avendo riconosciuto che gli interessi originariamente convenuti erano divenuti usurari per la sopravvenuta L. n. 108 del 1996, ne ha ridotto solo il tasso anzichè escludere del tutto l’obbligazione per gli interessi come prescrive l’art. 1815 c.c., comma 2.

La decisione su questi motivi del ricorso va rimessa alla Prima sezione civile di questa corte, a norma dell’art. 142 disp. att. c.p.c..

PQM

 

Rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette alla Prima sezione civile di questa corte la decisione sugli altri motivi.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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