Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15637 del 30/06/2010
Cassazione civile sez. III, 30/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15637
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21755/2009 proposto da:
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE – GESTIONE AUTONOMA CSA SRL in persona
dell’amministratore unico e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 181, presso lo studio
dell’avvocato DELL’AIUTO Gianni, che la rappresenta e difende, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 353/2009 del GIUDICE DI PACE di SALA CONSILINA
del 21.5.09, depositata il 28/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. L’Istituto Vendite Giudiziarie-Gestione Autonoma CSA s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 28 maggio 2009, con la quale il Giudice di Pace di Sala Consilina ha pronunciato sull’opposizione proposta da P.R. avverso l’esecuzione forzata minacciata da esso ricorrente con un precetto dell’8 novembre 2008.
L’intimata non ha resistito.
p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto (con richiesta di notificazione del 6 ottobre 2009) oltre il sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza nei confronti del ricorrente, che nel ricorso si dice avvenuta il 29 luglio 2009 e, dal plico relativo alla notificazione si evince essere avvenuta, cioè perfezionata dal punto di vista destinatario qui ricorrente, il 30 luglio. Poichè ai giudizi di opposizione in materia esecutiva non trova applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale, la quale, invece, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass. n. 12250 del 2007), la notificazione si sarebbe dovuta effettuare con consegna dell’atto entro il 28 settembre 2009”.
p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, se non l’ulteriore citazione di un precedente recentissimo che si conferma ancora una volta l’orientamento richiamato dalla relazione circa l’inoperatività della sospensione per i giudizi oppositivi in materia esecutiva (si veda, da ultimo, Cass. (ord.) n. 6672 del 2010).
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010