Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15637 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. un., 22/06/2017, (ud. 20/06/2017, dep.22/06/2017),  n. 15637

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Lorental s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con

D.V. s.p.a. e Giuntoli s.a., domiciliata in Roma, via Guido d’Arezzo

2, presso l’avv. Massimo Frontoni che la rappresenta e difende con

l’avv. Gianluca Luzi, come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

Consorzio per le autostrade siciliane, domiciliato in Roma, via

Marianna Dionigi 43, presso l’avv. Francesco Mollica, rappresentato

e difeso dall’avv. Arturo Merlo, come da mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/2015 della Corte d’appello di Messina,

depositata il 23 febbraio 2015;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi.

Udite le conclusioni del P.M., Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha

chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

uditi i difensori, avv. Fantoni e Luzi per la ricorrente, avv. Merlo

per il consorzio resistente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.r.l. Lorental, anche quale mandataria di un raggruppamento di imprese, ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Messina che ha ribadito la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dalla società ricorrente di risoluzione, per inadempimento dell’amministrazione committente, del contratto d’appalto stipulato con il Consorzio per le autostrade siciliane, previa dichiarazione di illegittimità del recesso già deliberato il 4 marzo 1999 dal consorzio convenuto ai sensi del D.P.R. n. 252 del 1998, art. 11.

La ricorrente propone quattro motivi d’impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso il Consorzio per le autostrade siciliane.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che erroneamente sia stata esclusa la giurisdizione del giudice ordinario, benchè il recesso sia intervenuto nella fase di esecuzione del contratto e non in quella di selezione del contraente.

Con il secondo, il terzo e il quarto motivo la ricorrente lamenta omessa pronuncia e comunque vizio di motivazione sulle sue domande di risarcimento dei danni proposte per inadempimenti della pubblica amministrazione anteriori al recesso ed erronea esclusione della giurisdizione del giudice ordinario su tali domande. Sostiene infatti, in particolare con il quarto motivo, che il recesso D.P.R. n. 252 del 1998, ex art. 11, non esclude il diritto dell’appaltatore a ottenere il corrispettivo delle prestazioni già rese e dunque neppure il diritto al risarcimento dei danni da inadempimento della stazione appaltante.

2. Il primo motivo del ricorso è infondato.

Come questa corte ha già più volte ribadito, infatti, la facoltà di recesso prevista dal D.P.R. n. 252 del 1998, art. 11, comma 2, “è espressione di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente, il cui esercizio è consentito anche nella fase di esecuzione del contratto”, benchè attenga alla scelta stessa del contraente. Sicchè “tale potere è estraneo alla sfera del diritto privato”, perchè “a differenza del recesso previsto dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345, all. F”, non è giustificato da inadempienze contrattuali, ma è destinato a evitare che i soggetti pubblici indicati nel D.P.R. n. 252 del 1998, art. 1, abbiano rapporti contrattuali con imprese nei cui confronti emergano sospetti di collegamenti con la criminalità organizzata (Cass., sez. un., 28/11/2008, n. 28345, Cass., sez. un., 29/08/2008, n. 21928, Cass., sez. un., 17/12/2008, n. 29425).

Del resto anche per la giurisprudenza amministrativa, “la p.a. stazione appaltante, che riceva dalla prefettura informazioni circa possibili infiltrazioni mafiose nella società appaltatrice, mentre non ha il potere di sindacare la fondatezza di tali informazioni, ha la facoltà e non l’obbligo – di recedere dal contratto di appalto ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 11, comma 2, in base a una valutazione discrezionale che tenga conto del pubblico interesse: pertanto, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto avente a oggetto un interesse legittimo, la controversia introdotta dall’appaltatore e concernente la legittimità del recesso della stazione” (Cons. Stato, sez. 3^, 21/7/2014, n. 3873).

3. Sono fondati invece i rimanenti motivi nella parte in cui la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario sulle sue domande di risarcimento dei danni proposte per inadempimenti della pubblica amministrazione anteriori al recesso. Si tratta infatti di domande che attengono al rapporto contrattuale intercorso tra le parti prima del recesso della pubblica amministrazione e che si fondano sulla deduzione di inadempimenti di per sè rilevanti.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, la controversia relativa alla risoluzione del contratto d’appalto di opera pubblica per inadempimento di una qualsiasi delle parti, “afferendo esclusivamente alla fase esecutiva del rapporto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cass., sez. U, 03/05/2017, n. 10705).

Va pertanto riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario in ordine a tali domande, ferma restando la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’esercizio della facoltà di recesso prevista dal D.P.R. n. 252 del 1998, art. 11, comma 2.

PQM

 

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la decisione impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario nei limiti del motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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