Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15637 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. I, 15/07/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 15/07/2011), n.15637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M. e D.S.F., elettivamente domiciliati in

Roma, via Monte Parioli 48 presso l’avv. Renato Marini, rappresentati

e difesi dall’avv. Maiello Agostino per procura in atti;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO EDILIZIA NAPOLI NORD s.r.L, in persona del curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Locatelli 1

presso l’avv. Roberto Valentino, rappresentato e difeso dall’avv.

Sellitti Bruno per procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3186/2008 in

data 3 settembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1 febbraio 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito, per i ricorrenti, l’avv. Agostino Maielio, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

alla presenza del P.M., in persona del sostituto procuratore

generale, dott.ssa ZENO Immacolata che nulla ha osservato.

Fatto

LA CORTE

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

Ritenuto che:

1. B.M. e D.S.F. hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti del Fallimento Edilizia Napoli Nord, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 3 settembre 2008, che ha rigettato l’appello dai medesimi proposto contro la sentenza del Tribunale di Napoli in data 29 settembre 2006, che aveva accolto la domanda di revoca, ex art. 67 cpv., L. Fall., di un contratto di compravendita immobiliare;

2. il Fallimento intimato ha resistito con controricorso;

Osserva:

3. il ricorso appare inammissibile, in quanto i quesiti di diritto formulati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, si risolvono nel mero interpello della Corte, sulla base di deduzioni e di valutazioni di fatto che non trovano riscontro nella sentenza impugnata, in ordine alla censura così come illustrata ed alla denunciata violazione di legge, ma non contengono la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso dei ricorrenti, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769; 208/24339); inoltre, quanto al dedotto vizio di motivazione, i ricorrenti non hanno concluso l’illustrazione della censura con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897); deve altresì rilevarsi che è stata dedotta genericamente sia la mancanza, che l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in violazione dell’obbligo di formulare le censure (e quindi anche i quesiti di diritti e i momenti di sintesi ex art. 366 bis c.p.c.) in modo rigoroso e preciso, secondo le regole di chiarezza indicate dall’art. 366 bis c.p.c., evitando doglianze multiple e cumulative (Cass. 2008/5471), così da non ingenerare incertezze in sede di formulazione e di valutazione della loro ammissibilità (Cass. 2008/2652);

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilavi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che il Fallimento controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

considerato pertanto che, in base alle osservazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna in solido i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente Fallimento Edilizia Napoli Nord s.r.l. delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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