Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15637 del 09/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15637 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 1709-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

STELLA MARIS SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA
DEI CONSOLI 73, presso lo studio dell’avvocato
CASTELLANO MARIA ROSARIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato DI PEDE GIUSEPPE FAUSTO giusta delega a

Data pubblicazione: 09/07/2014

margine;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 156/2008 della COMM.TRIB.REG.
di POTENZA, depositata il 03/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2014 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato GIORDANO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza
della CTR della Basilicata che, confermando la sentenza di primo grado , ha annullato il
provvedimento di recupero del credito ex art. 8 1.388/2000 emesso nei confronti della Stella Maris

La CTR, premesso che dovevano qualificarsi come investimenti anche quelli effettuati su beni
detenuti in locazione, stante la loro inerenza all’attività d’impresa ed indipendentemente dalla loro
appostazione in bilancio, rilevava che nel caso di specie la contribuente aveva eseguito
sull’immobile detenuto in locazione opere di ristrutturazione necessarie, sostenendo i relativi costi.
Tali spese dovevano dunque qualificarsi non già come costi funzionali, ma come investimenti, in
quanto inerenti all’attività d’impresa; e ciò, considerata in particolare, la durata del contratto di
locazione, fissata nel caso di specie addirittura in 18 anni.
Doveva dunque affermarsi l’illegittimità del provvedimento impugnato, sussistendo i presupposti ex
art. 8 1.388/2000 per l’attribuzione del credito d’imposta sulle somme versate dalla contribuente.
La Stella Maris ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, i quali in quanto strettamente connessi possono essere unitariamente
esaminati, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 8 1.388/2000 in relazione all’art.
360 n.3) cpc e l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso in relazione all’art. 360
n.5) cpc.
Censura in particolare la statuizione della CTR della Basilicata per aver ritenuto che rientrassero nel
perimetro delle agevolazioni ex art. 8 1.388/00 le spese di ampliamento ed ammodernamento di
impianti detenuti in locazione che non si erano estrinsecate in beni separabili da quelli di terzi e
dotati di autonoma funzionalità.
La censura è fondata.

srl .

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che appare pienamente condivisibile, qualora
gli investimenti suscettibili di agevolazione ai sensi dell’art. 8 1.388/2000 — secondo cui per nuovi
investimenti si intendono acquisizioni di beni strumentali nuovi ai sensi degli artt. 67 e 68 TUIR(
secondo la numerazione all’epoca vigente) — consistano in spese sostenute su immobili non di
proprietà dell’impresa, ma, come nel caso di specie, condotti in locazione, il criterio distintivo in

del bene acquisito rispetto al bene del terzo.
Occorre cioè che la spesa riguardi beni dotati di una propria individualità, tali cioè da essere
rimuovibili dall’immobile cui accedono e, quindi, suscettibili di un’utilizzazione separata da parte
del locatario al termine del periodo di locazione.
Tale criterio trova conferma, oltre che nella lettera e nella ratio della norma, anche nella disciplina
in tema di determinazione del reddito d’impresa.
Le spese sostenute per interventi migliorativi privi di autonomia funzionale, infatti, sono soggette
alla disciplina delle spese relative a più esercizi di cui all’art. 74 TUIR ( vecchia numerazione) , che
stabilisce la loro deducibilità ” nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”.
Ciò implica che tali investimenti, anche se hanno natura incrementativa, non costituiscono beni ai
sensi dell’art. 8 legge 1.388/00 bensí meri costi.
Orbene, nella fattispecie in esame gli interventi effettuati , costituiti dalla ristrutturazione ed
ammodernamento degli impianti , seppure hanno certamente carattere incrementativo delle
potenzialità dell’immobile locato, non possiedono le necessarie caratteristiche di separabilità ed
autonoma funzionalità e non danno dunque diritto all’agevolazione.
L’accoglimento di tale motivo assorbe e rende supefluo l’esame dell’ulteriore motivo di ricorso.
La sentenza impugnata va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito, dovendo respingersi il ricorso della contribuente avverso il
provvedimento di recupero del credito d’imposta ex art. 8 1.388/00.

ordine all’applicabilità del beneficio è quello della sussistenza o meno di un’autonomia funzionale

La novita’ della questione rispetto all’epoca di proposizione del ricorso introduttivo giustifica
l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza della CTR della Basilicata e decidendo la causa nel merito ex art. 384 cpc

Dichiara interamente compensate le spese dell’intero giudizio.
Cosí deciso in Roma il 9 aprile 2014
L’Estensore

Il Presidente
Dott. Aurelio Cappabianca

Federico

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Roma, lì

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DEPOSITATO IN CANCELLEgg
IL

1116. 2t114

respinge il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

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