Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15636 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. III, 30/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21559/2009 proposto da:

S.M., S.C., S.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI 1, presso lo studio

dell’avvocato MELIADO’ Giovanni Francesco, che li rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 14310/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 13.6.08,

depositata l’1/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. S.M., S.C. e S.S. hanno proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 1 luglio 2008, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione da loro proposta avverso l’esecuzione forzata immobiliare nei loro confronti introdotta dalla Banca di Roma.

Il ricorso è stato proposto contro la Unicredit Banca di Roma s.p.a., qualificata come (già Banca di Roma s.p.a.) e la sentenza risulta pronunciata anche nei confronti di altre parti, nei riguardi delle quali i ricorrenti hanno espressamente allegato di non voler proporre l’impugnazione.

L’intimata non ha resistito.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto (con richiesta di notificazione del 30 settembre 2009) oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, nell’evidente supposizione che alla controversia trovasse applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale, la quale, invece, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass. n. 12250 del 2007), non opera per le controversie in materia di opposizioni all’esecuzione in genere.

L’esistenza della causa di inammissibilità rende superfluo sollecitare i ricorrenti a spiegare sia la legittimazione dell’intimata, sia perchè al giudizio di impugnazione dovrebbero restare estranei gli altri soggetti nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza impugnata”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali i ricorrenti muovono dei rilievi che non sono in alcun modo condivisibili, là dove vorrebbero desumere che la sospensione non troverebbe applicazione al ricorso per cassazione straordinario, costituente nel regime dell’art. 616 c.p.c., scaturito dalla riforma di cui alla L. n. 52 del 2006 (ed ora venuta meno per effetto della L. n. 69 del 2009) l’unico rimedio contro la sentenza sull’opposizione all’esecuzione, per la natura “speciale” di tale rimedio. L’assunto è privo di pregio, sia perchè la formulazione di cui all’art. 92 dell’Ord. Giud. cui fa rinvio la L. n. 742 del 1969, è sempre stata intesa pacificamente nel senso di comprendere anche le opposizione agli atti di cui all’art. 617 c.p.c., divenute soggette al ricorso straordinario dopo l’intervento della Costituzione repubblicana, sia perchè proprio la restrizione del mezzo di impugnazione al rimedio straordinario è pienamente coerente con l’esclusione della sospensione, atteso che la previsione di un rimedio straordinario è pienamente in linea con l’esigenza acceleratoria sottesa all’esclusione della sospensione.

Comunque, anche nel vigore del detto regime dell’art. 616, questa Corte ha più volte riaffermato l’inoperatività della sospensione per i giudizi oppositivi in materia esecutiva (si veda, da ultimo, Cass. (ord.) n. 6672 del 2010).

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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