Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15636 del 22/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 22/07/2020), n.15636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25947/2015 proposto da:

B.D., BO.MA., V.L., L.A.M.,

G.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA

GRAZIOLI 20, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA ANGELINI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO PICCI;

– ricorrenti –

contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANTONELLA MICELE, DOMENICO FAZIO;

– controricorrente –

e contro

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

ALMA MATER STUDIORUM, MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELLA

SALUTE;

– intimati –

nonchè da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA – ALMA MATER STUDIORUM, in persona

del Rettore pro tempore, PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, in persona

del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL’UNIVERSITA’

E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei Ministri pro tempore, tutti

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

B.D., BO.MA., V.L., L.A.M.,

G.S.;

– intimati –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G. proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA – ALMA MATER STUDIORUM, in persona

del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– ricorrente successivo –

contro

B.D., BO.MA., C.A., G.S.,

L.A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 326/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/04/2015 R.G.N. 584/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per: assorbito il primo motivo

del ricorso dell’Università, accoglimento secondo motivo del

ricorso dell’Università, rigetto del ricorso dei medici;

udito l’Avvocato ISABELLA ANGELINI;

udito l’Avvocato GIANFRANCO PIGNATONE;

udito l’Avvocato GIANNI SAVERIO per delega verbale Avvocato DOMENICO

FAZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I Dott. B.D., Bo.Ma., C.A., G.S., L.A.M., V.L., tutti medici chirurghi, agirono in giudizio nei confronti dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute e della Regione Emilia Romagna, ed esposero di aver frequentato la scuola di specializzazione nel periodo successivo all’emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, ed antecedente l’anno accademico 2006/2007 e chiesero in via principale il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato parametrato a quello dei medici neoassunti ed il conseguente trattamento economico e contributivo. In subordine l’applicazione retroattiva per tutta la durata della specializzazione del trattamento previsto dal D.Lgs. n. 368 del 1999; il risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione della direttiva 93/16/CEE e/o della direttiva 76/82/CE; l’indicizzazione e rivalutazione triennale della borsa di studio percepita ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 ed il risarcimento del danno pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di borsa di studio e l’importo del contratto di formazione specialistica.

2. Il Tribunale di Bologna riteneva infondato il ricorso e lo rigettava.

3. La sentenza era investita da distinti gravami sia da parte dei medici che da parte della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri e dell’Università. La Regione Emilia Romagna nel costituirsi proponeva appello incidentale condizionato.

4. La Corte di appello, per quanto qui ancora interessa, riteneva la legittimazione passiva del MIUR in riferimento alla domanda risarcitoria.

Confermava l’infondatezza della domanda tesa al riconoscimento della subordinazione, non sussistendone i presupposti, e conseguentemente

assorbita l’eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese conseguenti. Quanto alla domanda di adeguamento del D.Lgs. n. 257 del 1991, ex art. 6, delle somme percepite a titolo di borsa di studio accoglieva l’eccezione di prescrizione decennale ritenuto che la stessa decorresse dalla percezione dei singoli ratei e che era stata interrotta per Bo. e L. il 27.7.2011 e per B., C. e V. il 5.10.2012. Ha poi ritenuto insussistente la denunciata violazione delle direttive, per effetto del differimento dell’attuazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, evidenziando che l’adeguamento della borsa di studio rendeva adeguata la remunerazione percepita. Quanto al ricorso incidentale della Regione lo ha ritenuto assorbito atteso che nessuna domanda era stata accolta nei suoi riguardi.

5. Conclusivamente rigettava la domanda della V., e condannava l’Università ad adeguare le borse di studio dei ricorrenti B., Bo., C., G. e L. in funzione del miglioramento stipendiale minimo previsto dal c.c.n.l. personale medico del Servizio Sanitario Nazionale successiva al 1.1.1994 nei limiti dell’accertata prescrizione.

6. Per la Cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i Dott. B., Bo., G., V. e L. affidato a due motivi. L’Università di Bologna, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MIUR, il MEF, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute hanno opposto difese con controricorso ed inoltre hanno proposto ricorso incidentale tardivo. L’Università degli Studi di Bologna, poi, ha chiesto la cassazione della sentenza con autonomo ricorso. La Regione Emilia Romagna ha resistito ai ricorsi con controricorso ed ha depositato memoria illustrativa. Anche l’Università di Bologna ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Con il ricorso proposto dai dottori B.D., Bo.Ma., G.S., L.G.A. e V.L. è denunciata la violazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CE, della Direttiva n. 82/76/CEE, della Direttiva 93/16/CEE, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, nella interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia CE con le sentenze 25 febbraio 1999 (causa Carbonari) e 3 ottobre 2000 (causa C-372/97) e l’omessa e/o difettosa motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di merito escluso l’esistenza di un inadempimento da parte dello Stato e ritenuto che l’aumento periodico della Borsa di studio rientrasse nell’alveo dell’adeguatezza previsto dalla direttiva senza nulla dire quanto alla ritardata attuazione della direttiva stessa ed alla conseguente richiesta di risarcimento del danno (oggetto del motivo B di appello) in relazione all’avvenuto rinvio, con il D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 8, comma 3 e della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, della sua effettiva attuazione (primo motivo). Con il secondo motivo, poi, deducono che erroneamente si era ritenuto che fosse maturata la prescrizione senza considerare che il suo decorso era stato sospeso fino al 30 giugno 2013 ai sensi del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6, convertito nella L. 1 agosto 2012, n. 122, che aveva disposto la sospensione dei processi civili, penali ed amministrativi in occasione del terremoto, sospensione dei termini ulteriormente prorogata dalla L. n. 213 del 2012, art. 13 quater.

8. Il ricorso proposto in via principale dall’Università degli Studi di Bologna e quello incidentale della stessa Università di Bologna e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del MIUR, del MEF, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute investono la sentenza della Corte di appello sotto due profili. Da un canto deducono la violazione dell’art. 2948 c.c., laddove ha qualificato la domanda avanzata come risarcitoria invece che come domanda di pagamento di differenze retributive soggetta alla prescrizione quinquennale. Dall’altro denunciano l’errata interpretazione ed applicazione delle seguenti disposizioni: art. 11 disp. gen., comma 1;

D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37,39,41,46; L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300; artt. 234 e 249 del Trattato CEE; direttive nn. 82/76, 75/363, 75/362; art. 13 della direttiva n. 82/76 Cee e art. 1, comma 1 della direttiva 93/16; D.L. n. 384 del 1982, art. 7, conv. in L. n. 438 del 1992; L. 537 del 1996, art. 3 comma 36; L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33, L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, L. n. 488 del 1999, art. 22 e L. n. 289 del 2002, art. 36, laddove ha riconosciuto il diritto dei medici specializzandi che hanno frequentato le scuole di specializzazione tra il 1991 ed il 2006 alla rideterminazione della borsa di studio percepita dopo il 1.1.1994.

9. Vanno esaminati congiuntamente e con precedenza il secondo motivo del ricorso dell’Università di Bologna e dell’incidentale tardivo della stessa Università e delle altre amministrazioni, ed il secondo motivo del ricorso principale dei medici. I primi vanno accolti mentre l’ultimo deve essere rigettato per le ragioni che di seguito si espongono.

9.1. In fatto va rammentato che i Dott. B.D., Bo.Ma., G.S., L.A.M., V.L. sono tutti medici chirurghi che frequentarono le scuole di specializzazione in un periodo successivo all’emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, ed antecedente l’anno accademico 2006/2007. Chiesero perciò il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato parametrato a quello dei medici neoassunti ed il conseguente trattamento economico e contributivo ed, in subordine, l’applicazione retroattiva e per tutta la durata della specializzazione del trattamento previsto dal D.Lgs. n. 368 del 1999; il risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione della direttiva 93/16/CEE e/o della direttiva 76/82/CE; l’indicizzazione e rivalutazione triennale della borsa di studio percepita ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, ed il risarcimento del danno pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di borsa di studio e l’importo del contratto di formazione specialistica.

9.2. Ottennero l’adeguamento delle borse di studio in godimento in funzione del miglioramento stipendiale minimo previsto dalla contrattazione collettiva successiva al 1 gennaio 1994 relativa al personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale oltre agli interessi legali ma limitatamente ai ratei maturati nel decennio antecedente i rispettivi atti interruttivi della prescrizione.

9.3. Ora, mentre i ricorrenti principali chiedono a questa Corte di accertare l’esistenza di un inadempimento da parte dello Stato con riguardo alla tardata piena attuazione delle Direttive ed il conseguente diritto a veder risarcito il danno sofferto per effetto del mancato adeguamento delle Borse di studio in godimento, le ricorrenti incidentali (tale è anche l’Università di Bologna con riguardo al ricorso autonomo proposto però successivamente a quello notificato dai medici) chiedono che, in esito all’interpretazione delle medesime disposizioni, si escluda in radice il diritto all’adeguamento e, conseguentemente, l’accertamento che nulla spetta per i titoli azionati.

9.4. Seppure guardata da punti di vista diversi perciò la questione di fondo è la medesima. La prima domanda a cui occorre dare risposta è innanzi tutto se, come statuito dal giudice di appello, ai ricorrenti compete a far data dal 1.1.1994 l’incremento triennale di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, la cui efficacia è stata differita dal D.Lgs. n. 368 del 1999 e da altre e successive disposizioni per divenire operativo dal 2007.

9.5. Al riguardo è sufficiente ricordare che questa Corte ha in più occasioni affermato che del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, con il quale è stata data attuazione, sia pure tardivamente, al disposto della direttiva n. 82/76/CEE, del Consiglio stabilì in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione una borsa di studio determinata per l’anno 1991 nella somma di Lire 21.500.000. Tale somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1 gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale. Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (cfr. sul punto Cass. n. 4449 del 23/02/2018 e più recentemente Cass. 16/07/2019 n. 19028 e 18/11/2019n. 29881). Solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 tale incremento ha trovato applicazione in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione da quell’anno accademico mentre per quelli iscritti negli anni antecedenti, come gli odierni ricorrenti, la norma non si applica e tale diversità di trattamento è stata ritenuta non irragionevole, in quanto si è rammentato che il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sè idoneo elemento di diversificazione della disciplina. Si è affermato inoltre che non sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi Europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili. La Direttiva 93/16/CEE non ha previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico nè vi è disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell’ambito del SSN la cui posizione non è comparabile in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica (Cfr. Cass. 24/05/2019 n. 14168, 29/05/2018 n. 13455 e 14/03/2018 n. 6355).

L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (cfr. Cass. 20/05/2019 n. 13572).

10. Ne consegue che i ricorrenti non avevano diritto all’adeguamento riconosciuto dalla Corte di merito e tanto meno al risarcimento del danno, oggetto della censura formulata nel ricorso da loro proposto, atteso che la condotta dell’amministrazione che aveva mantenuto inalterato l’importo della borsa di studio nel tempo, per le ragioni su esposte, non costituiva un ritardato adempimento della direttiva che prevedeva la corresponsione di un compenso.

11. Ritiene il Collegio di dover dare continuità ai principi più volte affermati da questa Corte (cfr. Cass. n. 794 del 2014 e n. 15362 del 2014) secondo cui il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la L. 29 dicembre 1990, n. 428 e con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (che ha riconosciuto agli specializzandi una borsa di studio pari ad Euro 11.603,52 annui) e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999. Quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva CEE n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363 con le relative successive modificazioni) ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione da stipulare, e rinnovare annualmente tra Università e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti: contratto che, come si è detto, non dà luogo ad un rapporto di lavoro subordinato. Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con il D.P.C.M. 7 marzo 2007, D.P.C.M. 6 luglio 2007 e D.P.C.M. 2 novembre 2007. Per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006-2007 è stato espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (sia sotto il profilo ordinamentale che economico). La Direttiva CEE n. 93/16 (che costituisce, dichiaratamente, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti) non ha d’altra parte carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione. La previsione di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi è, infatti, contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 96/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica) e i relativi obblighi risultano già attivati dallo Stato Italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257. L’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sè sufficiente ed idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di legittimità che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza nella sua iniziale misura, anche a prescindere dalle questioni connesse alla svalutazione monetaria. Il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il D.Lgs. n. 368 del 1999, ed il relativo meccanismo di retribuzione non possono, pertanto, ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi. L’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, di talchè non è ipotizzabile un risarcimento del danno da inadempimento agli obblighi, per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, derivanti dalle direttive comunitarie (cfr. Cass. 14/03/2018 n. 6355; Cass. 29/05/2018 n. 13445).

11. La circostanza poi che la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, come si è ricordato, costituisce diversità di trattamento non irragionevole e non integra un inadempimento risarcibile (cfr. Cass. 23/02/2018 n. 4449 e Cass. 14/03/2018 n. 6355 cit.).

12. Resta evidentemente assorbita dal rigetto dell’originaria domanda, consentito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., stante l’insussistenza di ulteriori accertamenti di fatto, la censura con la quale i ricorrenti si dolgono della mancata sospensione dei termini di prescrizione in applicazione della disciplina speciale dettata in occasione del terremoto e le censure mosse dalle ricorrenti incidentali aventi ad oggetto la durata del termine di prescrizione.

13. L’esito complessivo della lite ed il solo recente consolidamento della giurisprudenza nei termini sopra riportati giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei medici ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il loro ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo dei ricorsi incidentali dell’Università degli Studi di Bologna e delle altre amministrazioni, assorbiti gli altri motivi. Rigetta il ricorso principale di B.D., Bo.Ma., G.S., L.A.M., V.L.. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei medici ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il loro ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2020

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