Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15636 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. I, 04/06/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 04/06/2021), n.15636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14228/2020 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato presso la CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, e rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI NATALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 15/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bari, con decreto n. cronol. 2639/2020, depositato il 15/4/2020, ha respinto la richiesta di A.J., cittadino nigeriano dell’Edo state, all’esito di diniego della competente Commissione territoriale, di protezione internazionale, in relazione al riconoscimento sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria ed umanitaria

In particolare, il Tribunale ha rilevato che il racconto del richiedente (essere scappato dal Paese di origine per sfuggire alle minacce rivoltegli da un uomo, coinvolto in un incidente stradale nel quale era morto il padre del medesimo richiedente, affinchè “ritirasse la causa” dalla famiglia avviata in Tribunale) risultava generico e poco credibile e comunque, ai fini della chiesta protezione sussidiaria, l’area geografica della Nigeria, di provenienza del richiedente, non risultava caratterizzata da violenza indiscriminata sui civili (come da report di Amnesty International 2017-2018 e dal sito “(OMISSIS)”); neppure sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo il ricorrente dedotto una specifica situazione di vulnerabilità soggettiva nè dimostrato un effettivo radicamento in Italia, considerato peraltro che egli in Patria svolgeva attività lavorativa (essendo stato titolare di un esercizio commerciale).

Avverso la suddetta pronuncia, comunicato il 17/4/2020, propone ricorso per cassazione, notificato il 29/5/2020, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sia la motivazione apparente e perplessa, in relazione al diniego della protezione sussidiaria, sul rilievo che in Nigeria e nell’Edo State non sussiste una situazione di violenza indiscriminata; b) con il secondo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sia la motivazione apparente e perplessa, in relazione al diniego della protezione umanitaria.

2. La prima censura è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale” (Cass. ord. n. 30105 del 2018).

Al fine di ritenere adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria, il giudice è tenuto quindi ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. ord. n. 11312 del 2019), in quanto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 13897/2019).

Nella specie, il Tribunale ha considerato le asserite condizioni del ricorrente, attinenti alla sua sicurezza in caso di rientro nel Paese d’origine, ed ha ritenuto che esse non giustificassero l’accoglimento della domanda spiegata. Invero, sulla base di fonti informative ufficiali, specificamente individuate, il Tribunale ha ritenuto che nel Paese d’origine, nella regione di provenienza, non ricorresse una situazione di violenza generalizzata o di assoluta insicurezza dei civili.

La censura tende a rimettere in discussione siffatto giudizio di merito.

3. La seconda doglianza è infondata.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che tra i motivi per i quali è possibile accordare la protezione umanitaria non rientrano, di per sè, l’integrazione sociale e lavorativa in Italia (Cass. n. 25075/2017), nè il versare in condizioni di indigenza o con problemi di salute, “necessitando, invece, che tale condizione sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza, in conformità al disposto degli artt. 2, 3 e 4 della CEDU” (Cass. n. 28015/2017; Cass. n. 2664/12016).

In tale prospettiva, è stato ulteriormente chiarito che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di “seri motivi”, non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore (prima della Novella di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018), cosicchè essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio; non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, “perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al cit. D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

In conclusione, la sproporzione tra i due contesti di vita non possiede di per sè alcun rilievo, salvo emerga che essa ha determinato specifiche ricadute individuali, distinte da quelle destinate a prodursi sulla generalità delle persone provenienti dal medesimo ambito territoriale.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recenti sentenze nn. 29459 e 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

Il Tribunale ha ritenuto che le generiche condizioni allegate non rientrano nel numero delle circostanze che giustificano la protezione umanitaria, in assenza delle condizioni di vulnerabilità e di stabile radicamento in Italia, nel caso di specie neppure specificamente dedotte. Il decreto risulta del tutto in linea con i principi di diritto affermati da questa Corte.

Nel ricorso, ci si limita a dedurre che i presupposti della protezione umanitaria dovrebbero evincersi dalle condizioni personali del ricorrente, del tutto genericamente descritte (giovane età, organo di padre, buona integrazione in Italia, pericolo di essere sottoposto a trattamenti inumani e/o degradati e/o a minaccia individuale derivate dalla violenza indiscriminata in caso di rimpatrio).

4. I vizi di motivazione apparente dedotti nelle due censure sono del tutto infondati.

Va ribadito (Cass. SU. 8053/2014; Cass. S.U. 22232/2016) che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Nella specie, le ragioni del diniego di protezione sono state spiegate in modo ampio ed argomentato.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

 

 

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