Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15635 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. III, 30/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21506/2009 proposto da:

C.R.G., C.N.M., C.

G., C.F.P. quali eredi di C.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NUMITORE 15, presso lo studio

dell’avvocato DI PERNA Nicola Walter, che li rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO

75, presso lo studio dell’avvocato CAPPONI Bruno, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MAGISTRO CORRADO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 554/2 009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

15.5.09, depositata il 26/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Nicola Walter Di Perna che si

riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO che ha

concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. C.F.P., C.R.G., C. N.M. e C.G. hanno proposto, quali eredi di C.R., ricorso per cassazione contro P.G. avverso la sentenza del 25 maggio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Bari ha rigettato l’appello da loro proposto contro la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato l’opposizione proposta dal detto de cuius avverso un decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto dal P..

L’intimato ha resistito con controricorso.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

I ricorrenti hanno deposito memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per più ragioni.

In primo luogo perchè l’unico motivo che prospetta, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non si conclude e nemmeno contiene (siccome eccepito anche dal resistente) la c.d. chiara indicazione, prescritta dall’art. 366 bis c.p.c. (in termini, si veda, ex multis, Cass. n. 20603 del 2007), norma abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), ma rimasta ultrattiva – ai sensi dell’art. 58, comma 5, stessa legge – riguardo ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati anteriormente all’entrata in vigore della legge, qual è quello in esame.

In secondo luogo, il ricorso sembra presentare un’ulteriore causa di inammissibilità, rappresentata dall’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che si fonda su una serie di documenti, dei quali si indica il momento ed il luogo di produzione nel giudizio di primo grado (udienza del 15 luglio del 2003 e produzione nel fascicolo di parte di quel giudizio), ma non si fornisce l’indicazione specifica ai fini del giudizio di legittimità, la quale implica che si debba indicare se e dove in esso i documenti su cui si fonda il ricorso siano stati prodotti (in termini Cass. (ord.) n. 22303 del 2008, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008, fra le tante). E ciò, anche agli effetti della previsione – operante se quella dell’art. 366 c.p.c., n. 6, risulti osservata – dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

In terzo luogo, il ricorso è affetto da un’ulteriore inosservanza sempre dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (prospettata anche dal resistente, pur se senza evocazione della norma), poichè dei detti documenti non riproduce il contenuto, in ossequio al principio di autosufficienza, del quale detta norma costituisce il precipitato normativo.

V’è poi da aggiungere che la lettura del motivo, se fosse possibile, nemmeno si fa carico della motivazione della sentenza impugnata, la quale contiene una serie di specifiche argomentazioni sul tenore dei documenti de quibus, sicchè il motivo sarebbe inammissibile anche perchè non si risolve in una critica alla motivazione della sentenza impugnata e, quindi, è inidoneo ad integrare un motivo di ricorso per cassazione (in termini: Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi)”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali i ricorrenti nella memoria hanno replicato – peraltro intendendo la relazione come conclusioni del Pubblico Ministero – invocando un precedente di questa Corte del 2003, la sentenza n. 19237, senza , però, spiegarne il rilievo in funzione del superamento dei plurimi profili di inammissibilità, prospettati dalla relazione con riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleottocento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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