Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15635 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 27/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 27/07/2016), n.15635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1-2011 proposto da:

F.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato ELIO VITALE, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T. S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8811/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/10/2010 r.g.n. 165/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLOBENZO Rita, che ha concluso per il ridetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società T. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma con cui venne accolta la domanda del dipendente F. diretta all’attribuzione delle differenze, sull’assegno personale pensionabile (APP) di cui all’art. 82 del CCNL 6-2-1998, derivanti dall’inclusione in tale emolumento dell’elemento distinto della retribuzione (EDR) previsto nell’ accordo sindacale dell’8.11.1995, per complessivi Euro 671,80, lamentando la solo parziale considerazione e l’erronea interpretazione della disciplina contrattuale collettiva regolamentante tali istituti retributivi.

Resisteva l’appellato, contestando la fondatezza dell’impugnazione e chiedendone quindi la reiezione.

Con sentenza depositata il 13 ottobre 2010, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda del F..

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest’ultimo, affidato ad unico motivo.

Resiste T. s.p.a. con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso il lavoratore, denunciando la violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici previsti dal codice civile, in relazione all’interpretazione degli artt. 73 e 82 c.c.n.l. del 1998, nonchè vizio di motivazione, lamenta che il giudice d’appello non abbia adeguatamente utilizzato nè il criterio letterale nè, soprattutto, quello di cui all’art. 1363 c.c., che la lettura congiunta degli artt. 73 e 82 c.c.n.l. avrebbe certamente determinato una diversa interpretazione, nel senso – peraltro già indicato dalla giurisprudenza di legittimità – della computabilità dell’EDR in questione nel calcolo dell’assegno personale pensionabile.

Lamenta inoltre che l’EDR è solo una componente dell’assegno personale pensionabile (APP) e non è affatto identificabile con il 14EDR corrisposto nel mese di luglio di ogni anno, che viene riassorbito nello stesso mese dall’indennità di utilizzazione, come ritenuto dalla Corte di merito.

2.-Il motivo è infondato.

La questione dell’inclusione, in generale, dell’e.d.r. ex accordo 8.11.95 nell’assegno personale pensionabile (a.p.p.), è stata più volte esaminata da questa Corte, col riconoscimento del diritto azionato dai lavoratori (cfr. Cass. 5.6.04 n. 10721, Cass. 1.8.08 n. 21023).

Nella specie tuttavia si discute del riassorbimento dell’emolumento in questione nella indennità di utilizzazione.

Al fine della decisione della questione proposta, occorre dunque premettere che l’EDR di cui è causa è stato istituto con l’Accordo dell’8/11/1995, con il quale sono stati determinati gli importi delle Competenze Accessorie da trasformare in E.D.R. e con il quale si è stabilito che l’elemento ivi regolamentato, sarebbe stato.. “mensilmente assorbito dall’indennità di utilizzazione per i livelli 1/7 e dalla base dell’indennità quadri per il personale delle categorie 8 e 9; detto assorbimento non va fatto in occasione dell’erogazione del 13 EDR”. Pertanto, mensilmente, l’importo inserito a titolo di EDR in busta paga, è stato portato in detrazione dall’indennità di utilizzazione e dall’indennità quadri (indennità non pensionabili). Il meccanismo del riassorbimento, così come regolamentato dal richiamato Accordo, prevedeva una sola eccezione: il tredicesimo rateo, che veniva erogato e non riassorbito, sicchè il relativo importo incrementava la retribuzione che i dipendenti percepivano in quell’occasione.

Il CCNL siglato in data 6/2/1998, all’art. 82 ha regolamentato per la prima volta l’assegno personale pensionabile, da corrispondersi annualmente entro il mese di luglio, prevedendone l’importo in misura “pari alla retribuzione base di cui all’art. 73 punto 1 del presente contratto, con esclusione dalla stessa dell’assegno personale pensionabile di cui al presente articolo e degli EDR pensionabili previsti dal Protocollo d’intesa del 31.7.1992 e dall’art 80 del presente CCNL”.

L’art. 71 punto 1 ha previsto a sua volta che “Sono elementi della retribuzione base: a) lo stipendio (minimo tabellare, successive classi di stipendio biennali e aumenti periodici triennali, anche convenzionali, l’assegno personale pensionabile di cui all’art. 82 del presente CCNL, l’E.D.R. pensionabile previsto dal Protocollo d’intesa del 31.7.1992, l’E.D.R. pensionabile previsto dall’accordo nazionale dell’8.11.1995, l’E.D.R. pensionabile previsto dall’art. 80 del presente CCNL e l’eventuale assegno personale pensionabile determinato in applicazione del successivo art. 79); b) l’indennità integrativa speciale”.

Questa Corte, con plurime conformi sentenze, ha chiarito che dalla lettura congiunta di tali disposizioni si ricava che ai fini della determinazione dell’assegno personale pensionabile va computato anche l’EDR 8/11/1995, restandone esclusi espressamente solo gli EDR 1992 e 1998 (v. tra le altre Cass. n. 15005 del 2005, n. 21080 del 2008, resa in un procedimento ex art. 420 bis c.p.c., n. 19646 del 2012, n. 25049 del 2014 (ord.), n. 19146 del 28/09/2015).

2.3. Questione ulteriore e diversa – come chiarito da Cass. 21080 del 2008, Cass. n. 5979 e 5980 del 2013 – è quella relativa all’interpretazione da darsi al citato art. 73, comma 3 del CCNL del 1998, che ha previsto che: “Per quanto riguarda l’EDR pensionabile previsto dal protocollo di intesa del 31.7.92 e l’EDR pensionabile previsto dall’accordo nazionale dell’8.11.95, così come modificato dall’accordo del 6.2.1998, restano confermate le specifiche discipline previste dagli accordi medesimi”.

Con I’ accordo del 6/2/1998 ivi richiamato, coevo alla stipula del nuovo CCNL di settore, le parti collettive hanno infatti tra l’altro apportato una parziale modifica ed integrazione dell’accordo sull’EDR del 8 novembre 1995, prevedendone un 14 rateo, che si è aggiunto agli altri 13, da erogarsi in concomitanza con l’erogazione dell’assegno personale pensionabile. Hanno così previsto che “… a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, nel mese di luglio di ciascun anno, in concomitanza con il pagamento dell’assegno personale pensionabile di cui all’art. 82 CCNL verrà corrisposto, secondo i criteri definiti dall’accordo dell’8 novembre 1995, un 14 EDR nell’importo già previsto per ciascun profilo dell’allegato, da tenere distinto da quello di uguale importo già mensilmente spettante, che sarà riassorbito nello stesso mese di luglio dall’indennità di utilizzazione (parte fissa e variabile) per i parametri 100 – 186 e dalla indennità quadri per i parametri 220 – 275; qualora le indennità sopra richiamate non dovessgonsentire il completo assorbimento dell’EDR o di quelli (escluso il 13) mensilmente previsti dall’accordo 8 novembre 1995, lo stesso sarà completato sul salario di posizione organizzativa – professionale previsto dall’art. 80 CCNL oppure, per l’anno 1997, sul premio di produttività e di compartecipazione e, dell’anno 1998, sul premio di risultato annuale”.

La disposizione è chiara nel prevedere che il (nuovo) 14 EDR 1995 debba essere riassorbito immediatamente nello stesso mese di luglio e quindi che esso non comporti un effettivo incremento patrimoniale nella busta paga del lavoratore, analogamente a quanto avviene per i ratei mensili dell’EDR 1995 diversi dal tredicesimo.

Come già chiarito da questa Corte nella sentenza n. 21080 del 2008 citata, dalla normativa contrattuale richiamata emerge quindi che la finalità dell’istituto dell’elemento distinto della retribuzione – EDR 1995 – è stata quella di trasferire una parte degli importi delle competenze accessorie nella retribuzione base in modo da rendere gli stessi pensionabili. Questo travaso, al fine di non creare una lievitazione del costo del lavoro, è stato però realizzato con il meccanismo del “riassorbimento”, sicchè l’ ampliamento della retribuzione base pensionabile è stato conseguito mediante il riconoscimento di un EDR, che andava ad incrementare la retribuzione base e quindi anche l’assegno personale pensionabile, ma che era destinato, quanto ai ratei mensili ed al 14 rateo che qui rileva e con esclusione del 13, ad essere riassorbito in varie indennità accessorie, le quali quindi erano decurtate nella stessa misura. 2.4. Le motivazioni proposte a sostegno del ricorso sono quindi inconferenti con le motivazioni assunte dalla Corte territoriale nella sentenza qui gravata, e non valgono a smentirla: la coesistenza nella contrattazione del 1998 delle due previsioni rilevata dai ricorrenti, quella secondo la quale l’EDR 1995 entra a far parte dell’assegno personale pensionabile e quella secondo la quale contestualmente al pagamento dell’assegno personale pensionabile viene introdotto in busta paga un 14 rateo di EDR, non smentisce infatti la ratio decidendi della Corte d’appello, secondo la quale tale 14 rateo ha valenza esclusivamente pensionistica e non deve venire effettivamente erogato, in quanto riassorbito da altre voci stipendiali.

Correttamente infatti la Corte territoriale, con motivazione che ha fatto applicazione dei principi sopra esposti, ha dichiarato infondate le pretese economiche che erano state avanzate dai ricorrenti – secondo quanto si legge nello storico di lite riportato dal giudice di secondo grado a pg. 2, con interpretazione della domanda che non è stata fatta oggetto di specifica contestazione – a titolo di 14 rateo di EDR da corrispondere nel mese di luglio per gli anni 2001/2003 (e non di ricalcolo, nè di integrale corresponsione dell’assegno personale pensionabile).

In questi termini si è recentemente espressa questa S.C. eusti/c),, Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

L’assenza di un consolidato orientamento di legittimità sulla specifica questione e l’esito alterno dei giudizi di merito determinano la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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