Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15635 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. un., 22/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15635

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente Sezione –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9671-2016 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio da:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, con ordinanza n.

572/2016 depositata il 30/03/2016 nella causa tra:

COMUNE DI LAMEZIA TERME;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

ALDA SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.;

– resistente non costituitasi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Zeno

Immacolata, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice

ordinario.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte;

Rilevato che:

Il Comune di Lamezia Terme ha agito davanti al Tribunale di Lamezia Terme nei confronti di Cooperativa Alda edilizia a responsabilità limitata, per ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di Euro 168.033,11 (di cui Euro 61.636,48 per capitale ed Euro 76.517,05 per interessi legali sono alla domanda ed Euro 29879,58 per rivalutazione monetaria), oltre accessori, che il Comune aveva versato a titolo di indennità di esproprio a favore dei proprietari dei terreni sui quali la Cooperativa aveva costruito edifici di edilizia sociale, a seguito della sentenza di condanna del Tribunale di Lamezia, n. 45/1989; in subordine, il Comune chiedeva la condanna della Cooperativa a titolo di arricchimento senza causa.

Il Tribunale, con sentenza del 25 maggio 2010, ha dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore del Giudice amministrativo, fissando il termine di mesi sei per la riassunzione.

Con ordinanza depositata il 30 marzo 2016, il Tar Calabria ha sollevato conflitto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., comma 3, richiamando la pronuncia Cass. Sez. U. 26 marzo 2014, n. 7170, resa in analoga vicenda, ritenendo la pretesa del Comune basata sulla convenzione oltre che sul disposto di cui alla L. n. 167 del 1962, art. 10, senza intervento di alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione e in assenza, comunque, di poteri di carattere autoritativo.

Il P.G. ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.

Le parti non hanno svolto difese.

Considerato che:

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Come affermato nella pronuncia Sez. U. 26/3/2014, n. 7170 la giurisdizione per “principio consolidato della Corte di legittimità (v. ad es. Cass. ord. 11.10.2011 n. 20902 – si determina sulla base della domanda con la specificazione che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva, non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale tali fatti costituiscono manifestazione (v. anche Cass. ord. 25.6.2010 n. 15323). Nella specie, la domanda ha ad oggetto il pagamento del conguaglio del corrispettivo dovuto dalla Cooperativa Kronos al Comune di Lamezia Terme per la concessione del diritto di superficie; e ciò sulla base della convenzione intercorsa fra le parti, senza l’intervento di alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione (v. anche S.U. 10.8.2011 N. 17142)…”.

Detto principio è specificamente richiamabile nella specie, avendo fatto valere il Comune il titolo costituito dalla convenzione, art. 10, senza alcuna incidenza in via diretta dei poteri autoritativi o discrezionali della Pubblica Amministrazione.

PQM

 

La Corte cassa la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 25 maggio 2010 e dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario, avanti al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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