Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15635 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 15/07/2011), n.15635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20048-2009 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MIRABELLO

18, presso lo studio dell’avvocato RICHIELLO UMBERTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato IOVENE RACHELE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1564/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/11/2008 r.g.n. 841/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito l’Avvocato UMBERTO RICHIELLO per delega RACHELE IOVINE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la sentenza attualmente impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 728/2002 del 15 maggio 2002, dichiara che A.P. ha diritto a percepire: a) l’indennità di maternità per astensione obbligatoria e facoltativa, in relazione al parto avvenuto il (OMISSIS); b) l’indennità di malattia per il periodo dal 15 maggio 1993 al 31 agosto 1993; c) l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1993 (riconosciuta in primo grado per l’anno 1994);

che, conseguentemente, la sentenza stessa condanna FINPS all’erogazione delle suddette prestazioni con maggiorazione per interessi legali a decorrere dal 121 giorno dalla maturazione dei diversi crediti fino al soddisfo;

che la Corte d’appello di Catanzaro, per quel che qui interessa, afferma che: a) in materia di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, va seguito l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il decorso del termine decadenziale in oggetto va escluso nell’ipotesi in cui l’INPS abbia omesso di adottare e comunicare agli interessati il relativo provvedimento, con indicazione dei gravami proponibili (vedi: Cass. 3 aprile 2008, n. 8650 e altre); b) in applicazione del suddetto principio, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, è da escludere che alle date di presentazione dei ricorsi giudiziari (23 maggio, per indennità di maternità e 27 giugno per indennità di malattia e di disoccupazione per il 1993) fosse decorso il termine fissato dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47;

che il ricorso dell’INPS domanda la cassazione della sentenza per due motivi;

che resiste, con controricorso A.P., nel quale, in primo luogo, eccepisce la tardività del ricorso per essere stata la sentenza impugnata notificata al ricorrente.

Considerato che con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, con riferimento all’art. 2968 cod. civ.;

che si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’operatività della decadenza di cui all’art. 47 cit. e quindi ha ritenuto ammissibili le domande giudiziarie della P., proposte con ricorsi giudiziari rispettivamente depositati il 23 maggio 1996 (per l’indennità di maternità per astensione obbligatoria e facoltativa, in seguito a domande amministrative presentate in febbraio 1994) e il 27 giugno 1996 (per indennità di malattia e di disoccupazione relative al 1993, in seguito domande amministrative di agosto 1993 e marzo 1994);

che si rileva che, ancorchè l’Istituto non avesse emanato alcun provvedimento sulle domande di riconoscimento delle suddette prestazioni, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Catanzaro, i termini decadenziali si dovevano considerare comunque decorsi;

che, ad avviso del ricorrente, ciò si desume dallo stesso art. 47 cit. e anche dall’art. 2968 cod. civ. che esclude che le parti con il loro comportamento possano incidere sui termini di decadenza;

che T1NPS sottolinea, inoltre, che la propria tesi ermeneutica è stata confermata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 29 maggio 2009, n. 12718;

che, con il secondo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) – violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6;

che, in via subordinata, il ricorrente rileva che la Corte d’appello di Catanzaro ha violato le suindicate disposizioni ove, nel condannare l’INPS alla erogazione delle prestazioni previdenziali in oggetto, ha altresì disposto la condanna al pagamento degli interessi dal 121 giorno dalla maturazione dei singoli crediti, anzichè dal 121 giorno dalla presentazione delle relative domande amministrative, con ciò discostandosi anche dal consolidato orientamento della giurisprudenza in materia;

che, con ordinanza interlocutoria 18 gennaio 2011, n. 1069, questa Sezione ha rimesso nuovamente alle Sezioni unite di questa Corte, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 3 la questione relativa alla operatività della decadenza (ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47) della domanda giudiziale concernente la riliquidazione della indennità di disoccupazione agricola;

che, come si desume da quanto fin qui esposto, la soluzione della suindicata questione è rilevante anche per il presente giudizio;

che, pertanto, appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite sulla suddetta questione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite sulla questione di cui all’ordinanza interlocutoria 18 gennaio 2011, n. 1069.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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