Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15634 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. III, 30/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13052/2009 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato LIPERA Giuseppe, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RALLO ROBERTO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Soc. Coop. per azioni in persona dei suoi

legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato BOLOGNA Giuliano, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUZZETTI PAOLO, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SAN PAOLO IMI SPA, BANCA POPOLARE DI MILANO Soc. Coop. a r.l.,

M.D.F., CASSA RURALE E ARTIGIANA CANTU’ Soc.

Coop. a r.l.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1427/08 del TRIBUNALE di COMO del 30.9.08,

depositata il 17.11.08;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giuliano Bologna che si

riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. A.A. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 17 novembre 2008, con la quale il Tribunale di Come ha rigettato dichiarato inammissibile l’opposizione da lui proposta avverso il progetto di distribuzione predisposto nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare.

Il ricorso è stato proposto contro la San Paolo Imi – che ha resistito con controricorso e contro la Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l., la Banca Popolare di Sondrio s.c.a.r.l. M.D. F. e la Cassa Rurale e Artigiana di Cantù s.c.a.r.l..

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè non ha osservato il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, atteso che il fatto nel ricorso si riduce alla mera enunciazione del tenore finale della decisione impugnata e neppure la successiva esposizione dei motivi fornisce apporti diretti ad individuarlo in modo sufficiente, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale.

In proposito, in punto di rilievo del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, si rileva che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (ex multis, Cass. n. 7825 del 2006).

Nello stesso ordine di idee si è, inoltre, sempre ribadendo lo stesso concetto, precisato che il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata. E, in applicazione di tale principio si è dichiarato inammissibile il ricorso in cui risultavano omesse: la descrizione dei fatti che avevano ingenerato la controversia, la posizione delle parti e le difese spiegate in giudizio dalle stesse, le statuizioni adottate dal primo giudice e le ragioni a esse sottese, avendo, per tali fondamentali notizie, il ricorrente fatto rimando alla citazione in appello) (Cass. n. 4403 del 2006).

Va, altresì, ricordato che costituisce principio altrettanto consolidato che, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, non è possibile distinguere fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. n. 1959 del 2004).

4. – Il ricorso appare, inoltre, inammissibile anche per la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che non fornisce l’indicazione specifica dell’atto su cui si fonda, cioè di una sentenza pronunciata inter partes dallo stesso Tribunale (al riguardo, si veda Cass. sez. un. n. 28547 del 2008)”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati mossi rilievi.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti della parte resistente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremiladuecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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