Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15634 del 22/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 01/02/2017, dep.22/06/2017),  n. 15634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28765-2015 proposto da:

EUROPA TRADING S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del Vice

Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO CALENDA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ANAGNI, EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7836/39/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA DI LATINA, depositata il

19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

riconvocata, non partecipata, del 16/03/2017 dal Consigliere Dott.

NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che la ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

La CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – con sentenza n. 7836/39/2014, depositata il 19 dicembre 2014, non notificata, rigettò l’appello proposto dalla Europa Trading S.r.l. (di seguito società), in persona del legale rappresentante pro – tempore, avverso la sentenza della CTP di Frosinone, che aveva respinto il ricorso della società avverso cartella di pagamento per TARSU richiesta dal Comune di Anagni, relativa all’anno 2007, confermando la legittimità della pretesa impositiva dell’ente locale.

Avverso detta pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Il Comune di Anagni ed Equitalia Sud S.p.A., anch’essa intimata quale agente della riscossione per la Provincia di Frosinone, non hanno svolto difese.

Con l’unico motivo la ricorrente censura l’erroneità in diritto della pronuncia impugnata, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui avrebbe riferito all’anno d’imposta oggetto di contestazione nel presente giudizio un giudicato inapplicabile, ignorando viceversa, una serie di pronunce favorevoli ad essa contribuente, indicate in ricorso, per gli anni dal 2001 al 2006.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non specificando la società ricorrente se successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento menzionato dalla sentenza impugnata, afferente agli anni dal 1998 al 2000, siano intervenute modifiche o variazioni nella situazione di fatto, solo in presenza delle quali sarebbe occorsa nuovamente la preventiva notifica di un atto di accertamento (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22248).

Risulta invece soltanto che l’avviso di accertamento per gli anni 1998 -2000 è stato ritenuto legittimo dalla CTR del Lazio, in riforma della pronuncia di primo grado favorevole alla contribuente, e che il ricorso per revocazione proposto avverso detta pronuncia fu respinto dalla stessa CTR con sentenza avverso la quale la società propose ricorso per cassazione, rigettato con ordinanza della sez. 5 di questa Corte n. 19222 del 20 settembre 2010.

Non avendo quindi parte ricorrente qui chiarito se fossero sopravvenuti elementi tali da integrare, alla stregua della succitata giurisprudenza di questa Corte, le condizioni in presenza delle quali si sarebbe resa necessaria la notifica dì un nuovo avviso di accertamento, il motivo deve essere ritenuto inammissibile (si veda anche Cass. sez. 6- 5, ord. 27 settembre 2016, n. 19031, resa in altro giudizio tra le stesse parti avente ad oggetto impugnazione di avviso di pagamento per TARSU relativa all’anno 2009).

Giova, per completezza, osservare infine, che, pendente ancora nel 2007 l’impugnazione riferita al succitato avviso di accertamento, era consentito comunque all’ente impositore di provvedere all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per l’intero, come chiarito, tra le altre, da Cass. sez. 5, 30 dicembre 2009, n. 28091 e Cass. sez. 5, 21 marzo 2008, n. 7785).

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese le parti intimate.

Va, infine, dato atto del tardivo deposito della memoria, avvenuto lo stesso giorno (1 febbraio 2017) dell’adunanza fissata per la discussione del ricorso in camera di consiglio, rilevandosi, peraltro, che in presenza dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato, alcuna discrezionalità residua in capo alla Corte per la sua esclusione.

Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese le parti intimate.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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