Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15634 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 15/07/2011), n.15634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19734-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato VELLA GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 677/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 12/07/2006 R.G.N. 393/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega VELLA GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 127.2006, respingeva l’appello proposto dalla s.p.a. Poste Italiane avverso la decisione emessa dal Tribunale di Massa con la quale: ritenuta l’illegittimità del termine finale apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 20.6.2001 al 12.9.2001 per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione”, era stata dichiarata l’intercorrenza tra le stesse di un rapporto a tempo indeterminato dalla prima data, con condanna della società alla riammissione in servizio della lavoratrice ed esclusione di ogni condanna risarcitola, sul presupposto che dal 17.6.2001 la T. era stata altrimenti occupata.

Rilevava la Corte territoriale che non poteva attribuirsi alla clausola contrattuale la valenza di preventiva e generalizzata autorizzazione alla stipula dei contratti a termine a fronte del riconoscimento di una condizione soggettiva di Poste (ossia il trovarsi nella fase di riorganizzazione) e che l’onere probatorio posto a carico della società della ricorrenza delle dette condizioni era funzionale a necessario ed indispensabile controllo della sussistenza delle ragioni della stipulazione del termine in rapporto alle ragioni sottese alla previsione astratta dell’ammissibilità della stipulazione stessa; che era necessario in sostanza una correlazione qualificata tra processo di ristrutturazione e singole assunzioni a tempo determinato e rilevava, infine, che l’inerzia della società per un periodo di tempo inferiore all’anno non poteva considerarsi significativa al fine di ritenere la volontà risolutiva del rapporto e che anche la condanna alla regolarizzazione contributiva e previdenziale poteva essere confermata.

Propone ricorso per cassazione la società, affidando l’impugnazione a due motivi: La T. è rimasta intimata. La società ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 e p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la società deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ed all’art. 25 del ccnl 11.1.2001; denunzia, poi la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss. (art. 360 c.p.c., n. 3) e la contraddittorietà ed omissione della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

Rileva che dal testo dell’art. 25 del ccnl 11.1.2001 non emergeva alcuna correlazione tra le esigenze straordinarie e le singole assunzioni effettuate per soddisfarle, essendo le parti collettive libere, in applicazione della L. n. 56 del 1937, art. 23 di definire in modo totalmente autonomo fattispecie legittimanti l’apposizione del termine, trattandosi di una delega in bianco. Richiama sentenza della S.C. a conforto della validità della tesi sostenuta e formula quesito diritto, domandando se costituisca violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 nonchè dell’art. 1362 e ss. c.c. ovvero violazione dell’art. 25 ccnl avere subordinato la legittimità del contratto a termine in oggetto alla dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze dedotte in contratto, anche con specifico riferimento all’ufficio di applicazione della lavoratrice.

Coni il secondo motivo di ricorso, in via subordinata, sulla causale finale, lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, evidenziando come la sentenza impugnata non aveva preso in alcun modo in considerazione che l’assunzione della T. era stata effettuata anche per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie, contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo.

A conclusione della parte argomentativa, pone quesito domandando se la motivazione della sentenza impugnata sia viziata per avere subordinato la legittimità de contratto in oggetto alla sola verifica delle esigenze di carattere straordinario, a fronte di un’assunzione effettuata anche sulla base di una diversa ed autonoma causale per far fronte alla necessità di espletamento del servizio in concimi di assenze per ferie.

I primo motivo, fondato essenzialmente sul rilievo della erronea interpretazione dell’art. 25 ccnl 11.1.2001 deve dichiararsi improcedibile, in ragione della mancata produzione del contratto collettivo menzionato e di quanto prescritto, per i ricorsi relativi a sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore della L. n. 40 del 2006, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

in relazione al deposito di atti processuali, documenti, contratti collettivi o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, li requisito non appare soddisfatto, atteso che si è omesso di precisare in quale sede processuale il CCNL è stato eventualmente prodotto nelle fasi di merito e dove, quindi, la Corte potrebbe esaminarlo in questa sede, per effetto della relativa già avvenuta produzione nelle fasi di merito. Al riguardo, è stato, invero, osservato, che anche con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della ed autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione deve essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi dell’art. 360, n. 3 o di un vizio costituente error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma), la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità essa è rinvenibile. L’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustificava al lume della previsione del vecchio n. 4 dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l’improcedibilità la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 1 (cfr. Cass 25.5.2007 n. 12239; Cass, 20594/2007; 20437/2008; 4056/2009). Anche per il CCNL deve valere analoga esigenza, al fine di rendere possibile l’esame completo de contenuto delle previsioni contrattuali, relative – per quanto attiene al caso di specie – alla possibilità ed alle condizioni per potere stipulare contratti a tempo determinato.

E’ stato in proposito anche chiarito da questa Corte che l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 – non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendo ritenersi che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 cod civ. e segg. e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza de testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa (cfr. Cass. 2 luglio 2009 n. 15495).

Ciò detto con riferimento al primo motivo, deve, invece, accogliersi il secondo, in forza delle considerazioni che seguono.

Con tale censura si assume che la valutazione della legittimità del termine apposto era stata effettuata senza avere riguardo alla seconda causale del contratto stipulato, riguardante la “concomitanza di assenze per ferie”.

Sul punto, va invero rilevato che “l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso” (v. Cass. 17-6-2008 n. 16396), per cui deve ritenersi che la Corte territoriale sia incorsa nel vizio denunziato laddove ha omesso di esaminare anche la seconda causale, giudicando invalida la apposizione del termine solo alla stregua della prima delle ragioni addotte, pur potendo la seconda di per sè essere idonea a giustificare l’apposizione del termine, ove risulti che la fattispecie concreta effettivamente ricada nella relativa previsione contrattuale e risultino rispettate anche le regole sul contingentamento, a fronte di eventuale eccezione in tal senso formulata.

La sentenza va, pertanto, cassata e il giudice del rinvio, designato in dispositivo, dovrà procedere ad ulteriore esame con riferimento alla seconda delle causali richiamate in contratto, uniformandosi alle decisioni di questa Suprema Corte che hanno ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla previsione collettiva contenuta nell’art. 25 del ccnl del 2001 de tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie ed interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività sia costituita dall’assunzione nel periodo in cui. di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie, senza alcun obbligo di indicazione nel contratto individuale del nominativo del dipendente da sostituire.

li giudice di appello, è tenuto a provvedere anche alle spese di lite del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo, cassa al sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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