Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15633 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 15/07/2011), n.15633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19732-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PILEGGI ANTONIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4512/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/07/2006 R.G.N. 841/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PILEGGI ANTONIO;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per inammissibilità per

conciliazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 13.7.2006, rigettava l’appello proposto dalla s.p.a. Poste Italiane avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che, in accoglimento della domanda proposta dalla S., aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti per il periodo 27.10.1998-30.1.1999, prorogato sino al 304.1999, per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione, e aveva dichiarato l’intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 27.10.1998. con ordine di ripristino del rapporto di lavoro e condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dall’atto di messa in mora.

Con due motivi, propone ricorso per cassazione la società, rilevando la natura ricognitiva degli accordi posteriori a quello del 25.9.1997 e la necessità di valutare la messa in mora e l’aliunde perceptum ai fini della condanna risarcitona.

Resiste la S., con controricorso.

Posto quanto sopra, si rileva che, in corso di causa, è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 19.4.2011, concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dall’interessata, oltre che dal procuratore speciale della società: dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo complessivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del giudizio nei confronti della società sopra indicata,, essendo, peraltro, venuto meno l’interesse ad agire, che deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass S, U. 29.11.2006 n. 25278).

In definitiva, deve dichiararsi l’inammissibilità de ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere, avuto riguardo al contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti.

Tenuto conto dei termini dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, le spese di lite del giudizio vanno compensate integralmente tra le stesse.

P.Q.M.

La dichiara l’inammissibilità del ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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